Il Taser: che cosa dice la legge in Italia.

Il TASER - acronimo di “Thomas A. Swift’s Electronic Rifle” (Tom Swift è un inventore eroe di una serie di libri di fantascienza molto popolare negli Stati Uniti fin dal 1910) è un’arma a bassa letalità che sfrutta lo stesso principio degli storditori o dissuasori elettrici. È stato inventato da Jack Cover, uno scienziato della NASA nei primi anni '70, ma era considerata un'arma vera e propria perché impiegava una cartuccia pirotecnica. Nel corso dei decenni il Taser si è evoluto: attualmente è prodotto dalla Axon, con sede a Scottsdale in Arizona, l'unico produttore autorizzato dei dispositivi con marchio Taser.

Inquadramento generale: il Taser nel sistema delle armi

Il Taser è un’arma less lethal, progettata quindi  non per uccidere ma per incapacitare il soggetto colpito. 

Il Taser – oggi normativamente indicato come “arma comune ad impulsi elettrici” – è un dispositivo che lancia piccoli dardi collegati all’arma tramite fili, in grado di scaricare energia elettrica e provocare una temporanea immobilizzazione, con concreta idoneità a recare danno alla persona. 

La giurisprudenza penale lo qualifica espressamente come arma comune da sparo ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamando il funzionamento tipico delle armi da sparo e la capacità offensiva dei dardi. Di conseguenza, per l’ordinamento italiano il Taser non è un mero “strumento di autodifesa”, ma rientra a pieno titolo nella categoria delle armi proprie, soggette alla disciplina penale e di pubblica sicurezza sulle armi comuni da sparo.

Uso del Taser da parte delle forze di polizia

L’introduzione del Taser nelle dotazioni delle forze di polizia è avvenuta in modo graduale e controllato. L’art. 8, comma 1-bis, del D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha previsto la sperimentazione della “pistola elettrica Taser” per la Polizia di Stato, con rigorose cautele per la salute e l’incolumità pubblica e previa intesa con il Ministro della salute. Successivamente, l’art. 19 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella L. 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso la sperimentazione delle armi ad impulsi elettrici alle polizie locali, prevedendo la possibilità, per i Comuni, a esito positivo della sperimentazione, di assegnarle in dotazione effettiva di reparto e richiamando il regolamento di armamento del Ministero dell’Interno (D.M. 4 marzo 1987, n. 145). In questa sede il legislatore ha sostituito la denominazione “pistola elettrica Taser” con “arma comune ad impulsi elettrici”, sancendo la qualificazione del dispositivo come arma comune. La Corte costituzionale ha chiarito che tali armi, pur qualificate come armi, sono oggetto di percorsi di sperimentazione e non sono ancora stabilmente inserite nella dotazione ordinaria di tutte le forze di polizia, salvo specifiche deliberazioni e regolamenti di dettaglio.

Qualificazione giuridica per i privati: arma comune da sparo, non semplice strumento

Il Taser è considerato dalla Corte di cassazione come un “dissuasore elettrico o Taser” avente natura di arma comune da sparo

Sul piano penale e amministrativo, il Taser è considerato dalla Corte di cassazione come un “dissuasore elettrico o Taser” avente natura di arma comune da sparo, trattandosi di un dispositivo che presenta il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi in grado di scaricare energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona. In applicazione dell’art. 2 della L. 110/1975, la Cassazione evidenzia che rientrano tra le armi comuni da sparo anche gli strumenti lanciarazzi idonei a recare offesa e, in tale cornice, colloca il Taser, la cui capacità offensiva deriva dalla scarica elettrica piuttosto che dall’energia cinetica del proiettile.

Diverso è invece lo storditore elettrico (stun gun), che non lancia dardi ma trasferisce la scarica esclusivamente mediante contatto fisico diretto. Esso viene normalmente considerato un “oggetto atto ad offendere” ai sensi della disciplina di cui all’art. 4 della L. 110/1975, rientrando tra gli “storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”, per i quali è vietato il porto fuori dell’abitazione senza giustificato motivo.

