Armi corte in 9x19: l’ultima sentenza della Cassazione

I fatti

Tizio ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 24 febbraio 2020  che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri dell’11 dicembre 2014, lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed alla multa di euro 6.000,00 per il reato di porto illegale di armi ai sensi dell’art. 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 poiché il 28 giugno 2007 aveva portato in luogo pubblico una “pistola da guerra calibro 9”.

Continuando nella lettura del testo della sentenza, leggiamo che il Tribunale ha ritenuto che ai sensi dell’art. 1 legge 18 aprile 1975 n. 110 dovessero essere considerate armi da guerra quelle armi che, pur non rientrando in tale categoria, sono idonee ad utilizzare il munizionamento delle armi da guerra.

Il ricorso

Tizio decide quindi di opporsi alla condanna argomentando le proprie ragioni come segue.

Con il primo motivo sostiene l’erronea applicazione della legge penale poiché il giudice di merito, nell’erronea convinzione che la pistola utilizzata fosse arma da guerra, avrebbe omesso di dichiarare la prescrizione del reato. A tal proposito si evidenzia, infatti, come la più recente giurisprudenza di legittimità abbia chiarito come la pistola in calibro 9 parabellum ha natura di arma comune da sparo, come rilevato dal Banco Nazionale di prova.

Secondo Tizio, quindi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare il fatto accertato nel reato di cui agli artt. 4 e 7 della legge 895 del 1967 e quindi dichiarare estinto il reato per sopraggiunta prescrizione.

Con il secondo motivo lamenta inosservanza delle norme processuali a pena di nullità, che in questa sede non ci interessano.

L’accoglimento del ricorso

Vediamo ora in che modo gli Ermellini hanno ritenuto pregevoli le motivazioni di Tizio e quindi in che modo hanno accolto il ricorso da questi presentato.

Con la prima motivazione si evidenzia come la giurisprudenza, da tempo, ha superato l’orientamento secondo cui le pistole in cal. 9x19 sono da considerarsi armi da guerra. Tale cambiamento di rotta, che poi ha portato il legislatore ad approvare la commercializzazione in Italia delle armi in 9x19, parte dall’assunto secondo cui il criterio di spiccata potenzialità offensiva -che caratterizza la definizione normativa delle armi da guerra e delle munizioni destinate a loro caricamento, adottato dalla più risalente impostazione per la precedente classificazione-

è stato contraddetto e messo in crisi dalla più recente interpretazione cm n ordine alla qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche e di capacità balistiche pressoché identiche a quelle del modello 9x19, rispetto al quale l'unica differenza è rappresentato dal fatto di essere camerata per le cartucce calibro 9x21, dotate di un bossolo più lungo di 2 mm e di una potenza di sparo certamente non inferiore a quella della cartuccia 9x19 parabellum.

In tema di armi, quindi, la pistola semiautomatica 9 x 19 "parabellum" ha natura di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce cal. 9 x 19, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione (tenendo conto della normativa in vigore all’epoca dei fatti e del processo) integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.

La Corte ritiene che il fatto delittuoso in esame debba essere riqualificato nel reato di cui agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, non apparendo necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

La Corte, pertanto, riqualificato il reato in quello ex artt. 4 e 7 legge n, 895 del 1967, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

L’approvazione della legge n. 238 del 23 dicembre 2021

Con l’approvazione della legge n. 238 del 23 dicembre 2021 viene risolto il problema che ha per troppi anni aggravato il mondo delle armi in Italia.

Il legislatore, approvando l’emendamento dell’On. Fazzolari, ha eliminato quell’assurdo divieto di introduzione e commercializzazione delle corte in cal. 9 para. In tal mondo l’intero impianto giuridico italiano in materia di diritto delle armi è stato aggiornato e soprattutto è stato portato al livello del diritto delle armi di molti altri stati dell’UE in cui, da anni, il 9x19 era perfettamente legale.


Normative di riferimento

Legge n. 238 del 23 dicembre 2021

Codice di procedura penale

Artt. 4 e 7 legge 895 del 1967

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com