Alterazioni e modifiche su armi da fuoco: analisi normativa e giurisprudenziale

I riferimenti normativi

Il primo riferimento normativo utile da fare è quello all’articolo 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Per completezza e per rendere chiaro l’argomento, riportiamo il testo per intero.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.

Seppur breve, l’articolo ci dice diverse cose. Prima di tutto viene considerato illecito qualsiasi intervento che vada ad incidere sia su quelle caratteristiche di natura meccanica dell’arma stessa, sia sulle dimensioni di questa. Ciò non significa che le armi non possano subire modifiche! Attenzione. Si può sempre intervenire sulle proprie armi, per esempio con una sostituzione di una canna, ma sempre in modo lecito rispettando la legge!.

È assolutamente illegale modificare i meccanismi di scatto, riarmo ed espulsione dei bossoli rendendo l’arma automatica, quindi in grado di sparare a raffica. Tale intervento aumenterebbe, in modo esponenziale, la lesività dell’arma stessa.

Altro intervento assolutamente illecito è quello fatto per permette all’arma a salve di sparare. Un intervento del genere è illecito prima di tutto perché l’arma a salve, lo sappiamo, è di libera vendita e quindi acquistabile da chiunque. Modificare l’arma a salve permettendo a questa di sparare metterebbe quindi un’arma vera e propria in mano a chiunque, anche in mano a chi non dovrebbe avere armi. Inoltre è pericoloso. Non sono rari i casi in cui armi del genere sono esplose al primo colpo, con danni irreversibili a occhi ed arti.

Alterarne le dimensioni, spesso diminuendole, ovviamente consentirebbe di portare abusivamente la stessa in modo più agevole, e potendola occultare meglio. Di solito l’intervento di diminuzione delle dimensioni viene eseguito su armi lunghe. Dal punto di vista prettamente storico e culturale, l’usanza di accorciale la canna dei fucili nasce in Sicilia, ove in passato i pastori, per proteggere le loro greggi dagli attacchi dei lupi, per evitare di portarsi appresso i pesanti ed ingombranti fucili da caccia, ne accorciavano sia il calcio che la canna, ottenendo così un’arma facilmente occultabile ma che comunque perdeva, in modo radicale, la propria efficacia su tiri a lunga distanza, mantenendo però una certa efficacia sui tiri corti. Tali armi, “concepite” per fronteggiare l’attacco del lupo, venivano caricate con caricamenti a 9 pallettoni. L’arma cosi ottenuta prendeva il famigerato nome di “lupara”.

Accorciare le canne di un fucile: si può?

Facciamo immediatamente una premessa.

La normativa in materia non è propriamente chiara, non tanto per quanto riguarda le misure da rispettare, quanto alla figura che, per legge, è autorizzata a modificare, in questo senso, le armi.

I riferimenti normativi, fatti anche dai tribunali, sono quelli relativi alla legislazione europea. In particolare all’allegato IV della direttiva europea armi 853 del 2017.

Di fronte a tale vuoto normativo, certamente, nascono moltissimi dubbi ai quali, in alcuni casi, è stata la giurisprudenza a dare risposte.

È il caso, assai interessante, di una ordinanza del Tribunale di Sassari che, con sentenza del 10 settembre 2019, ha dato vita ad un precedente giurisprudenziale di notevole interesse, che nelle righe che seguono vedremo insieme.

Ad un armiere viene sequestrato un fucile cal. 12 perché, a detta delle Forze dell’ordine, lo stesso avrebbe commesso il reato di alterazione di arma da fuoco in quanto la canna dell’arma era stata accorciata, portandone la lunghezza a 47, 5 cm. La difesa dell’armiere basa le proprie ragioni su un dato tanto semplice quanto evidente: tale intervento non andava a modificare, in nessun modo, la natura stessa dell’arma. Il legislator europeo ha infatti stabilito, nell’allegato IV della direttiva 853 del 2017, che la lunghezza minima della canna debba essere di 30 cm e che la lunghezza minima complessiva dell’arma, per essere considerata arma lunga, dovrà essere di 60 cm.

