Licenze armi per i privati - Guida pratica

INDICE

normativa in materia di armi

licenze destinate ai privati 

licenze professionali

la classificazione delle armi

limiti detentivi e modalità di custodia delle armi

PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE

– è la licenza per eccellenza, l’unica che consenta effettivamente al suo titolare di portare un’arma corta e di poterla usare nei casi in cui la legge lo consenta, ovvero per legittima difesa. La licenza è rilasciata dal Prefetto (fa eccezione la provincia di Roma, nella quale la competenza è stata delegata al Questore) ed ha durata di un anno, esteso a due per i soli titoli rilasciati a favore delle Guardie Particolari Giurate. 

È rilasciata a titolo oneroso, in quanto, per ottenerla, il richiedente deve pagare una tassa di concessione governativa; ne è, tuttavia, previsto il rilascio a titolo gratuito per alcune categorie di soggetti esposti a particolari rischi in ragione dell’attività di tipo istituzionale esercitata (l’elenco delle categorie esenti dall’imposta lo troviamo nel Decreto Interministeriale 24.3.1994, n. 371). 

Per poter ottenere la licenza in parola, il cittadino deve poter dimostrare di essere esposto, per via della propria attività professionale o di una particolare condizione personale, ad un grave e fondato pericolo per la propria incolumità, dal quale discende la necessità di girare armato. Deve trattarsi di una situazione particolare e non generale, ovvero non comune a tutti gli altri cittadini che vivano in condizioni analoghe (ad esempio, non potrò giustificare la mia istanza solo perché vivo in un quartiere ad alta incidenza criminale, cosa comune a tutti coloro che lì risiedono, ma perché in quel quartiere esercito una professione a rischio). 

Il titolare della licenza è autorizzato ad acquistare, trasportare e detenere tutte le tipologie di armi comuni da sparo ed a portare quelle corte comuni (così è stato indicato nella circolare 559/C.3159-10100(1)1, del 14.02.1998). Poichè la legge non ha previsto alcuna limitazione al porto, si deve ritenere che chi lo volesse, potrà portare contemporaneamente tutte le armi corte in suo possesso, entro i limiti di detenzione. La licenza consente anche l’acquisto delle polveri e delle munizioni.

Vedi anche: Licenza di porto di arma per difesa personale

PORTO DI BASTONE ANIMATO

– è di competenza del Prefetto e consente al suo titolare di portare con sé questa particolare arma propria da punta e taglio. Si tratta di un retaggio ottocentesco, dove il porto del bastone animato era usuale. Si tratta dell’unico caso in cui la legge vigente consente il porto, fuori dall’abitazione, di un’arma propria da punta e taglio e, comunque, di un’arma diversa da quelle da fuoco. La predetta licenza dura un anno.

PORTO DI FUCILE PER DIFESA PERSONALE

– viene rilasciato dal Questore e consente al suo titolare di portare armi lunghe per fini di difesa personale. Anche questa licenza consente l’acquisto, il trasporto e la detenzione di qualsiasi altro tipo di arma, munizioni e polveri. I presupposti per il rilasciato del titolo sono generalmente ravvisati nell’uso professionale che si deve fare dell’arma lunga, necessaria per la difesa in particolari condizioni di rischio. Ne sono un classico esempio i rilasci a favore di guardie particolare giurate addette ai servizi di portavalori o alle guardie venatorie volontarie impegnate nell’attività antibracconaggio.

PORTO DI FUCILE USO CACCIA

– è una licenza il cui rilascio è di competenza del Questore. Ha durata sei anni, ma deve essere rinnovato annualmente previo pagamento di una tassa di concessione governativa, mentre, per poter effettuare il prelievo venatorio è necessario pagare anche una tassa regionale annuale. 

Chi intende ottenere questa licenza, oltre a dover possedere i requisiti previsti in generale per ogni altro titolo in materia di armi, deve anche essere in possesso dell’abilitazione venatoria, che si consegue sostenendo un esame presso gli uffici della provincia. 

