Provvedimento di divieto detenzione armi: analisi normativa e giurisprudenziale

I fatti

Il fatto riguarda Tizio al quale era stato negato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Tizio, che esercita la professione di avvocato, dimostrava di aver bisogno di girare armato poiché, negli ultimi anni, si era visto purtroppo vittima di pesanti minacce ed atti intimidatori. Tali eventi lo portavano a richiedere il porto d’armi da difesa che, inizialmente, in effetti gli era stato concesso.

La Prefettura di Napoli, di fronte alla richiesta di rinnovo del titolo, lamentava come in realtà fosse venuta meno l’attualità del pericolo e la necessita concreta di Tizio di girare armato poiché, seppur in effetti vittima di minacce ed atti intimidatori, tali eventi risultavano, almeno a detta dell’Amministrazione, risalenti nel tempo e quindi per nulla sintomatici di una esigenza di tutela della propria persona con l’uso di un’arma legittimamente e legalmente portata addosso.

Veniva meno quello che la normativa definisce dimostrato bisogno.

Tizio, senza scendere in dettagli tecnici, lamentava che non fosse stata posta in essere, da parte dell’Amministrazione, una adeguata attività istruttoria volta a verificare la concreta esigenza, e quindi il dimostrato bisogno effettivo ed attuale, di girare armato.

All’inizio il Tribunale Amministrativo Regionale dava ragione a Tizio, evidenziando come lo stesso sia, in effetti, nella vera e propria esigenza di girare amato riconoscendo addirittura la posizione di Tizio praticamente identica a quella dei testi in procedimenti di natura mafiosa, nei confronti dei quali lo stesso svolge attività difensiva.

Nei confronti di questa sentenza favorevole propone ricorso il Ministero dell’Interno.

Le ragioni del ricorso del Ministero dell’Interno

In sostanza, il Ministero dell’Interno lamenta il fatto che la posizione di Tizio, seppur esercitante attività difensiva in procedimenti penali di natura mafiosa, non sia in effetti differente rispetto alla posizione di tanti altri liberi professionisti della zona che comunque, allo stesso tempo, svolgono anche loro attività difensiva in procedimento che riguardano la criminalità organizzata e che comunque non hanno mai presentato una richiesta di licenza di porto d’armi da difesa personale. Quindi a detta del Ministero dell’Interno la posizione di Tizio e la professione che svolge, le attività di cui egli si occupa, non costituiscono una ragione valida per permettergli di andare armato.

In particolare il Ministero dell’Interno si preoccupa di evidenziare come lo stesso Tizio negli ultimi cinque anni non abbia formalizzato alcuna denuncia di fatti delittuosi riguardanti la propria persona, basando la propria richiesta di rinnovo esclusivamente su fatti delittuosi e di natura criminale che erano stati considerati, dalla Prefettura, sufficienti a concedere il primo rilascio.

Come si pronuncia il Consiglio di Stato

Secondo il Consiglio di Stato, il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza circa l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, più in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; è altrettanto vero, però, che può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto dei presupposti che avevano dato luogo al precedente rilascio, evidenziando quale sia il cambiamento intervenuto, anche in senso limitativo, rispetto alle circostanze di fatto che l’avevano già indotto a rilasciare il suddetto titolo, soprattutto in ipotesi in cui, come nel caso che ne occupa, il rinnovo era stato accordato per molti anni.

Il ricorso del Ministero dell’Interno sarà accolto pienamente. In sostanza, quindi, possiamo affermare come, secondo la giustizia amministrativa, prima di tutto l’appartenenza ad una certa categoria che non sia espressamente prevista dalla legge come categoria a rischio non giustifica un rilascio o rinnovo di porto d’armi da difesa in modo automatico.

In pratica, l’elemento che ha fatto propendere il giudice amministrativo per una valutazione in senso negativo è stata la mancanza, negli ultimi cinque anni, di denunce riguardanti episodi delittuosi ai danni di Tizio, venendo così del tutto meno l’attualità e l’oggettività del bisogno di andare armati.

Normative di riferimento

Art. 39 Tulps

Art. 42 Tulps

Video: Provvedimento di divieto detenzione armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com