Vademecum per acquisto di armi a distanza

Le novità del D.lgs 104/2018

Il D.lgs 104 del 2018 introduce, in Italia, la Nuova Direttiva Europea Armi. Mediante l’approvazione di questo Decreto vengono introdotte tutta una serie di novità nel mondo delle armi. Quello che a noi interessa prendere in considerazione è come il legislatore ha novellato la materia riguardante l’acquisto delle armi, o parti di esse, a distanza e la conclusione di contratti di compravendita sempre a distanza.

Primo aspetto che ha subito una modificazione riguarda il potere di conclusione dei suddetti contratti di compravendita in capo ai privati. In particolare la Nuova Direttiva Europea Armi va a riscrivere integralmente quello che era l’art. 17 della Legge 110 / 1975. In particolare la nuova normativa stabilisce che l’acquisto possa avvenire o per corrispondenza o, altrimenti, con le modalità previste dall’art. 45, comma 1, lett. G) del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206.

Viene meno l’obbligo del nulla osta all’acquisto a distanza. La normativa stabilisce, infatti, che tali contratti possono essere conclusi – nel rispetto delle materie in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intra comunitari -  sia da operatori economici autorizzati allo svolgimenti di attività industriali o commerciali in materia di armi, sia da privati

Le novità per i privati

Per quanto riguarda gli acquisti di armi, o parti di esse, tra privati, la nuova normativa stabilisce l’obbligo di “appoggiarsi” ad una armeria, o intermediario per la ricezione dell’arma  che si è acquistata. In particolare l’intermediario dovrà essere abilitati ai sensi dell’art. 31- bis del TULPS.

Gli operatori economici che prenderanno parte alla conclusione di un contratto di compravendita tra privati saranno obbligati ad annotare le operazioni di entrata ed uscita ai sensi dell’art 35 TULPS.

Sarà inoltre obbligatorio per il privato adempiere agli obblighi previsti per legge relativi alla denuncia dell’arma acquistata 

Obblighi per i terzi

Sono, inoltre, previsti obblighi anche in capo a terzi che hanno preso parte all’acquisto. In particolare sarà obbligatorio per la ditta incaricata della spedizione dell’arma comunicare la spedizione agli Uffici di Pubblica Sicurezza o, altrimenti, al Comando dei Carabinieri competenti per territorio ove risieda la ditta interessata. La comunicazione servirà per garantire all’Amministrazione la piena consapevolezza del transito e del trasporto di armi sul territorio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata non più tardi dell’inizio del trasporto.

I nostri consigli

Dal momento in cui si decide di concludere una compravendita di armi a distanza, sarà obbligatorio applicare tutte le diligenze che la fattispecie richiede. In particolare, oltre a conoscere in modo puntuale quanto la Legge ha stabilito in materia, sarà necessario accertarsi della piena affidabilità della parte venditrice ed, ovviamente, accertarsi di essere titolati ad acquistare un certo tipo di arma e che l’arma, o parte di essa, sia legalmente detenibile.

Normative di riferimento

D.Lgs 10 Agosto 2018 n. 104 ;

Direttiva Europea Armi n. 853/2017;

 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773).


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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