Definizioni utili
Partiamo prima di tutto da alcune utili definizioni che troviamo nel Decreto del Ministero dell’Interno n. 362 del 9 agosto 2001. Si definiscono infatti armi a ridotta capacità offensiva:
- Armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica NON superiore a 7,5 joule
- Repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
Cosa posso fare con le armi a ridotta capacità offensiva ?
Vediamo ora una serie di domande e risposte certamente utilissime per capire cosa esattamente è possibile fare con le armi a ridotta capacità offensiva. La normativa di riferimento, lo sappiamo, è il Decreto del Ministero dell’Interno n. 362 del 9 agosto 2001.
- Quante armi ad aria compressa o a gas posso detenere in casa? Un numero illimitato. (Art. 8 comma 2 secondo cpv.)
- Posso girare con un’arma ad aria compressa addosso, pronta all’uso? No, il porto senza giustificato motivo di armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule costituisce reato. Inoltre è vietato portarle in luoghi in cui vi siano riunioni pubbliche (Art. 9 secondo comma)
- Devo denunciare l’acquisto e quindi la relativa detenzione di armi rientranti in questa categoria? No, la detenzione di armi ad aria compressa o a gas che erogano una energia cinetica inferiore ai 7,5 joule non è sottoposta ad obbligo di denuncia. (Art. 8 comma 1 primo cpv.)
- Queste armi devono essere trasportate scariche ed in custodia? Sì
- Come trasporto queste armi? Le armi rientranti in questa categoria devono essere trasportate utilizzando la massima diligenza per garantirne la sicurezza. (Art. 10 comma 1)
- Chi può utilizzare armi ad aria compressa con energia cinetica inferiore ai 7,5 joule? Persone maggiorenni o minorenni assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga riguardante le sezioni di TSN, poligoni o luoghi privati aperti al pubblico. (Art. 9 terzo comma).
- Posso affidare ad un minore un’arma di questo tipo? No, è vietato.
- Serve il porto d’armi per acquistare queste armi? No, serve solo il documento
- Chi può acquistare armi di questo tipo? Qualsiasi soggetto maggiorenne dotato di un valido documento di riconoscimento.
- Le parti che costituiscono queste armi, sono considerate parti di arma comune da sparo? No
Repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo
Vediamo ora cosa si può fare con armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
- Qual è la definizione di replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo? Si definiscono (…) quelle armi che costituiscono replica di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 che utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna della volata o nella parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
- Posso portare con me, in giro, un’arma di questo tipo? No, portare con sé un’arma di questo tipo costituisce reato poiché il porto delle stesse è sottoposto alla disciplina in materia di porto di arma comune da sparo.
Porto di Armi ad aria compressa e giurisprudenza
Si potrebbe pensare che, essendo le armi ad aria compressa in genere armi con ridotta capacità offensiva, il porto di queste sia giustificato. Porto nel senso di girare con queste armi addosso pronte all’uso. E questo è un grave errore di valutazione che, se commesso, potrebbe portare a pesantissime sanzioni.
In questo senso, infatti, si è espressa la Corte di Cassazione che, con un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico ed acclarato (Cassazione penale sez. I n. 13601/2011 rv. 249920, sez. I n. 27783/2006 rv. 234967) ha chiarito che le armi ad emissione di gas o ad aria compressa, che sviluppano una energia cinetica inferiore a 7,5 joule, pur essendo escluse dalla categoria di quelle “comuni da sparo”, rientrano comunque nella categoria di “armi” a cui fa riferimento la Legge n. 110 del 1975, art. 4, comma 1, in quanto consentono l’utilizzo del relativo munizionamento e il lancio di oggetti idonei alla offesa alla persona.
Pertanto deve ritenersi che l’art. 4 della Legge n. 110 del 1975 sia applicabile ogniqualvolta sia ingiustificato il porto di un’arma a gas o ad aria compressa, la quale, pur sviluppando una energia cinetica inferiore a 7,5 joule, sia in grado di utilizzare il relativo munizionamento o di lanciare oggetti idonei alla offesa alla persona.
Quindi, ricapitolando, il porto di armi a modesta capacità offensiva è escluso da due normative particolari. Da una parte l’art. 4 della legge 110 del 1975 e dall’art. 10 del D.L. 392 del 2001. In particolare, ai sensi dell’art. 10, l’arma deve essere trasportata ed in custodia, usando la massima diligenza per evitare che la stessa sia oggetto di impossessamento illecito.
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110
Art. 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362
Video: Armi ad aria compressa e modesta capacità offensiva: chiarimenti normativi e giurisprudenziali
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com