Prefetto e Questore: le loro competenze in materia di armi

Spesso nei nostri articoli dedicati alla legge in materia di armi, citiamo due rappresentanti dello Stato che a diverso titolo possono vietare la detenzione di armi o negare il rilascio del porto d’armi.

Mentre il prefetto è il rappresentante dello Stato sul territorio a livello provinciale, il questore è il dirigente della Polizia di Stato nella provincia. Entrambi possono negare o revocare la possibilità di detenere armi da parte dei cittadini. Vediamo più nel dettaglio come.

Il Prefetto; facoltà e poteri

1. Art. 39 TULPS

Prefetto e Questore sono entrambi funzionari che si occupano della pubblica sicurezza.

L’art. 39 TULPS attribuisce al Prefetto (e al Ministro dell’interno) la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti denunciate alle persone ritenute capaci di abusarne. La misura ha natura preventiva e cautelare, distinta dai meccanismi di diniego/revoca delle licenze disciplinati dagli artt. 11, 43 e 67 TULPS, che riguardano l’idoneità soggettiva e il regime autorizzatorio (porto, detenzione, divieti ex lege).

2. Natura, presupposti ed effetti del divieto prefettizio ex art. 39

Il divieto prefettizio si fonda su un giudizio discrezionale di non affidabilità del soggetto, anche in assenza di precedenti penali o misure di prevenzione. L’ordine di consegna delle armi comporta l’obbligo di consegna, la cui violazione integra la contravvenzione di omessa consegna di armi ex art. 698 c.p. Dottrina e giurisprudenza chiariscono che la misura non è espropriativa: il proprietario può chiedere un termine per cedere le armi a terzi abilitati.

Il Questore

Il Questore interviene sul titolo abilitativo al porto/uso di un arma e non sulla detenzione.

3. Poteri del Questore: licenze, porto d’armi e nulla osta

Gli artt. 11 e 43 TULPS disciplinano il rilascio, diniego e revoca delle licenze di porto d’armi e degli altri titoli di polizia, sulla base di requisiti soggettivi e motivi di inaffidabilità o pericolosità. La normativa speciale (L. 110/1975 e successive integrazioni) integra questo quadro, definendo il regime autorizzatorio su armi e munizioni. Il Questore interviene quindi sul titolo abilitativo al porto/uso, non direttamente sulla detenzione in sé.

4. Rapporto tra divieto prefettizio e revoca da parte del questore

La giurisprudenza amministrativa (TAR Veneto, TAR Sicilia, TAR Emilia-Romagna) e il Consiglio di Stato sono concordi: tra divieto di detenzione ex art. 39 TULPS (Prefetto) e revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 TULPS (Questore) sussiste un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria.

Una volta emesso il divieto di detenzione (Prefetto), la revoca del porto d’armi è atto conseguenziale vincolato, poiché la detenzione è presupposto necessario del porto (cfr. TAR Emilia-Romagna n. 708/2025 e Cons. Stato n. 522/2026 sottolineano che il consolidamento del divieto prefettizio rende privo di interesse l’impugnazione autonoma della revoca del porto).

Nonostante la consequenzialità, Prefetto e Questore esercitano poteri distinti e autonomi: il primo incide sulla detenzione, il secondo sul titolo di porto, che si fondano su presupposti e valutazioni diverse.

5. Dottrina e prassi sull’art. 39 e coordinamento tra autorità

La prassi ammette che, se vi sono elementi di inaffidabilità relativi al porto, il Questore possa revocare la licenza.

La dottrina in tema di art. 39 TULPS e art. 698 c.p. qualifica il divieto come misura di polizia ad alto contenuto discrezionale, finalizzata a prevenire abusi anche indiretti (accessibilità delle armi a terzi inaffidabili). Viene ribadita la natura preventiva e non punitiva del divieto e la possibilità di fondarlo su conflitti familiari, tensioni o condotte non penalmente rilevanti ma sintomatiche di rischio.

6. Conclusione: esiste una “prevalenza” tra Prefetto e Questore?

Sul piano sistematico:

  • il Prefetto, con il divieto ex art. 39 TULPS, incide direttamente sul diritto di detenzione delle armi, imponendo l’obbligo di consegna e attivando la tutela penale dell’art. 698 c.p..
  • il Questore opera sul titolo amministrativo di porto/nulla osta, applicando gli artt. 11 e 43 TULPS.

La giurisprudenza qualifica il divieto prefettizio come provvedimento a monte, dal quale discende in via necessaria e vincolata la revoca questorile del porto d’armi.  Pertanto, nella prospettiva della “prevalenza”, si può concludere che:

  • prevale, in senso logico e sostanziale, il divieto del Prefetto di detenere armi: esso rende incompatibile la permanenza di qualsiasi titolo di porto o nulla osta e ne impone la revoca;
  • la revoca del Questore è un atto conseguenziale e dipendente, necessario al riallineamento del quadro autorizzatorio alla misura prefettizia, pur conservando una propria autonomia quanto a vizi formali e procedimentali.
il prefetto ha un ruolo di coordinamento e indirizzo; il questore un ruolo tecnico-operativo.

Chiarito che non esiste una vera e propria prevalenza di un’organo a discapito dell’altro è possibile che prima intervenga il Questore e poi Prefetto?

È tecnicamente possibile che il Questore revochi la licenza di porto d’armi e solo successivamente il Prefetto emetta il divieto di detenzione ex art. 39 TULPS. La giurisprudenza qualifica il rapporto tra i due provvedimenti come di presupposizione logica, non necessariamente cronologica: ciò che conta è che la detenzione costituisca il presupposto del porto, non l’ordine temporale rigido Prefetto-Questore.

Dottrina e Consiglio di Stato (anche nelle pronunce richiamate in commento sul porto d’armi e art. 39) insistono sulla autonomia e diversa portata dei due poteri: il Prefetto effettua una valutazione generale sul pericolo di abuso delle armi, mentre il Questore interviene sui requisiti soggettivi ex artt. 11 e 43 TULPS e sulle licenze specifiche.  Proprio perché sono autonomi, la prassi ammette che, se vi sono elementi di inaffidabilità relativi al porto (per esempio violazioni della disciplina venatoria ex L. 157/1992), il Questore possa revocare la licenza ex art. 32 L. 157/1992, e solo in un momento successivo il Prefetto, sulla base di ulteriori valutazioni di rischio, possa imporre il divieto di detenzione ex art. 39 TULPS.