Porto d’armi da difesa personale: il TAR lo conferma a  presentatore di cambiali e assegni insoluti

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: porto d’armi da difesa personale al presentatore di assegni insoluti

Normative di riferimento: artt. 11, 39, 43 tulps

Tizio svolge una professione davvero particolare. Egli è un presentatore ufficiale di cambiali ed assegni scoperti ed insoluti, per conto di notai ed istituti di credito, con la possibilità di ricevere dai debitori le somme di denaro, per evitare il protesto e le spiacevoli conseguenze da questo derivanti.

Già questo ci permette di comprendere come Tizio,  per la professione svolta, si trova a girare spesso con ingenti somme di denaro, o comunque con titoli di credito che, se insoluti, determineranno spiacevolissime conseguenze in capo al debitore. Il rischio per la propria incolumità c’è, ed è assolutamente oggettivo.

Egli infatti, in virtù di questa particolare professione svolta, è titolare dal 1988 del porto di pistola per difesa personale. La Prefettura ha sempre rinnovato il titolo, ritenendo come la motivazione per richiedere il porto d’armi da difesa sia sempre stata attuale, vera, ed oggettivamente riscontrabile.

Nel 2019 la burocrazia si scaglia pesantemente contro Tizio. Secondo la Prefettura non vi sarebbero più i motivi oggettivi, attuali, per richiedere di andare in giro armato e quindi Tizio si vede negato il rinnovo del porto d’armi da difesa.

Le motivazioni del mancato rinnovo

Quanto deciso da parte della Prefettura, relativamente al mancato rinnovo del porto da difesa per Tizio, ha dell’incredibile. Prima di tutto è assolutamente evidente come l’Amministrazione non abbia minimamente tenuto in considerazione il tipo di attività svolta, ed il pericolo oggettivo e costante a cui Tizio si sottopone ogni giorno, andando in giro con denaro contante o con titoli di credito che, certamente, qualcuno potrebbe avere interesse a far sparire, magari con una aggressione nei confronti di Tizio.

Addirittura secondo la Prefettura, Tizio avrebbe dovuto, sentite bene, attivare un qualche “sistema di vigilanza privata”. In sintesi quindi si doveva pagare la scorta da solo.

L’Amministrazione sostiene inoltre come Tizio si sarebbe dovuto preoccupare di accettare pagamenti con metodi alternativi, tracciabili. Quindi bancomat, bonifici, giroconti ed altro.

Anche qui l’Amministrazione dimostra come la propria visione sia totalmente scostata dalla realtà in cui il cittadino vive ogni giorno.

L’accoglimento del ricorso

Il TAR ella Campania deciderà per l’accoglimento del ricorso, e quindi per  l’annullamento del provvedimento con cui si nega il rinnovo del porto d’armi da difesa personale.

In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo ver evidenziato in quali circostanze un soggetto può considerarsi come legittimato ad andare in giro armato, e sulla base di quali presupposti quindi l’Amministrazione può autorizzare a portare seco l’arma per la difesa, enuclea un altro principio importante.

Tale principio prevede come, ove le condizioni oggettive che avevano decretato una valutazione in senso positivo nei confronti della richiesta di porto d’armi da difesa personale, non dovessero essere cambiate (ricordiamo che Tizio porta l’arma addosso dal 1988), allora l’Amministrazione  deve preoccuparsi di motivare il diniego in modo ancor più oggettivo, ancora più preciso ed inattaccabile, evidenziando per quale motivo quegli elementi oggettivamente sufficienti ad avere un porto d’armi da difesa, siano invece ora considerati come non sufficienti e quindi non in grado di avvalorare un provvedimento di rinnovo del porto d’armi.

Video: Porto d’armi da difesa personale. Il TAR lo conferma al presentatore di assegni insoluti


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com