La fine di ottobre segna un altro capitolo nel tormentato rapporto a tre fra cacciatori, associazioni ambientaliste e giustizia amministrativa. Con una doppietta degli animalisti. E stavolta sono le Regioni e di rinterzo le associazioni venatorie a leccarsi le ferite. Il Tar della Basilicata ha sospeso parzialmente il calendario venatorio regionale fino all’udienza dell’11 gennaio 2017, mentre il Tribunale amministrativo della Liguria ha nei fatti vietato la caccia in deroga allo storno.
Sospeso il calendario venatorio della Basilicata
Con la sentenza 00129 del 2016, il Tar della Basilicata ha accolto il ricorso di Lipu, Wwf, Enpa e Lav e sospeso parzialmente gli effetti del calendario venatorio fino alla decisione di merito, prevista per l’11 gennaio 2017. I magistrati Giuseppe Caruso, Pasquale Mastrantuono e Benedetto Nappi hanno rilevato “sufficiente fumus boni iuris” per “difetto di motivazione e carenza di istruttoria del provvedimento impugnato” e, considerata la sussistenza del “periculum in mora”, hanno ritenuto opportuno sospendere il calendario venatorio in tutti quei punti in cui si discosta dalle indicazioni ISPRA. Si tratta di una mossa analoga a quella messa in atto dagli omologhi abruzzesi a metà dello scorso settembre: rimandare la decisione all’udienza di merito equivarrebbe a mettere a rischio la fauna del territorio. E allora si sospende l’efficacia delle decisioni istituzionali. Per dare un po’ il senso del caos che regna nelle ultime ore negli uffici preposti, basti segnalare che l’unico quadro un po’ più nitido lo fornisce addirittura la Lav, parte in causa come ricorrente: il 31 ottobre chiuderà la caccia a tortora e quaglia, il 1° dicembre alla lepre, il 31 dicembre alla beccaccia, il 10 gennaio ai tordi e il 20 gennaio a quattordici specie di uccelli acquatici. Non sarà inoltre possibile andare a caccia nei primi dieci giorni di febbraio, per superamento del limite massimo di giornate consentito. Deve inoltre essere determinata una consistente riduzione dei carnieri annuali per tortora, codone e beccaccia.
Liguria, confermato il no alla caccia in deroga allo storno
La sentenza 01065 del Tar della Liguria annulla invece la decisione della Giunta Toti, che aveva autorizzato il prelievo in deroga allo storno nel periodo compreso tra il 25 settembre e il 15 dicembre, “a tutela dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi” per prevenire danni alla produzione olivicola. Il provvedimento, già sospeso in via cautelare all’inizio del mese di ottobre, è stato cassato dal Tribunale amministrativo perché “non recepisce la prescrizione dell’ISPRA, relativa alla distanza non superiore a 100 metri da un uliveto”. Anche perché il Tar considera che la motivazione di quest’omissione, “che avrebbe l’effetto di disincentivare la partecipazione dei cacciatori al prelievo dello storno, appare sviata rispetto alla finalità della deroga, che non contempla certo l’interesse dei cacciatori all’esercizio dell’attività venatoria”.
La Regione si è subito attivata: dai palazzi filtra l’assicurazione che presto sarà emanato un nuovo provvedimento per riaprire la caccia in deroga, introducendo il limite dei 100 metri di distanza dagli uliveti. L’assessore alla caccia Stefano Mai non pare particolarmente scosso: anche se il Tar ha annullato il provvedimento della Regione e l’ha condannata a rifondere le spese processuali, l’esponente leghista si dice “soddisfatto dell’esito della, perché non viene messo in discussione l’intero impianto della delibera, ma la richiesta di modifica riguarda solo un punto contro i sei sollevati dalle associazioni”. E la Regione Liguria continua a ritenere che questo provvedimento sia “quanto mai necessario per la salvaguardia della produzione olivicola di quest’anno, limitata nelle quantità, ma pur sempre di elevata eccellenza a livello qualitativo”.
(esseti)