Limiti detentivi e modalità di custodia armi - Guida pratica

INDICE

normativa in materia di armi

licenze destinate ai privati 

licenze professionali

la classificazione delle armi

limiti detentivi e modalità di custodia delle armi

Nell’ordinamento (e, più in particolare, nella legge 110 del 1975), troviamo una serie di limiti al numero di armi di determinate categorie detenibili da ogni singolo cittadino. Ciò significa che, in base ai principi generali sopra esaminati, solo per alcune armi è previsto un limite alla possibilità di acquistarle e detenerle, limite che può essere superato solo ottenendo un’apposita licenza di collezione. 

Per tutte quelle armi non indicate, non esistono limiti e, quindi, non esiste neanche una licenza di collezione. Ogni titolare di idoneo titolo di acquisto può detenere le seguenti armi e munizioni:

3 armi comuni

6 armi sportive

8 armi antiche artistiche e rare

200 cartucce per arma corta

1500 cartucce per fucile da caccia

di queste, però, solo 200 potranno essere di un calibro usabile anche nelle armi corte.

5 kg di polveri da caricamento

a questo quantitativo andrà sottratto il peso della polvere contenuta nelle munizioni detenute.

Come vedete, nessun limite è previsto per i fucili da caccia (per espressa previsione della legge 157 del 1992), per le parti delle armi comuni e per le varie tipologie di armi proprie diverse da quelle da fuoco e da sparo; anche le singole componenti delle munizioni diverse dalla carica di lancio, ovvero bossoli, inneschi e proiettili, non sono soggetti a limiti detentivi.

Per poter detenere un numero di cartucce per arma corta superiore alle 200 previste dall’articolo 97 del regolamento del T.U.L.P.S., alcune categorie di soggetti possono , come abbiamo visto, richiedere al Prefetto la licenza ex art. 51 del T.U.L.P.S.

OBBLIGO DI DENUNCIA

Tutte le armi, le munizioni e le polveri debbono essere denunciate all’ufficio di P.S. o alla stazione dei Carabinieri competente per territorio. In base all’art. 38 del TULPS, a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. 204/2010, la denuncia deve avvenire entro il termine di 72 ore dall’avvenuto acquisto (per tale ragione è oggi importante che sul certificato di vendita dell’armiere o sull’atto di cessione tra privati, venga indicata l’ora esatta in cui si è concluso l’atto). 

Le armi debbono essere denunciate nel luogo in cui sono effettivamente detenute (così stabilisce l’art. 58 del Reg. del T.U.L.P.S.); ciò vuol dire che non esiste alcun obbligo di detenere le armi nel luogo di residenza o domicilio (anzi, la nuova formulazione dell’art. 52 del C.P. lascia chiaramente intendere che le armi possono legittimamente detenersi anche nel luogo di lavoro). 

I limiti detentivi sopra indicati, inoltre, sono riferiti ad un singolo soggetto e non ad un luogo; pertanto, se in un immobile vivono 3 titolari di porto d’armi, ognuno di loro potrà lì detenere tutte le armi, munizioni e polveri a lui consentite. Anche nel caso in cui una singola persona decida di detenere le proprie armi e munizioni in due o più luoghi, i limiti previsti rimangono invariati. 

Va, inoltre, precisato, che per quanto riguarda le munizioni da caccia a pallini, in base a quanto disposto dall’art. 26 della legge 110/75, è possibile detenerne fino a 1000 senza obbligo di denuncia, fermo restando il tetto massimo di 1500 cartucce da caccia detenibili, fissato dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S. Ne consegue che, le cartucce da caccia a palla unica o a “pallettoni”, sono sempre soggette all’obbligo di denuncia, qualunque sia il quantitativo detenuto. 

Né la legge, né alcuna circolare ministeriale o altro atto amministrativo ha mai, tuttavia, chiarito quando una cartuccia sia da intendersi “a pallini”. Se come criterio di distinzione tra i pallini o i pallettoni si volesse usare quello commerciale, allora si dovrebbero ritenere a pallini le munizioni che contengono sfere dal diametro inferiore o uguale a 5,6 mm ed a pallettoni quelle di misura superiore.

La circolare ministeriale del 7 agosto 2006, nel dare interpretazione all’art. 58 del Regolamento T.U.L.P.S., ha stabilito che non è necessario procedere ad una nuova denuncia delle munizioni acquistate o ricaricate, qualora queste vadano a reintegrare quelle già in precedenza denunciate ed in seguito consumate. Lo stesso principio deve trovare applicazione per le polveri da caricamento.

Sono espressamente esentati dall’obbligo di denunciare le armi e le munizioni in loro possesso, i soggetti indicati nell’art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. (ovvero coloro che possono portare armi senza licenza in forza della qualifica permanente rivestita), i quali, tuttavia, debbono comunque attenersi ai limiti quantitativi previsti per ogni altro cittadino, le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale ed i musei o enti pubblici; sia i poligoni che gli enti debbono, comunque, tenere costantemente aggiornato il libro di carico delle armi e munizioni detenute.