Divieti di porto e disciplina di pubblica sicurezza

L’art. 4, comma 1, della L. 18 aprile 1975, n. 110, come aggiornato dal D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, vieta il porto, fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze, di armi e, specificamente, di “storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”, salvo le autorizzazioni previste dall’art. 42 del T.U.L.P.S. La Corte costituzionale ha evidenziato come il legislatore statale utilizzi espressioni omnicomprensive (“armi comuni ad impulsi elettrici”, “storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione”) per ricondurre nella nozione di arma tutti i dispositivi elettrici suscettibili di determinare stordimento, indipendentemente dal funzionamento a contatto o tramite dardi. Sul piano penale, la detenzione di un Taser senza denuncia integra il reato contravvenzionale di detenzione abusiva di armi, previsto dall’art. 697 c.p., che punisce chi detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S. senza averne dato comunicazione all’autorità. Il porto senza titolo configura invece il reato di porto abusivo di arma, previsto dall’art. 699 c.p., come richiamato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di armi comuni da sparo.

Requisiti per l’acquisto, la detenzione e il porto del Taser da parte dei privati

L’idea che il Taser sia un “gadget di autodifesa” facilmente acquistabile è sbagliata e del tutto estranea all’ordinamento giuridico italiano.

Essendo qualificato come arma comune da sparo, il Taser è assoggettato alla disciplina della L. 110/1975 e del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773). Per i privati ciò comporta che, per l’acquisto, è necessario il nulla osta rilasciato dalla Questura competente, in applicazione della disciplina generale prevista per le armi comuni da sparo e delle procedure amministrative di competenza del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio Polizia Amministrativa e Sociale). Una volta acquistata l’arma, è obbligatoria la denuncia di detenzione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S.; la mancata denuncia integra il reato previsto dall’art. 697 c.p. Il porto per difesa personale è consentito soltanto se il soggetto è munito sia della licenza di porto d’armi per difesa personale, ai sensi dell’art. 42 del T.U.L.P.S., sia del nulla osta per l’acquisto e la detenzione; in difetto, il porto configura il reato di porto abusivo di arma previsto dall’art. 699 c.p.

Il rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi presuppone inoltre la verifica dei requisiti soggettivi, quali affidabilità, buona condotta e assenza di condanne ostative, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L. 110/1975. Il Ministero dell’Interno, anche nella prassi relativa alle guardie particolari giurate, sottolinea la necessità di valutare la condotta morale del richiedente ai fini dell’autorizzazione alla detenzione e al porto di armi. La prassi amministrativa richiamata dalla dottrina e dagli orientamenti ministeriali non prevede alcuna deroga per i dispositivi ad impulsi elettrici: non esistono scorciatoie “civili” che consentano ai privati di detenerli o portarli senza seguire integralmente la disciplina prevista per le armi comuni da sparo.

Differenze fra privati e forze di polizia: dotazione, porto e finalità

La distinzione fondamentale fra forze di polizia e privati riguarda la finalità d’uso e il regime autorizzatorio. Per la Polizia di Stato e per i corpi di polizia locale, il Taser – oggi qualificato come “arma comune ad impulsi elettrici” – è inserito in percorsi di sperimentazione e di dotazione di reparto, regolati da specifiche norme statali e da regolamenti di armamento. Il suo impiego avviene nell’ambito dei compiti istituzionali, con addestramento obbligatorio, protocolli operativi e controlli sanitari.

Per i privati, invece, il Taser è un’arma comune da sparo, alla quale si applicano i più rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa in materia di armi. Il porto è consentito esclusivamente per difesa personale, previa apposita licenza, e non per generici scopi di autodifesa non regolamentati. L’uso improprio del dispositivo, ad esempio per minacciare o intimidire, comporta un aggravamento della responsabilità penale, poiché la minaccia mediante Taser è considerata minaccia con arma ai sensi dell’art. 339 c.p.

È bene abbandonare l’idea del Taser come “gadget di autodifesa” facilmente acquistabile, perché essa è del tutto estranea all’ordinamento italiano. La prassi amministrativa e la giurisprudenza ribadiscono infatti la necessità di applicare rigorosamente la normativa sulle armi anche alle nuove tecnologie elettriche di difesa.