Legittima difesa domiciliare: presupposti, normative di riferimento ed orientamenti giurisprudenziali

La riforma della legittima difesa: i punti salienti della nuova legge del 26 aprile 2019 n. 36

Il legislatore del 2019, con la nuova legge sulla legittima difesa, ha riformato in modo abbastanza radicale una legge che ormai risentiva del tempo e di una eccessiva contemplazione di situazioni in cui a doversi poi difendere, in tribunale, era l’aggredito e non l’aggressore.

Facciamo una rapida carrellata delle modifiche

  1. Modifica dell’art. 52 del Codice penale. Per chiarezza espositiva, riportiamo di seguito il testo come modificato dalla nuova legge sulla legittima difesa:“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.”Prima di tutto, viene mantenuta la necessaria proporzionalità tra l’offesa ricevuta (nei nostri confronti o, ad esempio, nei confronti di un nostro congiunto) e la difesa nei confronti dell’offesa. L’offesa deve obbligatoriamente essere caratterizzata dall’attualità, nel senso che l’azione di difendersi deve, sul piano temporale, compiersi nell’immediatezza dell’offesa ricevuta. Una eventuale azione successiva, dopo un apprezzabile lasso di tempo, non costituisce in alcun modo legittima difesa ma potrebbe, altresì, configurare una fattispecie di reato autonoma sul piano fattuale e temporale nonché giuridico.
  2. Offesa e difesa sono sempre collegate dalla proporzionalità quando si faccia uso di un’arma per difendere la propria o altrui incolumità o i propri beni quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La difesa, in questo caso, è da considerarsi sempre come proporzionata all’offesa nel caso in cui qualcuno si introduca nella privata dimora di altra persona , o pertinenze di essa contro la volontà espressa o tacita del proprietario, in modo clandestino o con inganno, ed il proprietario si trovi costretto a difendere la propria o altrui incolumità. Lo stesso discorso nel caso in cui a doversi difendere siano i propri beni nel caso in cui non vi fosse desistenza da parte del malintenzionato e vi sia pericolo, che sia sempre concreto ed attuale, di aggressione da parte di quest’ultimo. Idem nel caso in cui la fattispecie si presenti in luoghi in cui si esercita attività professionale, imprenditoriale o commerciale.
  3. Modifica dell’art. 52 del Codice penale: eccesso colposo di legittima difesa. Viene inoltre introdotta la non punibilità in caso di legittima difesa domiciliare quando chi si è difeso si trovava in stato di “grave turbamento e minorata difesa” e si è trovato costretto a farlo per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. 
  4. Nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona fisica.

I presupposti per difendersi: il concetto di grave turbamento e la sentenza n. 49883/2019  della Corte di Cassazione

Da un punto di vista prettamente teorico è possibile definire il concetto di grave turbamento che è, senza alcun dubbio, il concetto chiave su cui tutta la riforma della legittima difesa è stata strutturata.

Per farlo è utile riprendere una interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione e cioè la sentenza 49883/2019 che ci definisce, in modo chiarissimo, che cosa si debba intendere con il concetto di grave turbamento.

Secondo gli Ermellini  in nessun caso può considerarsi esente da responsabilità penale “colui che utilizza l’arma per difendersi da chi, seppur ancora illegittimamente all’interno del domicilio, non stia tenendo comportamenti tali da arrecare grave offesa alla sicurezza della persona o dei suoi cari o beni”. Quindi se il ladro entra illegittimamente ma non minaccia e non aggredisce, sparargli contro rappresenterebbe il presupposto per pesanti conseguenze sul piano penalistico. Si potrebbe addirittura commettere il reato di omicidio ai sensi dell’art. 575 del codice penale oppure arrecare lesioni personali gravi e gravissime nei confronti del malcapitato.

Un discorso a parte va fatto nel caso in cui si debbano difendere i propri averi ed i propri beni e non già la propria o altrui incolumità. In questo caso la difesa viene considerata come proporzionale all’offesa quando il malintenzionato non desista dal mantenere in essere un comportamento pregiudizievole nei confronti dei beni oggetto di rapina.

Secondo la Cassazione lo stato di “grave turbamento” deve basarsi su dei parametri che siano oggettivi pertanto si dovranno escludere, in modo categorico, quegli stati d’animo già preesistenti alla vicenda (es. un litigio avvenuto prima della rapina che ha reso nervosa la vittima) ) o comunque stati d’animo derivanti da vicende esterne ed estranee al fatto.”

Normative di riferimento

Legge n. 36 del 26 aprile 2019

Sentenze di riferimento

Sentenza 49883/2019 Corte di Cassazione

Video: Legittima difesa domiciliare



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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