Revoca di porto d'armi per percosse e minacce: una interessante sentenza del TAR Lazio n. 11138 del 2022

I fatti

Tizio viene denunciato per i reati di cui agli artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 590 (lesioni personali colpose), 612 (minacce) del codice penale. Leggendo la sentenza, notiamo come a detta di Tizio vi è stata, da parte dell’Amministrazione, una illogica ed arbitraria applicazione della normativa di riferimento.

A sostegno della propria tesi, Tizio sostiene come la querela di parte presentata per i reati di cui sopra sarebbe da considerarsi totalmente irragionevole e priva di qualsiasi fondamento logico poiché percosse e minacce derivavano, a detta di Tizio, dall’esigenza di difendersi da aggressione da parte del querelante. In pratica Tizio si difende e si becca una denuncia.

Il rigetto del ricorso

Il ricorso presentato al TAR Lazio sarà rigettato per tutta una serie di motivazioni che andremo a vedere insieme.

Prima di tutto, come ormi è prassi granitica, il TAR Lazio si preoccupa di evidenziare come non vi sia nell’ordinamento giuridico italiano un diritto a portare armi, in quanto la possibilità di portare armi è una eccezione ad un generico divieto. E questo ormai lo sappiamo.

Altro elemento su cui il TAR Lazio si preoccupa di suffragare la propria tesi è il fatto che Tizio, dal canto su, per nulla si preoccupava di fornire evidenze circa l’esito di un procedimento penale certamente scaturito dalla denuncia per i reati che gli venivano contestati. In questo senso, secondo i giudici amministrativi, Tizio certamente non avrebbe voluto mettere al corrente l’organo giudicante dell’esito, certamente non positivo, del procedimento penale per i reati lui ascritti.

Si evidenzia poi nuovamente come il porto di pistola sia da considerarsi come autorizzazione di polizia con natura peculiare e particolare, che necessità di una valutazione molto più permeante e profonda del richiedente.

Alcune riflessioni su una sentenza scontata, ma non troppo...

La sentenza di oggi potrebbe apparire scontata ai lettori. In realtà scontata non è e vi diciamo perché.

Come avete avuto modo di leggere, Tizio viene denunciato per una serie di reati contro la persona. Da tale querela scaturisce un procedimento penale del cui esito egli non farà menzione quando si tratterà di fare ricorso per riottenere il porto d’armi.

È proprio tale elemento che, per almeno l’80%, fa propendere la valutazione del TAR Lazio per un giudizio negativo! è evidente che se Tizio non avesse subito alcuna conseguenza in sede penale, e non avesse quindi ottenuto una condanna, allora lo stesso si sarebbe preoccupato di fornire all’organo giudicante amministrativo la prova del fatto che quelli che inizialmente venivano considerati reati, in realtà altro non erano che le estreme e tristi conseguenze dell’esigenza dello stesso si difendere la propria incolumità nei confronti di una aggressione da parte di terzo soggetto.

Questo per dirvi come, anche se non sempre (la giurisprudenza su questo è chiarissima), in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di difesa personale, l’eventuale esito positivo di un procedimento penale scaturito in situazioni di esigenza di difesa della propria persona, potrebbe far propendere poi il giudizio in sede amministrativa in senso positivo anziché negativo.

Attenzione però; non sempre tale meccanismo è automatico! infatti esistono numerose sentenze che confermano come l’eventuale esito positivo di un procedimento penale, magari terminato con assoluzione o proscioglimento, non comportano in automatico il vedersi riconosciuto il diritto a possedere armi e a portarle addirittura.

L’Amministrazione è blindata, sotto questo punto di vista, dietro a quel celeberrimo potere di valutare i soggetti con ampia discrezionalità il che legittima anche eventuali giudizi negativi e quindi ritiri di porto d’armi nonostante la piena assoluzione in ambito penalistico.

Anomalia logica, soprattutto, italiana….

Normative di riferimento

Artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 590 (lesioni personali colpose), 612 (minacce).

Artt. 11 e 43 Testo unico di leggi di pubblica sicurezza

Video: Percosse e minacce, sentenza del TAR Lazio n. 11138 del 2022



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com