Uso delle armi di libera vendita: una particolare sentenza del Consiglio di Stato

I fatti

Caio, ispettore di polizia municipale, permette alla propria figlia minore di sparare, con una carabina di libera vendita, verso un bersaglio posto nelle prossimità della cantina della di loro abitazione. La ragazza, sfortunatamente, si ferisce e, sulla base del fatto, scatterà immediatamente, da parte del Prefetto, l’applicazione dell’art. 39 tulps con un provvedimento di divieto armi e munizioni ed il conseguente ritiro del porto d’armi.

Il Prefetto, si legge nella sentenza, ha considerato il fatto che la figlia, addirittura minore, si fosse ferita nell’uso di detta arma, come sintomatico di una mancata affidabilità del papà nel maneggio, uso e possesso delle armi e di conseguenza  provvedeva con un immediato divieto di detenzione.

Caio si oppone al provvedimento prefettizio, presentando un ricorso al TAR il quale, purtroppo, darà torto a Caio. Nel testo della sentenza del TAR leggiamo “La circostanza che la cantina dell’abitazione del ricorrente sia un luogo privato non è di per sé sola sufficiente ad affermarne l’idoneità all’utilizzo di un’arma. Parimenti non può ritenersi sufficiente a garantire condizioni di sicurezza la circostanza che la postazione di tiro sia stata collocata in un locale, con direzione di sparo verso l’interno di un altro locale e attraverso il varco di una porta metallica”.

Altro fatto assolutamente importante è quello che riguarda lo svolgimento del procedimento penale scaturito dalla vicenda. Tale procedimento, terminato con l’archiviazione, non verrà minimamente considerato come elemento a favore di Caio il quale vedrà purtroppo confermata, almeno davanti al TAR, la decisione del Prefetto.

Caio presenta quindi ricorso al Consiglio di Stato, lamentando come, nel concreto, vi sia stata, da parte dell’Amministrazione, una erronea istruttoria ed un generale travisamento dei fatti che hanno portato ad una decisione assolutamente sproporzionata in relazione ai fatti scaturenti.

L’accoglimento del ricorso

Vi diciamo subito che il ricorso presentato da Caio verrà accolto da parte del Consiglio di Stato, il quale proporrà una valutazione dei fatti certamente più ponderata ed equilibrata. Vediamo insieme come hanno ragionato i giudici per arrivare ad un accoglimento.

Prima di tutto si rileva come l’arma fosse arma di libera vendita, quindi arma sottoposta ad una disciplina certamente diversa rispetto alle armi in senso proprio, per il cui acquisto e possesso è necessario o il porto d’armi oppure un nulla osta. Nel caso delle armi di libera vendita l’’art. 9, comma 3, del DM 9.8.2001, n. 362 stabilisce esplicitamente come sia permesso l’uso in poligoni di tiro e anche in “luoghi privati non aperti al pubblico”; l’arma può essere maneggiata da minore di 16 anni sotto controllo di un adulto, come in effetti è avvenuto.

 Di fatto, quindi, il Consiglio di Stato sottolinea come Caio non abbia contravvenuto alla normativa in materia.

Si sottolinea di nuovo, ormai il Consiglio di Stato lo fa in ogni sua sentenza, come possedere armi non sia un diritto ma una eccezione ad un generico divieto posto dall’art. 699 del codice penale e dall’art. 4 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Stando quindi all’analisi dei fatti, il Consiglio di Stato nota subito, rifacendosi ovviamente alla decisione in ambito penale, come l’evento relativo al ferimento della ragazza si ascrivibile alla accidentalità, non essendovi alcun profilo di responsabilità in capo al ricorrente (Caio).

Si sottolinea come poi l’accoglimento del ricorso, e quindi il conseguente annullamento del decreto di divieto ex 39 tulps emanato dal Prefetto trovi il proprio fondamento sul principio di equità, proporzionalità e ragionevolezza che sempre devono ispirare l’operato della macchina amministrativa. Infatti Caio aveva ricevuto l’arma di servizio dal 1998 e, da allora, mai si erano avuto ulteriori elemento a suo sfavore.

Normative di riferimento

Art. 39  TULPS

Artt. 11 e 43 TULPS

Art. 699 codice penale

Art. 4 comma 1 legge 18 aprile 1975 n. 110

Art. 9, comma 3, del DM 9.8.2001, n. 362

Video: Uso delle armi di libera vendita


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com