Armi e reati di mafia, facciamo il punto sulla situazione

I reati di mafia e l’art. 416 bis del codice penale

Il primo riferimento normativo è all’art. 416 bis del codice penale. Prima di tutto questo articolo ci dice, in modo chiarissimo, che chiunque faccia parte di una associazione di stampo mafioso formata da tre o più persone, viene punito con la reclusione. È punito con la reclusione anche chi promuove, dirige o organizza l’associazione di stampo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività  economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione(da dodici a venti anni) nei casi previsti dal primo comma e (da quindici a ventisei anni) nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno  la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite  nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L’aggravante del metodo mafioso e la giurisprudenza in materia

Veniamo adesso a un aspetto di fondamentale importanza. L’aggravante del metodo mafioso può essere articolata, e spiegata, tenendo in considerazione due diverse forme mediante cui può, di fatto, esplicarsi. Il primo in forma, se vogliamo, oggettiva, costituita dall’impiego del metodo mafioso nella commissione di qualsiasi reato e delitto e la seconda forma, di tipo soggettivo, che si esplica attraverso l’adozione di azioni dolose volte a favorire il sodalizio criminale e l’associazione mafiosa.

La Cassazione ha evidenziato i confini giuridici e tecnici del metodo mafioso con una importante sentenza assai recente, quella del 21 febbraio 2022 n. 6035.

Senza dover per forza scendere nei dettagli della sentenza, possiamo affermare come per la Cassazione non è necessario che vi sia, dietro al reato, una vera e propria associazione di tipo mafioso, bastando invece, per l’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso, che la violenza o minaccia assumano veste mafiosa. L’intimidazione deve quindi avere una connotazione tipica dell’agire mafioso.

Aggravante mafiosa ed armi

Vediamo adesso alcuni casi di pertinenza dei reati di stampo mafioso e dell’aggravante mafiosa col mondo delle armi, che a noi interessa particolarmente.

Aggravante mafiosa applicabile anche alla detenzione illegale di armi

Relativamente all’aggravante mafiosa, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 38924 del 2021, ha stabilito come l'aggravante del c.d. metodo mafioso può essere validamente ravvisata anche in riferimento al delitto di detenzione illegale di arma da sparo e ciò in base alle modalità oggettive dell'azione e dalla loro idoneità a evocare la forza intimidatrice di associazione di stampo mafioso.

Parenti mafiosi: non è sempre automatico il diniego di porto d’armi

Questo è un caso interessante analizzato dal Tar Sicilia. Tizio, cacciatore, chiede di rinnovare il porto d’armi alla Questura che invece si rifiuta in quanto risulta egli essere nipote di soggetti che hanno subito condanne per reati di stampo mafioso. In pratica, secondo il questore, il contesto familiare in cui Tizio si trovava non consentiva all’Amministrazione di non dubitare circa un possibile abuso delle armi.

Tizio quindi decide di ricorrere al Tar che gli darà ragione. In sostanza, quindi, almeno in questo caso, i giudici hanno ritenuto comunque affidabile Tizio, nonostante i parenti condannati per reati di natura mafiosa.

Video: Armi e reati di mafia


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com