Acquisto fucili a distanza: le novità del D.lgs. 104/2018

Avete trovato un buon affare, magari su un gruppo di cacciatori su Facebook. L’arma vi piace e il venditore non sembra uno che tira fregature. Decidete così di procedere all’acquisto della stessa e a quel punto, per non incorrere in problematiche e sanzioni pesanti da parte delle Forze dell’Ordine vi chiedete quali siano le modalità per procedere a un acquisto a distanza di un fucile da caccia.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 104 del 2018 viene disciplinata in modo innovativo la procedura per effettuare un acquisto a distanza.

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Le armi acquistate a distanza vanno ritirate da un titolare di licenza di commercio in materia di Armi o da soggetti abilitati ai sensi dell'art. 35 TULPS.

Prima di tutto c’è da identificare la fonte primaria che regola la materia all’interno del nostro ordinamento. L’acquisto di armi a distanza viene regolato dal D.lgs 104/2018 in attuazione di una più risalente Direttiva che è la n. 853 del 2017.

Viene infatti riscritto, sulla base di queste previsioni di Legge, l’art. 17 della legge 110/1975. Si prevede infatti che l’acquisto di armi possa essere effettuato o per corrispondenza o con altre forme di contratto a distanza ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett g) del D. Lgs. 6 Settembre 2005 n.2016.

A tal fine non viene più richiesto il preventivo nulla osta.

La norma stabilisce infatti che, nel rispetto delle norme in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari, gli acquisti a distanza possono essere effettuati sia da operatori economici autorizzati a svolgere attività commerciali o industriali in materia di armi sia da soggetti ovviamente privati.

Gli acquisti per e tra privati

Per quanto riguarda gli acquisti per e tra privati la normativa oggi prevede l’obbligo di ritirare l’arma acquistata presso un titolare di licenza per l’esercizio del commercio in materia di armi o comunque da un soggetto abilitato ai sensi dell’art. 31-bis TULPS. Sarà obbligo del titolare di licenza di commercio in materia di armi annotare tutte le entrate e le uscite delle armi all’interno della propria attività ai sensi, questa volta, dell’art. 35 del TULPS. Sarà il privato acquirente a dover effettuare ogni operazione riguardante la denuncia e i consueti adempimenti previsti per l’arma acquistata e per il suo eventuale inserimento in collezione. Sarà obbligo da parte delle ditte che si occupano delle spedizioni di comunicarne notizia alla questura o al comando dei carabinieri dove risiede l’’interessato.