Precedenti e rilevanza sul porto d’armi: aggiornamenti giurisprudenziali

Modica quantità di stupefacenti

In questo caso è interessante analizzare una importante sentenza, che certamente traccia un solco rilevante in tema di interpretazione della legge, e cioè quella del Tar Lombardia 1048 del 27 aprile 2021.

Tizio viene sorpreso in possesso di modica sostanza tipo marijuana. Il fatto risalente a quasi vent’anni prima, viene addotto dall’amministrazione come motivo ostativo al primo rilascio di licenza di porto d’armi sportivo. Tizio quindi, dopo essersi visto respingere il ricorso gerarchico presentato alla prefettura, ricorre al Tar, che ritiene il ricorso, invece, fondato.

Sostanzialmente il Tar Lombardia dice che, se il fatto risale a molto tempo addietro, e se l’episodio è isolato, a questo punto obbligo dell’amministrazione sarà quello di fare una istruttoria a carico del richiedente che sia la più oggettiva e bilanciata possibile, tenendo conto che un singolo episodio non possa essere addotto come motivo di diniego del primo rilascio o del rinnovo di porto d’armi.

Denuncia armi e munizioni oltre le 72 ore

In questo caso è intervenuto il Consiglio di Stato che, con sentenza 3700 dell’11 maggio 2021 ha stabilito che la denuncia di acquisto armi e munizioni effettuata oltre le 72 ore, come previsto dall’art. 38 tulps, fa venire meno in capo al soggetto quei requisiti di piena affidabilità in materia di possesso e maneggio armi.

Tizio si vede notificato un decreto di divieto di detenzione armi e munizioni da parte della Prefettura, a seguito di un controllo in cui emergeva il possesso da parte dello stesso di un numero di armi superiore a quello previsto dalla legge, e la mancata diligenza nella custodia di un fucile, che lo stesso aveva acquistato e non aveva denunciato entro le 72 ore dal momento dell’acquisto.

Dopo aver ricorso al Tar, che darà torto a Tizio, lo stesso approda in Consiglio di Stato che, come abbiamo già anticipato, confermerà la pronuncia del tribunale amministrativo. In particolare emergevano tutta una serie di incongruenze nella ricostruzione dei fatti fatta da Tizio in sede di verifica. Anche la falsa attestazione certamente avvalora l’inaffidabilità del soggetto.

Oblazione e confisca dell’arma

L’oblazione è un particolare istituto giuridico che consiste in un rito alternativo al giudizio penale. Con l’oblazione si paga allo Stato un somma di denaro prestabilita e si estingue un particolare tipo di reato di natura contravvenzionale. La domanda di oblazione può essere presentata dall’indagato o dall’imputato mediante il proprio legale dotato di procura speciale. Il giudice per le indagini preliminari, una volta ricevuta la richiesta, può respingerla o accoglierla. In caso di accoglimento fissa la somma di denaro da versare ed il termine entro cui andrà versata. Il termine non è mai superiore ai dieci giorni.

In questo caso è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza  n. 9176 del 2 febbraio 2021

Caio si oppone al sequestro del proprio sovrapposto cal. 12 con il quale era stato trovato a caccia di specie protette. Essendo intervenuta l’oblazione la condanna non c’è stata (il giudice dispone provvedimento di proscioglimento) e quindi Caio eccepisce come, già a questo punto, il sequestro dell’arma appaia del tutto spropositato ed illegittimo.

La Cassazione si rifà quindi all’orientamento già pacifico ed acclarato della medesima, sostenendo che in materia di caccia a specie protette, se è intervenuta l’oblazione, quindi estinzione del reato, l’arma non va confiscata.

Obbligo di denuncia delle armi bianche

Cassazione sentenza 12748 del 2 aprile 2021

Tizio ricorre in Cassazione dopo essere stato condannato perché trovato in possesso, senza averne fatto denuncia, di una baionetta e di alcune munizioni. La baionetta è considerata arma in senso proprio, dato che, per le caratteristiche progettuali della stessa, ha, come destinazione naturale, l’offesa alla persona.

Ai sensi dell’art. 45 primo comma del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, in riferimento all’art. 30 del tulps, sono da considerarsi armi anche “… gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti o simili”.

Egli giustifica la mancata denuncia della baionetta, in particolare, sostenendo che per lo stato di deterioramento in cui la stessa versava, poteva, a detta sua, considerarsi praticamente inservibile.

Sintetizzando la Cassazione conferma la detenzione abusiva di armi e munizioni nei confronti di Tizio, sostenendo come lo stato di deterioramento in cui versava la stessa baionetta non poteva in alcun modo, essere considerato come elemento avvalorante la mancata denuncia poiché, con un semplice intervento di manutenzione la stessa avrebbe potuto tornate perfettamente nuova aumentando la propria efficacia.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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