Evita il sequestro di una minore: il TAR della Lombardia gli rende il porto d’armi

I fatti

Materia: Diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: conferma del porto d’armi in caso di scongiurato sequestro di minore

Normative di riferimento: art. 574 codice penale, artt. 11 e 43 del TULPS

Tizio è un istruttore di judo. A una lezione si presenta Caia, minorenne, accompagnata dalla madre Mevia, la quale si raccomanda a Tizio di non affidare la propria figlia a nessuno, tranne che a lei, alla fine della lezione di arti marziali. In particolare Mevia si raccomanda di non affidare Caia a Sempronio, padre della piccola, col quale Mevia intratteneva all’epoca dei fatti una accesa controversia relativa alla separazione tra i due, con particolare riguardo all’affidamento della figlia.

A fine lezione si presenta Sempronio, reclamando in quanto padre, il diritto di portare via con sé la figlia Caia. Tizio, consapevole della situazione delicatissima, e soprattutto redarguito dalla mamma Mevia, fa come questa gli aveva detto e si oppone alla pretesa avanzata da Sempronio.

Tra i due scatta una colluttazione, che finisce poi con una reciproca querela circa l’accaduto.

Il procedimento penale scaturito finirà a sua volta archiviato, in quanto entrambe le parti sceglieranno di ritirare le querele presentate.

Tizio, cacciatore, diverso tempo dopo l’accaduto, terminato con un nulla di fatto, presenta la propria richiesta di rinnovo del porto d’armi ma il Questore la rifiuta.

Tizio quindi presenta memorie difensive e ricorso gerarchico al Prefetto, lamentando come l’operato del Questore debba essere considerato illegittimo sotto parecchi profili.

Anche il Prefetto, però, non ci sta e decide quindi di dare ragione al Questore, ritenendo la scelta di questo pienamente legittima. In particolare, secondo il Prefetto, nonostante il ritiro delle querele, il fatto storico accaduto tra Tizio e Sempronio rimane comunque valido, e quindi, secondo l’Amministrazione, sintomatico di una non piena affidabilità di Tizio nel maneggio delle armi.

Il  ricorso di Tizio

Il provvedimento del Prefetto, con cui si conferma la legittimità dell’operato del Questore, sarà oggetto di impugnativa presentata da Tizio al Tar.

Il ricorso di Tizio sarà articolato su di un solo motivo, espresso in modo molto sintetico. Di fatto l’Amministrazione aveva erroneamente valutato il termine entro cui il provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni, emesso nei confronti di Tizio da parte del Prefetto, era stato ritirato. Di fatto questo errore si sarebbe potuto evitare con una istruttoria eseguita in maniera precisa ed attenta, cosa che l’Amministrazione non aveva invece fatto.

La vittoria di Tizio

Il Tar decide per dare ragione a Tizio.

In particolare, possiamo affermare come il Tribunale Amministrativo abbia evidenziato effettivamente come il termine entro cui il provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni era stato ritirato era quello di due mesi, e non si sei anni come inizialmente affermato dalla Questura. Inoltre, nonostante la validità storica dei fatti, per il Tar anche l’archiviazione del processo penale ai danni di Tizio avrebbe dovuto far propendere l’Amministrazione per una valutazione in senso positivo.

Si conferma quindi come l’Amministrazione debba obbligatoriamente valutare in modo congruo e preciso i fatti in fase istruttoria, in quanto si rischia di andare a compromettere, in maniera ingiusta, un diritto che il cittadino acquisisce nel momento in cui ottiene una licenza di porto d’armi.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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