Poteri delle guardie zoofile: la nuova decisione del Consiglio di Stato

I fatti

Il Sig. F. T., volontario presso l’Associazione Nazionale Guardie per l’Ambiente, il 21.10.2019 ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n.46519 del 21.8.2019 con cui il Prefetto di Grosseto ha disposto la revoca del decreto di nomina a guardia giurata zoofila per lo svolgimento dell’attività di cui all’art.6, comma 2 della legge 189/2004. La vicenda ha origine da un’attività di controllo disposta dalla Regione Toscana tesa a verificare il possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria da parte di operatori di settore che avevano sottoscritto verbali di accertamento.  

l Corpo di Polizia Provinciale di Grosseto appurava che il Sig. T.  risultava aver sottoscritto 15 verbali di accertamento senza essere in possesso, al momento degli accertamenti stessi, della qualifica di guardia venatoria volontaria. La Prefettura di Grosseto comunica al Sig. T di avvio di procedimento di revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata per l’espletamento dell’attività di vigilanza prevista dall’art.6, comma 2 della legge 20.7.2004, n.189 in ambito protezionistico, con riguardo agli animali di affezione; a tale contestazione, il Sig. T.  replicava con memoria difensiva. La Prefettura di Grosseto, valutate le controdeduzioni dell’interessato, con decreto del 21.8.2019 revocava il decreto di nomina a guardia giurata zoofila precedentemente emesso a suo favore.

La Prefettura di Grosseto, valutate le controdeduzioni dell’interessato, con decreto del 21.8.2019 revocava il decreto di nomina a guardia giurata zoofila precedentemente emesso a suo favore.

Il ricorso infondato

Il ricorrente, a sostegno dell’istanza, adduce i seguenti motivi. In primo luogo, Violazione di legge; art.10 del TULPS; art.6 della legge 189/2004; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Nel ricorso, difatti, si sostiene che “il decreto di revoca qui impugnato ometteva di considerare la tesi difensiva fondata sulla pronuncia della Cassazione penale n.28727/2011, circa la portata estensiva dell’art.6 della legge 189/2004, secondo cui i poteri delle guardie particolari giurate non sarebbero limitati al controllo sugli animali da affezione, ma anzi sarebbe esteso anche ad essi.” Talchè, “La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 18.5.2011 n.28727 della terza Sezione, con riferimento alla questione degli animali da affezione ...annullava l’ordinanza del tribunale che aveva ritenuto illegittimo il sequestro operato dalle guardie zoofile avente ad oggetto animali esotici”

Sulla dibattuta portata dell’art.6 della legge 189/2004, è intervenuta – per ultimo - la Suprema Corte, Sesta Sezione Penale, con la sentenza 16.5.2019, n.21508, in procedimento che vedeva una guardia particolare giurata zoofila condannata in secondo grado in relazione al reato di cui agli articoli 81 e 347 c.p. “per aver usurpato una funzione pubblica effettuando controlli venatori nei confronti di cacciatori, pur non avendo il titolo essendo egli in possesso di un decreto di guardia particolare giurata zoofila che gli permetteva il solo controllo di cani da affezione, cioè di cani e gatti.”

La stessa sentenza – di cui è bene riportare alcuni stralci – pone chiaramente in evidenza che “ ”in ordine ai poteri riconosciuti dalla legge 189 del 2004, art.6 alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, vi è un contrasto di vedute nella giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, da un lato sostenuto che, in tema di caccia, a quelle guardie particolari giurate non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell’art.6, la vigilanza sull’applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli “animali da affezione”, in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva (Sez.3, n.23631 del 9.4.2008, Lovato, Rv.240231); e, da altro lato, affermato che le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di polizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai sensi del citato art.6, si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez.3, n.28727 del 18.5.2011, Scoppetta, Rv.250609). Tra tali due indirizzi appare preferibile, ad avviso di questo collegio, il primo perché più rispettoso della lettera della legge. La legge 189 del 2004, articolo 6, comma 2, testualmente prevede che “La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Ora, è di tutta evidenza che l’avverbio “anche” è stato utilizzato dal legislatore con riferimento “alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”, nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase “con riguardo agli animali di affezione”. Ne consegue che appare più corretto il principio enunciato nella prima delle due considerate sentenze, con la conseguenza che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge Nn.189/2004, nonché le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli “animali da affezione”, cioè gli animali domestici. “ ” Avendo, quindi, il ricorrente sottoscritto i verbali pur non essendo abilitato ad esercitare le funzioni di guardia venatoria guardia venatoria, il provvedimento di revoca della qualifica di guardia giurata zoofila da parte del Prefetto è pienamente legittimo, in quanto – a tenore degli articoli 9 e 10 del TULPS – l’abuso del titolo è sufficiente per dubitare della permanenza del requisito dell’affidabilità, presupposto necessario per il conferimento di una qualifica autorizzativa di una attività di polizia.

Pertanto, sono privi di pregio gli altri motivi di doglianza dedotti, in relazione a eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché difetto dei presupposti legittimanti la revoca, in quanto essi presuppongono il riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria che il ricorrente non ha mai rivestito.

La Sezione esprime il parere secondo cui il ricorso dovrà essere respinto.  

Normative di riferimento

legge 189/2004

articoli 81 e 347 c.p.

articoli 55 e 57 c.p.p.

articoli 9 e 10 del TULPS

Sentenze di riferimento

Cassazione penale n.28727/2011

Suprema Corte, Sesta Sezione Penale, con la sentenza 16.5.2019, n.21508

Video: Poteri delle guardie zoofile


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com