Le guardie zoofile non possono fare accertamenti in materia di caccia  

I fatti 

La Corte d’Appello di Firenze condannava S.R. in relazione alla violazione degli artt. 81 e 347 c.p. per aver in ben tre occasioni posto in essere controlli nei confronti di tre cacciatori in merito alla loro condotta in atteggiamento venatorio, usurpando di fatto una funzione pubblica essendo lo stesso in possesso di decreto di guardia particolare giurata zoofila il quale permetteva allo stesso di occuparsi e di porre in essere controlli esclusivamente nei confronti di animali da affezione. 

Il ricorso 

Avverso tale condanna S.R., assistito dal suo legale, decide di impugnare la sentenza di fronte la Corte di Cassazione adducendo che lo stesso fosse illegittimo per le ragioni che andremo ad esporre. 

  1. Violazione di Legge per non avere la Corte territoriale tenuto conto di quanto dedotto in appello in ordine alla applicabilità della fattispecie relativamente alla L. 189 del 2004 art. 6 che abiliterebbe le guardie particolari giurate zoofile ad effettuare controlli anche nei confronti di animali diversi da quelli d’affezione.
  2. La L. 157/92 consentirebbe i controlli in materia di caccia a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria tra i quali rientrano anche le guardie zoofile nominate su base di decreto prefettizio.
  3. Tali controlli sono legittimati anche dall’art. 6 comma 2 del tulps.
  4. La Corte avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che S.R. aveva svolto controlli nelle materie di sua piena competenza dato che si accingeva, stando ai fatti oggetto del dibattimento, a svolgere controlli nei confronti di beni mobiliari e immobiliari e che, proprio in occasione di detti controlli, prestava il proprio servizio onde far cessare condotte delittuose nei confronti degli stessi

Il rigetto del ricorso e le motivazioni della Cassazione 

La Cassazione decide di rigettare il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni. Il primo ed il secondo motivo sono, a detta dei giudici, totalmente infondati. In merito ai poteri attribuiti dall’art. 6 della L. 189 del 2004 alle guardie particolari giurate zoofile la corte rileva come vi siano opinioni fortemente discordanti nelle sentenze della stessa. In particolare la Corte rileva come, da un lato, in altre sentenze, vi sia stato pieno riconoscimento dei poteri di controllo nei confronti di altri animali oltre quelli d’affezione. Tali poteri deriverebbero, direttamente, dall’applicazione della L. 189 del 2004 art. 6. In altre sentenze, invece, tale potere non è riconosciuto non essendo sufficiente che la 157/92 riconosca, in modo generico, potere a Ufficiali di polizia giudiziaria in merito all’applicazione ed all’osservanza della stessa legge quadro.

Stando all’interpretazione della Corte, la seconda interpretazione sarebbe da preferire essendo questa più vicina alla previsione testuale della Legge. 

Il ragionamento

Stando alla lettura del testo dell’art. 6 della L. 189 del 2004 “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali d’affezione, e i limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti refettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p. alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche  zoofile riconosciute.”

Stando ad una interpretazione logica di detta previsione normativa, la dicitura anche utilizzata dal legislatore va a restringere il campo in merito ai poteri che la stessa legge attribuisce alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile, attribuendo a queste il solo potere di effettuare e porre in essere controlli nei confronti dei soli animali d’affezione. 

I restanti motivi addotti da S.R. saranno giudicati infondati. 


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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