Girare con un coltello addosso: cosa dice la legge?

La classificazione

Un punto di assoluta importanza su cui concentrare la nostra attenzione è senza dubbio quello relativo alla definizione di arma e vedere se il coltello, inteso ora in modo del tutto generico, rientri in questa definizione.

La definizione di arma ci viene data dall’art. 30 del Tulps che, in modo assolutamente preciso e puntuale, stabilisce che sono da intendersi “armi” tutte quelle da sparo  e tutte quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Da questa prima interessante definizione è possibile già delineare un concetto assai importante: un oggetto, inteso anche qui in senso generico, per essere considerato arma in senso giuridico, dovrà essere stato progettato e costruito proprio per offendere la persona.

Ai sensi dell’art. 45 primo comma del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 sono da considerarsi armi “anche gli strumenti da punta o da taglio la cui destinazione finale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti, o simili” le c.d. armi bianche.  

Le dimensioni non contano

Sulla possibilità di portare addosso un coltello si sono susseguite, negli anni, tutta una serie di interpretazioni che derivano più dalla convenienza che da una attenta analisi e consapevolezza delle normative in materia.

Una tra queste concerne la questione relativa alle dimensioni. Spesso, infatti, si sente dire che la legge ammette il porto di un coltello purché non sia di ragguardevoli dimensioni (le famose quattro dita).

Prima di tutto bisogna capire da dove deriva la questione delle famigerate quattro dita.

L’art. 80 del Reg. Tulps (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) stabilisce che tra gli strumenti atti ad offendere che non possono portarsi fuori di casa senza giustificato motivo sono esclusi forbici e coltelli con la lama che non ecceda la lunghezza di quattro centimetri (non dita) e, inoltre, non sarebbero da considerarsi strumenti atti ad offendere a) i coltelli acuminati o con apice tagliente la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purchè il manico non ecceda in lunghezza i centimetri otto, e, in spessore, i millimetri nove per una sola lama e i millimetri tre per ogni lama affiancata b) i coltelli e le forbici con lama non acuminata o con apice non tagliente la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri in lunghezza.

Tale normativa appare, però , di impossibile applicazione per un motivo assai semplice. L’art. 80 del Reg. Tulps fa riferimento agli strumenti atti ad offendere menzionati nell’art, 42 del Tulps primo comma che, a sua volta, è stato abrogato dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Si conseguenza tale differenziazione, sul piano delle dimensioni intese come elemento potenzialmente scriminante, perde qualsiasi valore giuridico.

L’art. 4 della legge 110 del 75 non fa distinzioni tra armi da punta e da taglio e oggetti atti ad offendere; il porto è sempre vietato.

Il giustificato motivo

Per portare un coltello è necessario il giustificato motivo. Per capire questo concetto ci viene in aiuto una interessante sentenza della Corte di Cassazione (Sent. 27 febbraio 2014 n. 9662) che stabilisce che “Il giustificato motivo per poter portare un coltello fuori dall'abitazione ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto”.

Normative di riferimento

Art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110

Reg. Tulps R.D. 6 maggio 1940 n. 635

Tulps R.D.  18 giugno 1931 n. 773

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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