La Cassazione torna sulle 72 ore dall’acquisto di materiale esplodente

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: decorrenza delle 72 ore dall’avvenuto acquisto di materiale esplodente ed obbligo di denuncia

Norme di riferimento: art. 679 codice penale, art. 38 TULPS.

Tizio viene condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 81, 678 e 679 del codice penale. La pena applicata è di cinque mesi di reclusione e di 150 euro di ammenda.

Tizio infatti veniva colto, in sede di controllo, a portare nella sua automobile ben 70 kg di materiale esplodente, consistente in materiale pirotecnico di categoria F2 e F4. Tizio non aveva adottato le necessarie cautele per trasportare un cosi ingente quantitativo di materiale esplodente.

A Tizio viene contestato, soprattutto, di non aver denunciato l’acquisto di detto materiale entro le 72 ore prescritte per legge.

Avverso il provvedimento di condanna emesso in primo grado, e confermato in Appello, Tizio proporrà ricorso per Cassazione, adducendo le motivazioni che riporteremo nel prossimo paragrafo.

I motivi del ricorso

Tizio sostiene in Cassazione il proprio ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.

Il primo motivo riguarda l’erronea applicazione dell’art. 679 del codice penale (omessa denuncia di materiale esplodente), in relazione all’art. 38 TULPS, che prescrive, in sostanza, l’obbligo di proporre denuncia entro le 72 dall’acquisto.

La difesa di Tizio sostiene come vi sia stato uno sbilanciamento dell’onere di comprovare il momento esatto in cui era avvenuto l’acquisto, che, a detta dei verbalizzanti, era avvenuto oltre le ultime 72 ore e quindi, detto fatto, perfettamente integrava il reato di omessa denuncia di materiale esplodente, ai sensi dell’art. 679 codice penale.

Tizio, però, allega al ricorso la prova dell’acquisto, avvenuto poco prima del  controllo a cui era stato sottoposto.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso presentato da Tizio viene parzialmente accolto. Vediamo quali parti sono considerate meritevoli da parte degli Ermellini.

Prima di tutto si reputa illegittima la pena applicata per aver omesso di denunciare detto materiale esplodente, in quanto se da una parte è ammesso che l’onere della riprova di detta mancanza spetta all’Amministrazione, dall’altro lato, però, p stato ampiamente comprovato da Tizio come l’acquisto fosse avvenuto poco prima del controllo. Rimane quindi in capo all’Amministrazione dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il trascorrere del termine delle 72 ore, cosi da dimostrare l’integrazione del reato di mancata denuncia di materiale esplodente.

Essendo un reato di natura omissiva, consistente quindi nell’omissione di un comportamento (denuncia, appunto) che l’interessato avrebbe dovuto invece avere, ecco qui che si conferma come l’obbligo di dimostrare tale mancanza spetti all’Amministrazione.

L’omessa denuncia di materiale esplodente

La fattispecie a Tizio contestata è particolare. Il reato di omessa denuncia di materiale esplodente è sancito dall’art. 679 del codice penale .

Lo riportiamo qui di seguito, per completezza e chiarezza espositiva.

Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino ad euro 371.

Soggiace all’ammenda fino ad euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato, si trova materiale esplodente, omette di farne denuncia all’Autorità.

Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da euro 37 a euro 619.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com