Oblazione e confisca dell’arma: la nuova sentenza della Corte di Cassazione

I fatti

Tizio si oppone al sequestro del proprio fucile sovrapposto cal. 12 disposto dal Tribunale di Treviso in data 03 agosto 2020. Il Tribunale respinge l’istanza di dissequestro presentata da Tizio per ben due volte (la prima è del15 luglio)  e lo stesso decide di ricorrere in Cassazione.

Il difensore di Tizio articola le motivazioni del ricorso sulla base dei seguenti punti:

  • Tizio prima di tutto avrebbe definito con oblazione il procedimento penale a suo carico per violazione degli artt. 2, comma 1, e 30, comma 1, lett. h) e 2, comma 1, lett. c), e 30, comma 1, lett. b), legge 157 del 1992 (legge quadro sulla Caccia). A detta del difensore, il Giudice avrebbe sbagliato nell’applicare la sanzione proprio in virtù del fatto che era intervenuta l’oblazione. In particolare la confisca dell’arma si sarebbe dovuta avere solo in caso di condanna ed invece, con pronuncia di proscioglimento per oblazione, la condanna non c’era stata, Quindi l’arma non andava confiscata in alcun modo.
  • Con il secondo motivo il difensore ritiene che, in virtù dei reati contestati al proprio assistito Tizio, l’arma non sarebbe dovuta essere oggetto di sequestro proprio perché l’arma si sarebbe dovuta sequestrare solo in virtù di un uso illegittimo e non illegittima detenzione della stessa. utilizzo per caccia a specie protette.
  • Il difensore, col terzo motivo, lamenta che il giudice avrebbe disposto il sequestro senza motivare tale sequestro e soprattutto avrebbe sequestrato l’arma senza una espressa richiesta formulata dal Pubblico ministero.
  • Con il quarto motivo, il difensore lamenta la lesione del contraddittorio e del diritto alla difesa in merito al rigetto dell’istanza di dissequestro presentata e rigettata per ben due volte

L’oblazione

L’oblazione è un particolare istituto giuridico che consiste in un rito alternativo al giudizio penale. Con l’oblazione si paga allo Stato un somma di denaro prestabilita e si estingue un particolare tipo di reato di natura contravvenzionale. La domanda di oblazione può essere presentata dall’indagato o dall’imputato mediante il proprio legale dotato di procura speciale. Il giudice per le indagini preliminari, una volta ricevuta la richiesta, può respingerla o accoglierla. In caso di accoglimento fissa la somma di denaro da versare ed il termine entro cui andrà versata. Il termine non è mai superiore ai dieci giorni.

La decisione della Cassazione

Tornando alla sentenza oggetto del nostro discorso, dopo aver visto i motivi per cui Tizio ritiene illegittimo il sequestro del proprio fucile, vediamo come hanno ragionato gli Ermellini.

I giudici accolgono il primo motivo. L’arma, infatti, ai sensi dell’art. 28 della legge 157 del 1992 si sarebbe dovuta sequestrare solo in caso di condanna per il reato di caccia a specie protette. Essendo intervenuta l’oblazione, la condanna non c’è stata (il giudice infatti dispone il provvedimento di proscioglimento), e quindi l’arma, già per questo motivo, non andava sequestrata. Per giustificare e legittimare tale ragionamento, i giudici della Cassazione si rifanno all’orienamento già acclarato e pacifico della stessa Cassazione: «In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può essere disposta in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione» (in tal senso Sez. 3, n. 3301 del 19/10/2017, dep. 23/01/2018, Pansardi, Rv. 272154; così anche Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, Chirico, Rv. 243017).

Il secondo motivo addotto dal difensore di Tizio è assorbito dal primo, e quindi non la Cassazione non lo tratta, ritenendolo comunque legittimo.

Il terzo ed il quarto motivo invece vengono trattati dalla Cassazione che riconosce, in effetti, l’illegittimità dei due provvedimenti di sequestro proprio in virtù del fatto che, a partire dal primo (quello di luglio) il giudice aveva disposto il sequestro senza aver ricevuto espressa richiest da parte del Pubblico Ministero. In questo caso, riconosciuta tale manifesta illegittimità, la Cassazione evidenzia come anche il principio del contraddittorio, che è a fondamento del giusto processo, sia stato irrimediabilmente compromesso.

La Cassazione quindi darà ragione a Tizio e, annullando i provvedimenti del Tribunale, gli restituisce l’arma.

Sentenze di riferimento

Corte di Cassazione Sez. 3, n. 3301 del 19/10/2017, dep. 23/01/2018, Pansardi, Rv. 272154; così anche Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, Chirico, Rv. 243017).

Corte di Cassazione Cassazione n. 9176 del 2 febbraio 2021

Normative di riferimento

Codice penale

Codice di procedura penale

Legge 157 del 1992

Video: Oblazione e confisca delle armi