Il Consiglio di Stato: “Nomina degli ATC, conta la rappresentatività”

I numeri e i diritti, due criteri fondamentali per parlare di democrazia. E quando vengono ristabiliti, ci possono essere dei buoni motivi per rallegrarsi. Quantomeno per la Federcaccia. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Fidc contro la decisione del Tar che aveva dato ragione alla Libera Caccia e con la sentenza 5739 del 2016 ha ristabilito la priorità del criterio di rappresentanza proporzionale su quello pluralistico nella nomina dei componenti degli ATC.

La storia: pluralismo e designazione proporzionale

Il provvedimento 1064 del Tar della Toscana, rilasciato il del 24 giugno 2016, aveva annullato il provvedimento con cui la Città metropolitana di Firenze, presieduta dal sindaco Dario Nardella, aveva nominato i componenti del comitato di gestione dell’ATC Firenze-Prato rispettando il criterio di rappresentatività espressa dalle associazioni: dei tre esponenti del mondo venatorio, due erano iscritti alla Federcaccia e il terzo all’Arcicaccia.

Ma il primo grado della giustizia amministrativa aveva invalidato la nomina: accogliendo il ricorso della Libera Caccia, rimasta evidentemente esclusa dalle nomine, il Tar aveva ritenuto che “il criterio della rappresentatività avrebbe dovuto essere contemperato con quello della partecipazione pluralistica delle associazioni venatorie, nel caso in specie riconoscibile in capo alla ricorrente, [vale a dire la Libera Caccia], poiché dotata di un sufficiente grado di rappresentatività, pari a circa l’8,2% della categoria rappresentata”. Stesso procedimento per gli ATC Lucca e Grosseto: nomina proporzionale, ricorso della Libera Caccia, accoglimento del ricorso da parte del Tar.

La sentenza del Consiglio di Stato: ok le nomine dell’ATC

Nel ricorso giudicato ammissibile dal Consiglio di Stato, la Federcaccia ha contestato il correttivo pluralistico introdotto dal Tar sulla normativa in vigore: se la più importante associazione venatoria conta il 61,2% di cacciatori sul territorio, seguita dall’Arcicaccia col 31,2% e dalla Libera Caccia col 5% (“anziché l’8,2% ritenuto dal giudice di primo grado”, come da ultima sentenza), “non può essere censurata la nomina di due componenti dell’associazione maggioritaria e di uno di quella che vanta la maggiore rappresentatività dopo la prima, dal momento che tale composizione rispecchia la proporzione della forza rappresentativa delle organizzazioni” e che “la scelta è in particolare caduta nell’ambito delle due associazioni che da sole rappresentano oltre il 90% dei cacciatori iscritti”.

Il Consiglio di Stato sottolinea che l’amministrazione della Città metropolitana e poi delle Province di Lucca Grosseto ha fatto buon governo dei poteri conferiti dalla legge e che la componente venatoria dell’organo di gestione “rispecchia in modo fedele” il mondo dell’associazionismo.

Sconfitta su tutta la linea la posizione della Libera Caccia: “l’unico vincolo”, ribadiscono i giudici del Consiglio di Stato, deriva dal riconoscere all’associazionismo venatorio “una rappresentanza corrispondente ai rapporti di forza presso la base”: la rappresentanza deve essere limitata alle organizzazioni “dotate di maggiore forza e dunque realmente espressive della base”, con l’esclusione di quelle che non abbiano una corrispondente capacità rappresentativa.

In seno agli ATC, il pluralismo è assicurato dalla presenza nell’organo di diverse componenti professionali (oltre ai cacciatori, ambientalisti, rappresentanti del mondo agricolo ed esponenti di nomina politica), senza che sia richiesto “anche all’interno della singola componente: si tratterebbe peraltro di una richiesta superflua, data l’omogeneità degli interessi rappresentati”.

La Federcaccia Toscana: ristabilita la giustizia

Vinto il contenzioso legale, la Federcaccia Toscana esprime la propria soddisfazione per “la parola fine [messa davanti] alle pretese di Libera Caccia di avere diritto di nominare propri rappresentanti nei comitato degli ATC nonostante un numero di iscritti assolutamente minoritario rispetto ad altre associazioni venatorie”.

In un comunicato rilasciato nelle more della sentenza, la Fidc ribadisce poi che “le sentenze del Consiglio di Stato accolgono integralmente l’appello di Federcaccia Toscana, ristabiliscono una condizione di rispetto del diritto e di principi elementari di democrazia, affermano la piena correttezza e legittimità delle nomine dei componenti dei Comitati di Gestione degli ATC di Firenze, Grosseto e Lucca, nella piena osservanza delle norme e della reale rappresentatività delle associazioni sul territorio”.

 

E, ancora una volta, si tratta di una sentenza che crea un precedente. E fa giurisprudenza.

(esseti)