Come le altre sopra esaminate, anche questa licenza consente al titolare di acquistare, detenere e trasportare qualsiasi tipo di arma comune, ma in più consente il porto delle armi idonee all’impiego venatorio nei giorni, nelle ore e nei luoghi dove la caccia è consentita.

Vedi anche: Licenza di porto di fucile per uso di caccia

PORTO DI FUCILE USO TIRO A VOLO

– licenza comunemente conosciuta come “porto d’armi uso sportivo”, è rilasciata dal Questore a titolo gratuito ed ha validità di sei anni. Consente l’acquisto, il trasporto e la detenzione di qualsiasi arma comune, mentre l’uso può avvenire solo nell’ambito di luoghi dove è consentito lo sparo di armi da fuoco.

Vedi anche: Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo

TRASPORTO ARMI SPORTIVE

– è la licenza che è stata prevista dall’art. 3 della legge n. 85 del 1986, quella che ha introdotto nell’ordinamento la categoria delle armi sportive. La licenza è annuale e consente il solo trasporto delle armi sportive senza limitazioni di itinerario ed orario.

Può essere rilasciata dal Questore, a titolo gratuito, a chi dimostri di essere iscritto ad una federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Anche in questo caso l’uso delle armi trasportate è consentito nei soli poligoni autorizzati.

Vedi anche: Trasporto armi sportive

CARTA PER IL TRASPORTO DI ARMI

– meglio nota come “Carta Verde” (dal tipico colore del cartoncino con cui viene stampata), è un documento, previsto dall’articolo 76 del Regolamento del T.U.L.P.S, che viene rilasciato dai Presidenti delle Sezioni del Tiro a Segno nazionale ai propri soci, per consentire loro il trasporto delle armi indicate nel documento dal luogo di detenzione fino al poligono. 

La carta, che deve essere vidimata dalla questura competente, ha validità di un anno e non consente l’acquisto di armi e munizioni nelle armerie. I possessori del documento in questione, possono trasportare le loro armi, sia sportive che comuni, lunghe o corte, solo nei giorni e nelle ore di apertura del poligono. La sostanziale differenza con la precedente licenza, consiste nel fatto che questa può essere richiesta da chiunque, purché iscritto ad una sezione del T.S.N., mentre l’altra è riservata ai soli tiratori agonisti.

NULLA OSTA D’ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI

– è il titolo necessario per acquistare le armi (quello previsto dall’art. 35 del T.U.L.P.S) e gli esplosivi (in questo caso è la licenza di cui all’art. 55 del T.U.L.P.S). Potrà richiedere questa licenza solo colui che non sia già titolare di alcun porto d’armi. 

È rilasciato dal Questore ed ha una validità di 30 gg; può essere utilizzato solo nell’ambito della provincia della questura che lo ha rilasciato, mentre, se si vuole far un acquisto fuori provincia, si dovrà far vidimare il titolo dalla questura competente. 

Al momento dell’acquisto la licenza verrà ritirata dall’armiere e trasmessa alla Questura unitamente al mod. 38 (è la dichiarazione di vendita rilasciata dall’armeria).

Vedi anche: Autorizzazione all'acquisto di armi e munizioni

LICENZA DI COLLEZIONE

– ne esistono tre diverse tipologie, a seconda delle armi che si vogliono collezionare. Abbiamo, quindi, le licenze di collezione per armi comuni ed antiche, che sono di competenza del questore, e quelle per le armi da guerra, che sono invece del prefetto. Queste ultime, in realtà, sono solo un retaggio del passato, in quanto, dall’entrata in vigore della legge 110/75, a nessun privato cittadino potrà essere concessa una simile autorizzazione. Quelle esistenti sono licenze già in essere prima del 1975 che vengono annualmente rinnovate al titolare o ai suoi eredi. 

Le licenze di collezione per armi comuni ed antiche non necessitano della dimostrazione del requisito psico-fisico, che è comunque necessario per ottenere il titolo che potrà consentire di acquistare nuove armi comuni da mettere in collezione. La licenza relativa alle armi comuni, infatti, non costituisce titolo d’acquisto, mentre quella per le armi antiche sì. 

