Confisca di armi: la nuova sentenza della Corte di Cassazione

I fatti

Tizio viene condannato dal Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 703 cod. pen. Poiché aveva utilizzato il proprio fucile regolarmente denunciato per esplodere un colpo verso la pubblica via ed allontanare, in tal modo, un gruppo di adolescenti che stazionavano di fronte al cancello della propria abitazione.

A quel punto si disponeva la conseguente confisca di tutte le armi e delle munizioni e la successiva distruzione degli stessi poiché considerati “mezzi mediante i quali il reato era stato commesso”.

Tizio quindi decide di ricorrere in Cassazione.

Le motivazioni di Tizio

Il ricorso di Tizio si basa, sostanzialmente, su una sola motivazione. Secondo il proprio difensore, infatti, vi sarebbe stata una scorretta interpretazione della normativa in materia ed una grave carenza motivazionale soprattutto relativamente alla disposizione del sequestro nei confronti delle altre armi in possesso a Tizio, armi del tutto estranee al reato per il quale si era deciso di procedere.

L’arma infatti mediante cui si era consumato il reato era un fucile da caccia marca Franchi cal. 12. Solo e solo quello. Le altre armi in possesso a Tizio erano da considerarsi assolutamente estranee al reato.

Accoglimenti del ricorso

Il ricorso che Tizio presenta è da considerarsi fondato, e quindi viene accolto. I giudici infatti prendono atto di tutta una serie di elementi, primo fra tutti il fatto che, come abbiamo appena menzionato, il fucile mediante cui si consumava il reato era un Franchi Cal. 12 quindi un fucile diverso dagli altri, sempre nel possesso di Tizio e regolarmente denunciati. 

Sostanzialmente, quindi, i giudici hanno effettivamente notato come il fucile marca Franchi Cal. 12 andava sequestrato poiché solo e solo quello era da considerarsi come “cosa che servì a consumare il reato”. Le altre armi non erano state per nulla utilizzate da Tizio per esplodere il colpo verso la pubblica via e spaventare un gruppo di adolescenti.

È chiaro che rimane nella piena facoltà dell’amministrazione la possibilità di applicare altre forme di interdizione al possesso di armi e munizioni, quali ad esempio un sequestro ai sensi del 39 tulps.

A questo punto il ricorso vien quindi accolto e la sentenza annullata nella parte in cui viene disposta la confisca delle armi diverse dal fucile Franchi cal. 12.

Normative di riferimento

Art. 703 codice penale

Art. 444 codice di procedura penale

Art. 39 tulps

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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