Concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi: riferimenti normativi e giurisprudenziali

L’illecita detenzione di armi

Partiamo prima di tutto dal primario riferimento normativo in materia e cioè l’art. 697 del codice penale che, appunto, regola la fattispecie dell’illecita detenzione di armi.

Per chiarezza espositiva ne riportiamo il testo

“Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’art. 38 del Testo unico di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino ad euro 371.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino ad euro 258”.

Partiamo da un assunto fondamentale in modo tale che la ratio della norma e le intenzioni del legislatore siano chiare. A rilevare, prima di tutto, è il potere di fatto esercitato con caratteri di continuità e stabilità, e quindi non la detenzione occasionale non accompagnata dal c.d. animus detinendi, intendendosi la vera e propria consapevole intenzionalità di detenere.

Come sempre l’interesse da doversi tutelare è la pubblica sicurezza

Per l’integrazione di tale reato non è necessario che ci sia un vero e proprio rapporto di fatto con l’arma detenuta, considerandosi sufficiente il fatto che l’arma appartenga o, comunque, sia nella normale disponibilità del soggetto. La detenzione, quindi, si identifica in una generica disponibilità dell’arma, prescindendo da qualsiasi considerazione temporale e dalla immediata disponibilità della stessa.

Concorso di persone in detenzione illecita di armi: cosa dice la Cassazione

Vediamo adesso in quali casi viene ad integrarsi il concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi. Per farlo, ci rifacciamo ad una sentenza della Corte di Cassazione, molto recente, che ha chiarito, in modo inequivocabile, in quali casi vada ad integrarsi il concorso di persone in questa particolare fattispecie. La sentenza di riferimento è la sentenza della prima sez. penale n. 12308 del 14 febbraio 2020.

Secondo la Cassazione integra un’ipotesi di concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi la condotta di chi, consapevole della presenza di esse nell’abitazione che condivide con il loro proprietario, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, manifestando, con un comportamento finalizzato a protrarne gli effetti, una chiara connivenza con il predetto e pertanto dimostrando di trovarsi in una situazione di fatto tale da poter, comunque, in qualsiasi momento, disporre anche autonomamente delle armi.

Normative di riferimento

Art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (tulps)

Art. 697 codice penale

Video: Concorso di persone nel delitto di illecita detenzione di armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com