L’articolo trae spunto dalla recentissima sentenza della Corte Costituzionale, Sent., (data ud. 12/01/2026) 20/03/2026, n. 33 che fa seguito a un drammatico fatto di cronaca.
Il fatto: un tentato suicidio con un’arma sottratta
L’imputato veniva tratto a giudizio per la violazione dell’art. 20, comma 1, primo periodo, e comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110, che punisce penalmente il soggetto – diverso da quello che esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi – che non osserva l’obbligo di assicurare la custodia delle armi di cui agli artt. 1 e 2 «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica».
In particolare:
- l'imputato è titolare di un porto d'armi e detiene nella propria abitazione dei fucili e una pistola, riposti in un armadietto blindato collocato lungo il corridoio dell'abitazione;
- il figlio dell’imputato, a insaputa di quest'ultimo, nel perpetrare un tentativo di suicidio, ha utilizzato uno di tali fucili procurandosi una ferita d'arma da fuoco;
- il ragazzo, convivente con il padre, soffre di patologie psichiche gravi;
- non è stato chiarito se al momento dell'incidente l'armadietto fosse o meno chiuso a chiave.
La questione posta alla corte.

Il Giudice del Tribunale penale di Reggio Calabria che con ordinanza del 24 ottobre 2024, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2025, sollevava questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all' art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
A parere del giudice rimettente (cioè il giudice del processo da celebrare), la natura generica del precetto, imperniato sull’osservanza di «ogni diligenza», contrasterebbe con il principio di tassatività e determinatezza della legge penale, sancito dall’art. 25, c. 2, Cost., nonché, conseguentemente, con il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost., oltre che con l’obbligo internazionale imposto dall’art. 7CEDU di determinatezza della fattispecie criminosa.
Secondo il giudice, infatti, l’inosservanza di «ogni diligenza», non essendo sufficientemente delimitata, non consentirebbe ai cittadini di regolare la propria condotta sulla base di un precetto prevedibile e conoscibile e di poter adeguatamente approntare e modulare la propria difesa.
Sfociando in un dovere imprecisato – quindi inesigibile – che incide negativamente ed irragionevolmente sulla vita privata del consociato.
La decisione della corte. La Corte ha sottolineato che l’utilizzo, da parte del legislatore penale, “di espressioni polisense, di clausole generali o di lemmi elastici” non si pone in contrasto con il canone di determinatezza, a condizione che “sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso che i consociati devono tenere”.
Nel caso di specie, non vi sarebbe la violazione del principio di determinatezza poiché la descrizione, da un lato, consente di esprimere un giudizio di corrispondenza della condotta alla previsione normativa, fondandosi su di un testo normativo “controllabile” e, dall’altro, permette al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo, così da uniformare la propria condotta alle regole e ai divieti dettati dalla legge.
Ma come si arriva a questa “certezza”?
Il ragionamento della Corte
Ecco il ragionamento della Corte. La disposizione censurata, incentrata sull’osservanza di «ogni diligenza», riprende “la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall’art. 43 c.p., richiamando il concetto di diligenza, logicamente implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa”.
La Corte ha evidenziato che, nei reati di pericolo, come quello in esame va innanzitutto individuato il bene giuridico tutelato, costituito dall’interesse della sicurezza pubblica. Una volta individuato qual è il bene tutelato, la condotta incriminata è perciò “facilmente percepibile”, in considerazione della finalità sottesa alla disciplina in materia di circolazione di armi ed esplosivi, che è quella “di evitare che tali strumenti possano in qualsiasi modo venire in possesso di altri soggetti, frustrando lo scopo ultimo di prevenirne una diffusione e circolazione incontrollata, in tal modo compromettendo la protezione di altri beni giuridici come la vita e l’incolumità personale, i quali, attraverso l’uso delle armi, possono essere offesi o messi in pericolo”.
Prima esemplificazione
A questo punto la Corte fa pure una esemplificazione, traendo spunto dalle sentenze di legittimità della Corte di Cassazione, ritenendo che l’obbligo di custodia imposto ai detentori comuni prescritto dal primo periodo del primo comma dell’art. 20 della L. n. 110/1975 sia desumibile, tanto in negativo, sia in positivo.
Vediamo.

In negativo: il generico dovere di diligenza nella custodia delle armi, posto dall’art. 20, c. 1, prima parte, L. n. 110/1975, non deve essere confuso con quello, specifico, che impone di adottare efficienti difese antifurto, sancito dalla seconda parte dello stesso comma 1 dell’art. 20, soltanto a particolari categorie di soggetti (rivenditori e collezionisti di armi), né con quello previsto dall’art. 20-bis, diretto ad impedire che armi, munizioni ed esplosivi vengano in possesso di minori, di incapaci, di tossicodipendenti o di persone imperite nel maneggio degli stessi, cioè quando si trascurino le cautele necessarie affinché ciò non accada.
Ciò significa che chi non rientra in tali ipotesi soggettive o entra in contatto con tali soggetti indicati dalla norma risponde solo di una condotta negativa, ovvero non fare quanto specificamente previsto:
- adottare efficienti difese antifurto e b) trascurare le cautele necessarie in presenza di taluni soggetti.
In positivo: la Corte ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di custodia, richiesto dalla normativa censurata, impone che risultino adottate cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit (ciò che accade nella normalità). Ad avviso della Corte, tale opera di ‘adattamento’ del precetto al singolo caso concreto rappresenta “…proprio una garanzia per il destinatario del precetto medesimo, stante l’impossibilità di dettare regole generali idonee a comprendere tutta la possibile casistica e la necessità di verificare la congruità delle precauzioni caso per caso”.
Seconda esemplificazione propria della corte.

Infatti, la Corte esemplifica direttamente con due ipotesi estreme:
- per la persona, che detiene un'unica pistola e vive solitario in una baita sul picco di una montagna, e
- per il soggetto, detentore di più armi o di armi particolarmente pericolose, che vive in un'abitazione a piano terra, insieme alla propria famiglia con bambini e adolescenti, al centro di un paesino in cui sia consuetudine lasciare aperta la porta di casa.
Tra queste due situazioni, chiaramente di scuola, si pongono una serie indefinita di ipotesi, rispetto alle quali l'obbligo di diligenza si atteggia inevitabilmente in maniera fortemente diversificata, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, che è tenuto a fornire al riguardo logica e adeguata motivazione.
Le conclusioni della corte.
La corte conclude, ritenendo che l’indeterminatezza però “solo lamentata” delle norme sia dovuta proprio all'esigenza di calibrare diversamente l'obbligo di diligenza in base alle "specifiche situazioni di fatto", non potendo, tale obbligo, delinearsi in maniera identica.
In parole povere è impossibile determinare obiettivamente un obbligo di diligenza che possa applicarsi a tutte le ipotesi, dovendosi invece verificare caso per caso, ed è proprio questa verifica caso per caso che se in prima battuta renderebbe percepibile come “indeterminata” e quindi incostituzionale la norma, viceversa proprio nel valutare caso per caso risiederebbe la costituzionalità della norma.










