Le armi sportive non si possono usare per la difesa personale: nuova sentenza del Consiglio di Stato 

I fatti

Tizio, di notte, sente scattare l’allarme posto a tutela della propria abitazione e delle pertinenze di questa.

Di fronte alla possibilità che si tratti dell’ennesimo tentativo di effrazione e di rapina in casa, tra l’altro già ampiamente documentati in fase processuale con svariate denunce, decide di prendere la propria pistola legalmente detenuta con la titolarità di un porto d’armi sportivo, e di sparare un colpo in aria per allontanare i malviventi. Non è dato sapere se, in effetti, l’allarme fosse scattato per la reale presenza di malviventi che tentavano, potenzialmente, di intrufolarsi illegittimamente nella casa di Tizio.

Scatta immediatamente il divieto di detenzione armi  e munizioni ai sensi dell’art. 39 tulps emesso dal Prefetto il quale giustifica il proprio provvedimento sostenendo come la condotta intrapresa da Tizio (lo sparo in aria) fosse nel concreto giustificata dalla vera e concreta esigenza di difendersi.

Tizio quindi provvederà a presentare ricorso al TAR contro il provvedimento del Prefetto che appare, di sicuro, sproporzionato.

Il TAR per il momento darà ragione a Tizio e inviterà l’Amministrazione a fare una istruttoria più adeguata, che sia ponderata e che sia ispirata maggiormente a criteri di legittimità e proporzionalità tra gli interessi messi in gioco nella vicenda.

Il Prefetto, su invito del giudice di primo grado, emetterà nuovamente una valutazione sfavorevole nei confronti di Tizio sostenendo come sia da confermarsi il giudizio prognostico di inaffidabilità emesso inizialmente, ribadendo in sostanza come non vi fosse la concreta esigenza di difendersi e di sparare un colpo in aria a scopo intimidatorio.

Tizio quindi a quel punto proporrà nuovi elementi avvaloranti la propria posizione sempre al TAR ma le sue richieste rimarranno inascoltate.

La vicenda quindi approderà in Consiglio di Stato.

Il ricorso in Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato deciderà di confermare la valutazione del Prefetto, sostenendo come Tizio sia in effetti da considerarsi soggetto non affidabile al maneggio e possesso di armi, munizioni e materiale esplodente

Cari lettori preparatevi, perché vedremo ora in che modo il Consiglio di Stato ha ragionato e sulla base di quali elementi ha emesso la propria valutazione negativa.

Come è ormai prassi il Consiglio di Stato trincera e blinda la propria valutazione ricordando sempre come  non vi sia una posizione soggettiva di diritto nel possedere armi; non si possono portare armi, non si possono detenere, ce lo dice l’art.699 del codice penale e l’art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110. Solo a chi sia in possesso di determinati requisiti in grado di comprovare la propria piena affidabilità sarà possibile ottenere un porto d’armi o comunque un nulla osta.

Veniamo ora alla valutazione del caso concreto. Secondo il Consiglio di Stato l’uso dell’arma è illegittimo non solo perché, secondo i giudici, sparare un colpo in aria è pericoloso. È illegittimo anche perché l’arma sarebbe stata usata per uno scopo diverso rispetto all’autorizzazione che ne legittimava il possesso stesso! semplificando, se l’arma è stata acquistata in virtù di un porto d’armi ad uso sportivo, di quell’arma se ne dovrebbe fare un uso solo in ambito sportivo!

Usare l’arma, detenuta con un porto d’armi sportivo, per la difesa personale costituisce, secondo il Consiglio di Stato, un comportamento illegittimo.

Infatti, proseguendo nella lettura della sentenza, notiamo come i giudici si siano preoccupati di sottolineare come Tizio non avesse nemmeno mai fatto richiesta di un porto d’armi da difesa personale! Quindi, secondo questa sentenza, se hai l’arma a casa ma hai il porto d’armi sportivo, non puoi usarla per difenderti nel caso in cui le circostanze lo richiedano.

Quindi sulla base di questo elemento che potrebbe apparire scontato ma che scontato  non lo è affatto, il Consiglio di Stato riconosce piena legittimità al provvedimento ex. 39 Tulps emesso dal Prefetto e Tizio si vedrà quindi tolto il porto d’armi.

La sentenza presta il fianco a notevoli errori di interpretazione emessi dal Consiglio di Stato delle normative in materia, con una interpretazione abbastanza rivedibile del concetto di legittima difesa rapportato alle normative in materia.

Di questa sentenza sarà interessante farne un bel commento raffrontandola non solo alle normative in materia ma anche alla semplice e pura logica…. Alla prossima puntata !

Normative di riferimento

Art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975 n. 110

Art. 699 codice penale

Artt. 11, 39, e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

Video: Le armi sportive non si possono usare per la difesa personale, nuova sentenza del Consiglio di Stato



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com