Detenzione abusiva di armi: i riferimenti normativi e giurisprudenziali

Detenzione abusiva di arma: art. 697 del codice penale e ratio della norma.

Partiamo, prima di tutto, dal riferimento all’art. 697 del codice penale che rubrica la detenzione abusiva di armi. Vediamo il testo:

“Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’art. 38 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi, o con l’ammenda fino ad euro 371.”

“Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato, si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino ad euro 258”

Ogni qual volta ci si accinge ad una interpretazione letterale di una qualsiasi previsione normativa, infatti, avere chiari i significati ultimi dei termini utilizzati rappresenta lo strumento primario e più utile per arrivare a capire la ratio della norma e la volontà del legislatore.

Nel caso dell’articolo 697 del codice penale, prima di tutto sarà necessario capire cosa si intende per detenzione. Possiamo affermare che, in questo caso, al termine detenzione sarà necessario attribuire il significato di un potere di fatto esercitato nei confronti delle armi con carattere di continuità e stabilità e quindi, in tal modo, si esclude la detenzione occasionale non accompagnata da quello che i giuristi chiamano l’animus detinendi: la volontà di detenere.

Altro elemento che emerge da una primaria interpretazione della normativa stessa è, senza dubbio, il presupposto che sta alla base del ragionamento del legislatore. Infatti presupposto affinché il reato di detenzione abusiva di arma da fuoco si integri è la mancata denuncia, nei tempi e nei modi opportuni, della detenzione stessa di armi. Come ben sappiamo, infatti, è necessario denunciare il possesso di armi e munizioni, materiale esplodente,  parti di arma e caricatori con capacità superiori ai limiti previsti per legge (10 colpi per arma lunga e 20 per arma corta).

La ratio della norma è, senza dubbio, quella della tutela della pubblica sicurezza. Al legislatore infatti preme assolutamente avere certezza della titolarità delle armi che sono presenti sul territorio italiano e sui passaggi di proprietà che riguardano le medesime ed ogni modificazione della loro situazione e condizione giuridica.

Inoltre è punito non solo chi materialmente detiene armi e munizioni in modo non legale, quindi omettendone la denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza ma anche chi, nella piena consapevolezza della presenza di armi all’interno dei luoghi da questo abitati, ometta di fare denuncia.

Il concetto di detenzione prescinde dalla materiale e soprattutto immediata disponibilità dell’arma stessa al momento, ad esempio, di un controllo da parte delle forze dell’ordine. Per tutta una serie di motivi primo fra cui il fatto che, in sede di controllo, emergendo la materiale ed immediata disponibilità dell’arma stessa si potrebbe anche integrare il reato di porto abusivo di arma da fuoco di cui all’art. 699 del codice penale che vedremo in altra sede.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Vediamo ora un paio di massime, abbastanza recenti, in  materia.

“in materia di armi, l’obbligo di denunzia della detenzione di arma trasferita, di cui all’art. 38 tulps, sussiste anche nel caso di trasferimento a titolo di comodato o locazione, atteso che l’art. 22 della legge 18 aprile 1975 n. 110, nel disciplinare le condizioni di liceità del trasferimento a tale titolo,  non prevede alcuna deroga a tale obbligo”

Cassazione penale n. 45217/2013

“Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 697 del codice penale, on è indispensabile disporre perizia per accertare l’efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento , purché adeguatamente motivato.”

Normative di riferimento

Codice penale art. 697

Video: Detenzione abusiva di armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com