Affido dell’arma da caccia: una nuova sentenza della Cassazione 

La Corte di Appello di Trento confermava la condanna nei confronti di V.L. e C.G. emessa dal Tribunale di Trento. Tale condanna consisteva nella reclusione di mesi 8 e al pagamento di euro 1.400,00 di multa per il reato di concorso nel porto non consentito di arma da caccia (fucile Cal. 12).

Il fatto 

V.L., titolato al porto d’arma da caccia, durante una battuta è accompagnato da V.L. privo di titolo di porto d’armi. Durante la battuta V.L. cede, seppur temporaneamente (emergerà da elementi probatori che la temporaneità della cessione sarà di 15 minuti) la propria arma a C.G. il quale, lo ricordiamo, era privo di titolo abilitativo al porto d’armi. In quel momento sopraggiungevano le forze dell’ordine le quali, dopo aver proceduto a controllo, rilevavano la mancanza di titolo in capo a C.G. il quale, proprio al momento del controllo, era materialmente in possesso dell’arma e aveva appena esploso un colpo. 

Le motivazioni della difesa 

Tralasciando aspetti strettamente legati al diritto processuale, V.L. e C.G. affidata la difesa allo stesso professionista, argomentavano la loro difesa con i seguenti motivi.

A detta dei due convenuti, non ci sarebbe stata da parte di C.G. alcuna condotta penalmente rilevante, stante la limitatezza temporale dell’affidamento dell’arma nelle proprie mani (15 minuti circa) e la presenza di V.L. nei paraggi. La presenza di quest’ultimo, a detta della difesa, non avrebbe permesso a C.G. di adoperare secondo propria discrezione e piacimento l’arma affidatagli.

Argomentavano quindi sostenendo che la fattispecie de quo non concretizzava una cessione dell’arma ma un momentaneo rapporto con questa. Inoltre C.G. avrebbe teoricamente voluto acquistare l’arma e questa intenzionalità avrebbe teoricamente potuto giustificare la materiale cessione al medesimo da parte di V.L.

Argomentavano, inoltre, la totale inconsapevolezza di V.L. riguardo la mancanza di titolo di porto d’armi in capo a C.G.

La decisione della Cassazione 

La Suprema Corte sceglie di non accogliere il ricorso presentato da V.L. e C.G. per le motivazioni che seguono.

Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ribadisce che la materia disponibilità, anche limitata nel tempo, dell'arma in mano a un soggetto non abilitato all'uso e al porto della stessa, costituisce il reato di porto abusivo d'arma da fuoco.
  1. La fattispecie di cui in esame concretizza un affidamento, seppur temporaneo, dell’arma nelle mani di un soggetto inesperto al maneggio della stessa. In particolare si è materializzata una temporanea uscita dell’arma dalla sfera di volontarietà e controllo del soggetto titolato al porto della stessa con conseguente immissione del fucile nella concreta materia e diretta disponibilità di altro soggetto non in grado di poterla utilizzare in modo sicuro e corretto dato che non si è trattata di una mera esibizione dell’arma. Questo, a detta della Cassazione, concretizza il reato.
  2. Già in altre sentenze la Cassazione si era occupata di fattispecie analoghe. Nella sentenza di cui in analisi, infatti, sono presenti rinvii alla sentenza n. 20186 del 16 gennaio 2018.
  3. Le istanze probatorie utilizzate da V.L. per ribadire la propria ignoranza circa la mancanza di titolo di polizia abilitante al porto d’arma da Caccia in capo a V.L. sono impossibili da far valere in procedimento innanzi la Corte di Cassazione. 

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Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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