Sospensione della patente e conseguenze sul porto d’armi

La sospensione della patente

La sospensione della patente è un provvedimento sanzionatorio accessorio disposta dagli Uffici della Motorizzazione Civile, dal Prefetto e dall’Autorità giudiziaria consistente in un temporaneo divieto nei confronti del titolare di poter utilizzare la patente di guida e quindi di guidare. L’articolo di riferimento, che regola questo istituto, è l’art. 218 del codice della strada.

Partiamo prima di tutto da un primo elemento che, sul piano puramente logico, collega la sospensione della patente alle licenze di porto d’armi ed alle autorizzazioni in materia di armi in generale. Sappiamo, infatti, che l’interesse sotteso a tutto l’impianto normativo in materia di armi è la pubblica sicurezza, quindi la sicurezza di tutti. Anche nel caso di patente sospesa ad essere tutelata è la pubblica sicurezza, e cioè la sicurezza di tutti.

Infatti, ai sensi dell’art. 218 del Codice della Strada, scatta il provvedimento di sospensione della patente nei casi sotto elencati:

  • superamento velocità di oltre 40 km/h (art. 142 CDS)
  • circolazione contromano e altre manovre pericolose (art. 143 CDS)
  • guida in stato di ebbrezza (art. 186 e 186 bis CDS), sotto l'effetto di stupefacenti (art. 187 CDS) o in caso di rifiuto accertamenti
  • circolazione, in autostrada, sulla corsia di emergenza, al di fuori dei casi previsti dal Codice della Strada (art. 176 del CDS)
  • se si fugge dopo avere investito una persona o non si soccorrono i feriti (art. 189 del CDS)
  • circolazione con veicolo sequestrato (art. 213 del CDS)

Si dispone la sospensione della patente anche quando:

  • si perdono temporaneamente i requisiti fisici o psichici (art. 119 del CDS)
  • il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità (art. 117 CDS)
  • si guida su un veicolo senza adattamenti
  • si guida con patente non idonea (art. 116 CDS)

Le conseguenze sul porto d’armi

Come abbiamo imparato, ai sensi degli artt. 11 e 43 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), il porto d’armi va tolto o non può essere rilasciato a chi abbia riportato alcune particolari condanne e a chi non può provare la propria buona condotta.

È proprio, infatti, su questo ultimo elemento che l’eventualità di un provvedimento di diniego o ritiro di porto d’armi trova la propria giustificazione. Appare chiaro, però, che seppur la legge espliciti, in modo chiaro ed inequivocabile, quei casi in cui il porto d’armi debba essere ritirato e giustifichi tali provvedimenti su una dicitura, comunque legittima, comunque vaga quale la “buona condotta”, tali provvedimenti non possono sfociare in valutazioni arbitrarie e parziali.

Spieghiamo meglio prendendo in esame il caso in cui la patente venga sospesa per guida in stato d’ebbrezza. Scatta il provvedimento interdittivo del permesso di guida ed alcuni giorni dopo ci ritroviamo anche col porto d’armi ritirato. In questo caso, lo abbiamo imparato, c’è comunque giurisprudenza pacifica che ammette l’illegittimità di un provvedimento di ritiro del porto d’armi nel caso in cui l’evento dello stato d’ebbrezza alla guida sia isolato nel tempo e che, dall’evento stesso, sia passato apprezzabile lasso di tempo.

Caso diverso, lo sappiamo, è quello di sospensione della patente in caso di omissione di soccorso nei confronti di una persona investita. Ricordiamoci sempre che la sospensione della patente è sanzione accessoria, quindi un “plus” che l’autorità giudiziaria applica in presenza di altri reati.

In caso di omissione di soccorso nei confronti di persona investita, il conducente che commette il reato dimostra, in modo acclarato, di non dimostrare quella certa affidabilità necessaria alla titolarità del porto d’armi. Si tratta di omissione di soccorso nei confronti di una persona che, dal malcapitato evento, potrebbe uscirne con gravissime lesioni se non addirittura senza vita. In questo caso il ritiro del porto d’armi trova una sua piena logica.

La patente viene sospesa anche quando si perdono i requisiti fisici o psichici necessari alla titolarità di quest’ultima. Appare ovvio, in questo caso, che anche qui un provvedimento di rifiuto/ritiro del porto d’armi trova una propria logica, dato che per essere titolari di porto d’armi si viene sottoposti ad una visita medica ovviamente per accertare che lo stato di salute fisica e mentale del richiedente non sia compromesso.

Norme di riferimento

Artt. 116,117,119,176, 218, 142,143, 186, 186bis, 187, 189,213, Codice della strada

Artt. 11 e 43 Testo unico di leggi di pubblica sicurezza

Codice penale

Codice di procedura penale

Video: Sospensione della patente e conseguenze sul porto d’armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com