Entrambi i titoli hanno carattere permanente, ma per le armi comuni è necessario farsi autorizzare preventivamente dal questore ogni variazione dei pezzi raccolti, cosa teoricamente non richiesta per le armi antiche, in quanto il Regolamento che disciplina tale autorizzazione (D.M. 14 aprile 1982) ha stabilito che solo le variazioni “sostanziali” debbano essere denunciate all’Autorità di P.S.; cosa si debba intendere per variazione sostanziale, tuttavia, non è stato mai ben chiarito e, pertanto, molti uffici continuano a chiedere la comunicazione di ogni tipo di variazione.

Vedi anche: Licenza per collezione di armi

PORTO ARMI SENZA LICENZA

– l’articolo 73 del Regolamento del T.U.L.P.S. ha previsto che alcune categorie di soggetti possano portare armi per i soli fini di difesa personale (quindi, questi non potrebbero andare a caccia senza l’idoneo titolo), in virtù della loro qualità permanente. Costoro, tuttavia, seppur autorizzati ad acquistare le armi senza licenza ed a detenerle senza obbligo di denuncia, non possono superare i limiti di detenzione previsti per qualunque cittadino. 

I soggetti che godono di questa possibilità sono: i Prefetti, i Vice Prefetti, i Magistrati, gli Ufficiali di P.S. (ovvero i funzionari dei vari ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato e gli Ufficiali dei Carabinieri) e gli ispettori provinciali amministrativi (figura giuridica esistente nel 1940, ma che non trova oggi alcun corrispettivo).

CARTA EUROPEA D’ARMA DA FUOCO

Su di essa è possibile inserire fino ad un massimo di 10 armi, mentre è possibile trasportarne fino ad un massimo di 3. Il rilascio compete al Questore ed è a titolo gratuito.

– è la licenza che, abbinata ad un porto di fucile uso caccia o uso tiro a volo, può consentire di trasportare le proprie armi da caccia o sportive nei Paesi dell’Unione Europea. La licenza ha durata di 5 anni (non rinnovabili) e scade, comunque, alla scadenza del porto d’ami cui è abbinata. 

Vedi anche: Carta europea d'arma da fuoco

DEPOSITO DI MUNIZIONI

– il Prefetto (il Questore nella provincia di Roma) può concedere, ai sensi dell’art. 51 del T.U.L.P.S, una speciale licenza per estendere la detenzione di munizioni per arma corta di ulteriori 1500 portandola, dalle 200 normalmente previste dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S, fino ad un totale di 1700, con possibilità di trasportarne fino ad un massimo di 600. 

La suddetta licenza, che ha carattere permanente, è destinata a ben individuate categorie di soggetti, i quali abbiano l’effettiva esigenza di poter disporre di un elevato quantitativo di munizioni per via della propria attività professionale o del proprio impegno in ambito sportivo. L’autorizzazione in parola, pertanto, potrà essere concessa ai periti balistici iscritti all’albo del tribunale, agli istruttori di tiro, ai giornalisti della stampa specializzata ed a coloro che svolgono attività agonistica a livello nazionale nell’ambito di federazioni sportive che praticano discipline con le armi da fuoco. 

La licenza non richiede la verifica dell’idoneità dei locali destinati a deposito da parte della preposta Commissione provinciale, atteso l’esiguo quantitativo di polvere da sparo che può essere contenuto in 1500 cartucce da pistola. 

La stessa, non costituisce di per sé titolo di acquisto, ma il suo titolare potrà certamente acquistare le munizioni necessarie a costituire il deposito con la licenza di porto d’armi in suo possesso, anche superando gli eventuali limiti in essa apposti. 

La licenza dovrà essere revocata nel momento in cui dovessero venir meno le condizioni oggettive che ne avevano consentito il rilascio (ad esempio, perché il titolare cessa la propria attività professionale o la pratica sportiva).


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