Armamenti da guerra: che cosa dice il nuovo decreto del Ministero della Difesa del 29 settembre 2021

La legge 185 del 90: che cosa prevede?

Partiamo prima di tutto dalle disposizioni generali contenute al capo 1 della presente legge, in cui il legislatore ha attribuito allo Stato la funzione non solo di controllo ma anche di cessione di autorizzazioni in materia di armamenti da guerra.

Altro particolare ed importante principio che è possibile evincere dal capo 1 è certamente l’obbligo, da parte di chi svolge attività in materia di armamenti, di esercitare tale attività nel rispetto dei principi di politica estera del nostro paese in materia di difesa. Sappiamo infatti che, leggendo l’art. 11 della Costituzione, l’Italia ripudia la guerra come strumenti di risoluzione di controversie e come strumenti di offesa alla libertà degli individui e dei popoli. Quindi è da qui che si parte quando si parla di armamenti da guerra e di attività connesse a questo ambito.

Proseguendo nella lettura vediamo come all’art. 6 vi sono alcune situazioni in cui l’attività di esportazione ed intermediazione e di immissione nel mercato è assolutamente vietata. Infatti l’art. 6 del capo 1 vieta tali attività nei confronti di quei paesi in stato di conflitto armato ed in conflitto con l’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite fatto salvo, però, quanto eventualmente deliberato dal consiglio dei Ministri in ottemperanza di eventuali obblighi assunti dal nostro paese. Inoltre è vietato importare armamenti in quei paesi in cui la politica interna sia in contrasto con l’art. 11 della Costituzione e verso quei paesi in cui vi sia una acclarata situazione di violazione dei diritti umani.

Inoltre il legislatore pone alcuni divieti relativi a certe tipologie di armi di cui, almeno nel nostro paese, è assolutamente vietata la fabbricazione. Parliamo quindi di mine terrestri anti-persona, munizioni a grappolo, armi biologiche, chimiche e nucleari. Tale provvedimento di divieto si pone anche nei confronti di qualsiasi strumento o attività volta alla loro progettazione e costruzione.

La normativa poi prosegue nei capi successivi con la spiegazione di tutte le modalità attraverso cui l’attività di intermediazione e trasferimento va compiuta, con quali autorizzazioni (capo III) e attraverso quali uffici del Ministero della difesa, marina e aeronautica. Si prosegue poi con l’elenco degli armamenti  al capo IV.

Il decreto del 29 settembre 2021

Veniamo ora alle novità introdotte dal nuovo decreto del 29 settembre 2021.  La vera e propria novità introdotta da tale decreto riguarda l’aggiornamento dell’elenco di quei materiale da considerarsi materiali d’armamento. Vengono infatti introdotti, in particolare, alcuni presidi correlati al concepimento ed alla progettazione di tecnologie volte all’impiego dell’Intelligenza Artificiale nel settore della difesa, a vantaggio sia delle risorse da impiegare sia della sicurezza degli operatori.

Scarica qui il PDF con il testo del decreto.


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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