MODALITÀ DI CUSTODIA

Per quanto riguarda le modalità di custodia delle armi, l’art. 20 della legge 110/75 si limita a stabilire che essa debba avvenire in maniera “diligente”, senza imporre particolari cautele, mentre per le collezioni di armi comuni, la norma prevede che il Questore, qualora lo ritenga necessario, può imporre delle prescrizioni per garantire la sicurezza delle armi. 

È stata la giurisprudenza, semmai, a delineare nel tempo i criteri della “incauta custodia”; è sempre stato considerato reato, ad esempio, lasciare le armi nel veicolo incustodito o in abitazioni prive di un minimo di misure anti intrusione, mentre non è mai stato ravvisato il citato reato nel caso in cui le armi siano state rubate in un appartamento provvisto di porta blindata, anche se le armi, al suo interno, erano tenute esposte. Da quanto sopra detto, si evince, quindi, che non esiste alcun obbligo di detenere le armi in apposita cassaforte o armadio blindato, né di dotare il luogo di detenzione di impianto di allarme. 

Più complesso è il caso in cui le armi siano detenute in un luogo frequentato da minori o incapaci; in tale ipotesi, l’art. 20 bis della citata legge, prevede che il possessore debba prendere tutte le precauzioni necessarie per impedire che questi particolari soggetti possano impossessarsi delle armi. In merito alla custodia, va ricordato che il D.Lgs. 204 del 2010, entrato in vigore il 1° luglio del 2011, aveva previsto l’entrata in vigore, entro i 60 gg successivi, di un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto introdurre nuove disposizioni sulla custodia delle armi. Ad oggi, questo decreto non è stato ancora emanato, ma ciò non esclude che a breve lo possa essere.

LIMITI DELLE LICENZE ARMI E MUNIZIONI E LORO REVOCA

Anche i titolari di porto di pistola o di fucile per difesa, non possono portare le loro armi ovunque: esistono, infatti, varie norme che limitano la loro potestà di porto. La legge, ad esempio, vieta a chiunque di prendere parte a comizi o a manifestazioni in luogo pubblico armato, così come è fatto tassativo divieto a chiunque di transitare armato nel territorio di un parco nazionale. Il porto delle armi è vietato anche a bordo degli aeromobili, dei treni e delle navi. 

Per l’imbarco a bordo di aeromobili, l’arma va consegnata, tramite il posto di polizia di frontiera, al vettore, che provvederà al suo imbarco in stiva tramite il personale addetto alla sicurezza aeroportuale; allo sbarco l’arma verrà restituita al suo possessore con le stesse modalità.

 Sui treni (teoricamente anche quelli a percorrenza urbana) le armi debbono viaggiare smontate in apposita valigetta.

Sulle navi, al momento dell’imbarco, vanno consegnate al Commissario di bordo, per riaverle all’atto dello sbarco. In occasione di particolari eventi sportivi di grande rilievo, il questore, con la propria ordinanza, può vietare a chiunque di accedere anche con armi improprie nel luogo in cui si svolge la manifestazione (per gli stadi di calcio questo è regolarmente previsto nelle disposizioni sull’utilizzo degli impianti diramate dal CONI).

Tutte le licenze di P.S., in via generale, possono essere revocate qualora vengano meno i requisiti o i presupposti che ne avevano permesso il rilascio. Per le licenze in materia di armi, in particolare, la legge ha previsto che l’autorità possa revocare o sospendere il titolo in caso di “abuso” da parte del titolare. 

Questa previsione attribuisce un grande potere all’autorità di P.S., che può revocare le autorizzazioni in materia di armi anche per comportamenti che, seppur non punibili come fatti penalmente rilevanti (si ricordi in proposito il principio di stretta legalità), possono essere considerati come abuso del titolo.

Il Prefetto, inoltre, può adottare, nei confronti delle persone ritenute pericolose in relazione a possibili abusi nell’uso delle armi, il divieto di detenzione previsto dall’art. 39 del T.U.L.P.S. Ai soggetti colpiti da tale provvedimento, tutte le armi vengono ritirate come misura cautelare; al loro proprietario viene concesso un termine (di solito 60 gg) per disporre delle proprie armi, scegliendo eventualmente se cederle a terzi o autorizzarne la rottamazione. 

Nel caso in parola, nessuna norma può autorizzare il sequestro delle armi possedute dal soggetto ritenuto pericoloso, prima che sia emanato il provvedimento di divieto. Pertanto, qualora il personale operante dovesse ritenere opportuno procedere al ritiro immediato delle armi possedute da un soggetto che si possa considerare potenzialmente pericolo, dovrà provvedervi con il “provvedimento cautelare” previsto dall’art. 7, comma 2, della legge 241/90.


Questo articolo è stato pubblicato da 

www.longrangeitalia.com


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