Sparare nella proprietà privata: interessante sentenza del TAR della Regione Veneto

I fatti

Tizio e Caio avevano, entrambi legittimi titolari di licenza di porto d’armi per il tiro a volo, avevano sparato, rispettivamente n. 50 proiettili cal. 9x21 con le armi a ognuno di loro intestate, nel campo di terra adiacente la loro abitazione, la quale si trova nell’immediata vicinanza di altre abitazioni, compromettendo la pubblica sicurezza.

Ad entrambi, quindi, su segnalazione e conseguente verbale delle forze dell’ordine, veniva comminato un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 tulps.

Tizio quindi presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), evidenziando in sede amministrativa il fatto che prima di tutto il procedimento penale nei suoi confronti era stato archiviato e che, successivamente, non vi fosse alcuna previsione di legge che esplicitamente vieti l’uso ludico-sportivo di armi all’interno della propria abitazione.

Tizio, quindi, sosteneva come il provvedimento ex art. 39 tulps fosse viziato da difetto di istruttoria, scorretta interpretazione della legge e travisamento dei fatti.

Il ragionamento dei giudici amministrativi

Veniamo adesso alla parte che più ci interessa. I giudici del TAR hanno, sostanzialmente, evidenziato come il ricorso presentato da Tizio sia del tutto legittimo, in particolare perché non esiste, ad oggi, una espressa previsione normativa che vieti l’uso ludico-sportivo delle armi all’interno della propria abitazione o comunque all’interno di terreni di proprietà.

Nell’ambito del procedimento penale a carico di entrambi i soggetti (Tizio e Caio) incardinato parallelamente al procedimento amministrativo, il PM aveva evidenziato come “gli indagati sparavano a fini ludici con armi legalmente detenute, in aperta area campestre di loro proprietà adiacente la loro abitazione, con modalità pertanto non tali da porre in concreto ed immediato pericolo l’incolumità delle persone” ed ha richiesto l’archiviazione del procedimento. A quel punto il GIP considerava pienamente legittima e condivisibile la richiesta di archiviazione avanzata dal PM.

Si evidenzia, inoltre, come gli eventi si siano verificati durante il lockdown per il Covid-19. Il ricorrente, infatti, evidenziava come a causa della generale chiusura anche il poligono  abitualmente frequentato fosse elemento giustificante.

La decisione del TAR

Alla luce di questi elementi, i giudici amministrativi considerano pienamente legittimi i vizi di istruttoria e di motivazione del procedimento amministrativo. Il ricorso viene quindi accolto ed il conseguente provvedimento ex art. 39 tulps dovrà essere annullato.

Rimane certamente fermo il potere dell’amministrazione di impugnare tale sentenza nelle sedi di opportuno ricorso.

I nostri consigli

Cari amici fate bene attenzione. Se non esiste una previsione normativa che vieti espressamente di usare armi all’interno della propria abitazione per scopi ludici, è altrettanto vero che ad oggi esistono tutta una serie di altre previsioni normative che vietano il porto dell’arma ed il conseguente utilizzo. Mi spiego meglio. La sentenza di cui all’articolo ed alla sentenza rappresenta un caso eccezionale, limite se vogliamo. Tale sentenza, infatti, non autorizza in alcun modo automaticamente a sparare all’interno del terreno agricolo di nostra proprietà. Questo perché prima di tutto una sentenza interpreta la legge, e non produce nuove norme. E secondo perché la sentenza è del TAR  e può essere impugnata da parte dell’Amministrazione davanti al Consiglio di Stato che, per quanto ne sappiamo, potrebbe senza problemi ribaltarla.

Altro elemento da non dimenticare è l’ampia discrezionalità che caratterizza il potere di valutazione dell’amministrazione circa i requisiti di piena affidabilità di un soggetto al possesso e maneggio armi. L’amministrazione può, e lo abbiamo spesso visto, procedere nei vostri confronti per togliere armi e titolarità di porto d’armi. Se poi la magistratura vi darà ragione tanto meglio, ma i costi per avere ragione sono certamente altissimi. Non dimentichiamolo.

Il consiglio è quello di usare le armi solo nelle sedi opportune e cioè al poligono o a caccia.


Normative di riferimento

Art. 11, 39, 43 Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)

Video: Sparare nella proprietà privata, interessante sentenza del Tar Veneto



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com