Nella sintesi, il Tribunale di Sassari ha stabilito che la lunghezza dell’arma non rappresenta in alcun modo un dato individualizzante dell’arma stessa nell’ottica della sua commerciabilità e quindi di possibile immissione sul territorio italiano. Cosa importante, sempre a detta della corte, è che l’intervento di accorciamento rimanga sempre entro i limiti stabiliti dal legislatore europeo.

I giudici, leggendo il testo della sentenza, riportano addirittura un esempio.

Se la produzione o l’importazione di armi lunghe può avere ad oggetto anche quella con una canna lunga 30 cm, ciò significa che essa non realizza quella maggiore occultabilità o quella facilità di uso o di porto necessarie per la sussistenza della citata violazione penale. Quindi, se il detentore di un’arma lunga già verificata con canna di 40 cm, decidesse di portare la canna alle dimensioni di 32 cm (personalmente o ricorrendo a personale qualificato), non commetterebbe alcun illecito, perché un’arma del genere, risultando nei limiti metrici fissati normativamente per l’arma lunga, sarebbe immettibile tout court da parte del Banco nel circuito commerciale quale arma comune da fuoco lunga, a prescindere dalla precisa lunghezza della sua canna. E questo perché in sede di verifica ai fini dell’attribuzione a una determinata arma della qualifica di arma comune da fuoco rileva solo l’accertamento della sua qualità di arma lunga o arma corta attestata dalla corrispondenza dell’arma ai dati metrici fissati in generale dal legislatore europeo. Nel delineato contesto, unica ipotesi di alterazione ravvisabile è, di conseguenza, quella costituita dalla riduzione delle dimensioni dell’arma lunga a quella corta, essendo le situazioni di occultabilità, e di maggiore facilità di porto e di uso, lecitamente connesse solo alla tipologia delle armi nate come corte. In altri termini è proprio di queste ultime la caratteristica di essere portate più agevolmente e in modo occulto.

Chi esegue tale modifica?

Per quanto i giudici della Sardegna abbiano stabilito che a poter intervenire in tal senso sulle armi possa essere anche il legittimo proprietario, anche in tal senso la legge non è poi propriamente chiara.

Di solito, interventi quali l’accorciamento delle canne vengono effettuati dai titolari di licenze in 31 tulps (licenza di riparazione armi comuni). Questo per alcune conseguenze logiche, che è necessario enucleare. Innanzitutto la licenza di riparazione armi comuni nasce, ovviamente, per operare interventi su armi che non siano di propria fabbricazione, ma anche di altrui fabbricazione ed altrui possesso. Cosa ben diversa è quanto previsto per una licenza di fabbricazione che, di fatto, permetterebbe al fabbricante di intervenire solo sulle armi da questo fabbricate.

Dopo l’intervento di accorciamento l’arma dovrà essere spedita al Banco Nazionale per le dovute verifiche.

Sappiamo inoltre che la legge stabilisce che per un armaiolo non è obbligatorio possedere un punzone di riconoscimento; discorso diverso per il titolare di licenza di fabbricazione al quale la legge ne richiede il possesso ed il deposito presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia.

La Legge europea, (dir. 853 del 2017) in particolare, stabilisce come tra le attività dell’armaiolo rientrino non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la trasformazione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali, e delle munizioni. Si fa menzione esplicita dell’accorciamento dell’arma da fuoco. Tali attività determineranno, in alcuni casi, un cambiamento della categoria e della sottocategoria di appartenenza delle armi.

Qualche utile consiglio

Noi di All4shooters consigliamo sempre di farvi assistere sempre da un armaiolo esperto in caso di interventi tanto invasivi sulle vostre armi.  Questo per scongiurare interventi fai da te che potrebbero alterare, in modo anche pericoloso, il funzionamento delle vostre armi.

Normative di riferimento

Art. 3 legge 18 aprile 1975 n. 110

Allegato IV direttiva 853 del 2017

Video: Alterazioni e modifiche su armi da fuoco



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com