Marchi, matricole e punzonature: aggiornamenti normativi

Matricole, marchi e punzonature: le regole alla luce del D.lgs. 104 del 2018

Negli ultimi anni, una tra le più importanti rivoluzioni che hanno riguardato l’intero impianto giuridico del diritto delle armi è stata l’approvazione del D.lgs 104 del 2018 che ha permesso di recepire la direttiva 853 del 2017.

Tra le tante interessanti novità introdotte vi è una nuovissima disciplina che riguarda i segni distintivi delle armi da fuoco. Vediamo quindi rapidamente le regole in vigore attualmente.

Prima importante novità è stata quella riguardante la terminologia di riferimento. Viene infatti introdotto il termine “marcatura unica” al posto del vecchio “immatricolazione”. Questo cambiamento è stato voluto dal legislatore europeo per ragioni di praticità.

Cambia inoltre il “luogo” in cui la marcatura unica deve essere apposta. La marcatura unica va innanzitutto apposta sulle armi e sulle parti che la compongono. Il legislatore ha deciso che la marcatura univa va apposta sul telaio e sul fusto dell’arma stessa oppure su un'altra parte della medesima arma. Viene quindi, in sostanza, eliminato l’obbligo di apporre la marcatura unica su quella che, stando alla normativa precedente, era da considerarsi una “area limitata”.  A rigore di logica, quindi, il produttore potrà apporre la marcatura unica liberamente scegliendo sul fusto, sulla carcassa, o su altra parte purché la stessa sia facilmente e velocemente ispezionabile senza l’uso di strumentazioni che renderebbero eccessivamente macchinosa l’intera operazione.

Arma senza marcatura unica: le armi clandestine

È importante prima di tutto sottolineare quale sia la normativa di riferimento quando si parla di arma clandestina. Gli artt. 11 e 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ci dicono, in sostanza, quanto segue (riportiamo per chiarezza espositiva il testo integrale dei due articoli)

Art. 23 -  Armi clandestine

Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7 ((, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;));
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa […] chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. (16)

Chiunque detiene armi o canne clandestine e’ punito con la reclusione da uno a sei anni […]

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa […] a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresi’ a chiunque cancella, contraffa’ o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’articolo 11. (16)

Con la sentenza di condanna e’ ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l’importazione ai sensi dell’articolo 11.

Art 11 – Marcatura delle armi comuni da sparo

Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell’assemblatore o dell’importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l’assemblaggio, o l’importazione. Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell’assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l’anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un’altra parte dell’arma, di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. 

Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell’arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell’arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l’indicazione dell’anno in cui e’ avvenuta l’introduzione dell’arma nel territorio nazionale, salvo che l’indicazione dello Stato membro dell’Unione europea importatore e l’anno di importazione siano gia’ stati apposti dal medesimo Stato membro dell’Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l’ente che effettua il trasferimento.

Oltre ai compiti previsti dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L’operazione deve essere annotata con l’attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell’interno.

Le armi comuni da sparo prodotte all’estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l’autorità di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all’esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l’arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all’articolo 14.

Qualora manchino sulle armi prodotte all’estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l’importatore deve curare i necessari adempimenti

In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola e’ impresso il numero progressivo di iscrizione dell’operazione nel registro di cui al secondo comma.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall’estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo articolo 13.

Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 7, settimo comma, n. 1).

Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l’apposizione di quest’ultimo a norma del quinto comma:

le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell’entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;

le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.

Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario […]  a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Alcune utili e recenti comunicazioni da parte del Banco Nazionale di prova

  1. Punzone anno di prova: In ossequio alla Decisione C.I.P. XXXV-36, entrata in vigore nel 2021, si fa presente che il punzone relativo all'anno di prova può essere omesso qualora l'anno di fabbricazione o di importazione presente sull'arma coincida con l'anno di prova.
  2. Cambio marchio anno di prova : A seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Banco Nazionale di Prova del 09 marzo u.s., si avvisa che a partire dal 01 giugno 2020 il marchio attestante l'anno di prova dell'arma sarà costituito dalle ultime due cifre dell'anno in corso inscritte in un rettangolo.
  3. Collaudo armi: I componenti essenziali dell’arma, quali la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, se presentati alla prova separatamente a seguito di fabbricazione o importazione devono riportare gli elementi identificativi previsti dall’art.11 della L.110/75.

Normative di riferimento

d.lgs. 104 del 2018

Direttiva UE 853 del 2017

Artt. 11 e 21 legge 18 aprile 1975 n. 110

Video: Marchi, matricole e punzonature: aggiornamenti normativi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com