I fatti
- Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
- Ambito: i reati, e le relative fattispecie, più comuni nell’ambito del diritto delle armi
- Normative di riferimento: Art. 697 codice penale, art. 700 codice penale, Testo Unico di Legge di Pubblica Sicurezza,
In Italia, la disciplina delle armi è contenuta in un complesso sistema di norme che si intrecciano tra loro, a partire dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931, fino ad arrivare a leggi più recenti come la legge n. 204 del 2010.
Lo scopo di questa normativa è quello di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, regolando la fabbricazione, il commercio, il trasporto, la detenzione e il porto delle armi.
La violazione di queste norme può comportare diverse fattispecie penali, tra cui le più comuni:
Detenzione abusiva di armi (art. 697 c.p.):
Nel panorama dei reati previsti dal codice penale italiano, la detenzione abusiva di armi (art. 697 c.p.) rappresenta un tema di grande attualità e rilevanza sociale. Si tratta di una fattispecie che mette a rischio la sicurezza pubblica, alimentando il fenomeno della criminalità e ostacolando il lavoro delle Forze dell'ordine .Cosa si intende per detenzione abusiva di armi? In parole semplici, si verifica quando una persona possiede armi da fuoco, armi bianche o altri oggetti atti ad offendere, senza le previste autorizzazioni.
Di seguito, gli elementi costitutivi di questa fattispecie:
- Chiunque detiene, senza licenza, armi da fuoco, armi bianche od altre armi atte ad offendere, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- La pena è aumentata se si tratta di armi da guerra o di armi proibite.
- Esempio: Tizio viene trovato in possesso di una pistola priva di licenza durante un controllo di polizia. In questo caso, Tizio ha commesso il reato di detenzione abusiva di arma da fuoco.
Pensiamo a pistole, fucili, coltelli, spade: tutti strumenti che, se non controllati adeguatamente, possono facilmente tramutarsi in mezzi di aggressione, soprattutto quando finiscono nelle mani sbagliate. . La legge italiana, proprio per tutelare la pubblica sicurezza, stabilisce che la detenzione di queste armi sia subordinata al rilascio di specifiche licenze, rilasciate dalle autorità competenti.
Le conseguenze di infrangere questa norma sono severe: la pena prevista per chi detiene abusivamente armi oscilla da uno a sei anni di reclusione, con un aggravio per le armi da guerra o proibite.
Un esempio emblematico è quello di Tizio, trovato in possesso di una pistola priva di licenza durante un controllo di routine. In questo caso, Tizio ha commesso un reato di detenzione abusiva di arma da fuoco, esponendosi a una seria condanna penale, nonché con conseguenze anche sul piano amministrativo, con un sicurissimo provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni.
Ma la detenzione abusiva di armi non è solo un reato punibile dalla legge, è anche un comportamento irresponsabile che mette a repentaglio la vita di chi ci circonda. Immaginiamo uno scenario in cui un'arma detenuta illegalmente cada nelle mani sbagliate: un incidente domestico, un furto, un raptus di follia... Le conseguenze possono essere tragiche.
Porto abusivo di armi (art. 699 c.p.):
Passeggiare per strada con una pistola in tasca, nascondere un coltello nella borsa, portare con sé un'arma da fuoco durante una gita in campagna... Sono solo alcuni esempi di comportamenti illegali che rientrano nel reato di porto abusivo di armi, previsto dall'articolo 697 del codice penale italiano.
Vediamo insieme gli elementi costitutivi di questa particolare fattispecie di reato.
- Chiunque, fuori della propria abitazione o delle pertinenze, porta con sé, senza licenza, le armi indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- La pena è aumentata se si tratta di armi da guerra o di armi proibite.
- Esempio: Caio viene fermato per un controllo stradale e gli viene trovata una pistola nella borsa. Caio ha commesso il reato di porto abusivo di arma da fuoco.
Questa fattispecie rappresenta una seria minaccia per la sicurezza pubblica, alimentando il fenomeno della criminalità e ostacolando il lavoro delle Forze dell'ordine.
La legge stabilisce che il porto di armi da fuoco, armi bianche o altri oggetti atti ad offendere sia consentito solo a determinate categorie di persone e in precise circostanze, previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti. Parliamo, in particolare per le armi da fuoco, della licenza di porto d’armi per la difesa personale, che viene rilasciato solo a chi dimostri di avere un conclamato bisogno di girare armato.
Fabbricazione, commercio o trasporto di armi (art. 695 c.p.):
Anche in questo caso, riportiamo gli elementi costitutivi salienti della previsione normativa che regola questo reato:
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o di industria, è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda fino ad euro 1.239.
Omessa denuncia di armi (art. 697 c.p.):
Anche qui, di seguito riportiamo gli elementi salienti della previsione normativa.
- Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258. La denuncia va presentata entro le 72 ore dal momento in cui si viene in possesso dell’arma.
- Esempio: Caia, dopo la morte del padre, ritrova in soffitta un vecchio fucile da caccia. Non sapendo cosa fare, Caia decide di non denunciare l'arma alle autorità. Caia ha commesso il reato di omessa denuncia di armi.
Oltre alle fattispecie penali sopra elencate, la normativa italiana prevede anche una serie di sanzioni amministrative per le violazioni meno gravi.
È importante sottolineare che la materia delle armi è molto complessa e che le fattispecie penali sopra descritte sono solo alcuni esempi. Per avere una conoscenza completa della normativa vigente, consigliamo a tutti i lettori di consultare il nostro portale All4shooters.com.