Risarcimento danni da collisione con animale selvatico: riferimenti normativi e giurisprudenziali

Risarcimento danni da incidente con selvatico: il caso

Partiamo, prima di tutto, dall’analisi di un caso molto recente di cui si è occupata proprio la Corte di Cassazione con l’ordinanza della sesta sezione civile, del 19 maggio 2022 n. 16168. 

Tizia ricorreva avverso la sentenza del Tribunale che, di fatto, andava a rifiutare e a rigettare la domanda di risarcimento danni che la stessa Tizia aveva presentato poiché, nel novembre del 2010, la stessa aveva avuto un incidente con collisione contro un cinghiale su una strada provinciale.

In quel caso la Regione (Puglia) aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione, poiché aveva delegato alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, le funzioni di amministrazione e gestione della fauna selvatica. La parte attrice, quindi, otteneva di poter chiamare quindi in causa proprio la provincia. 

In primo grado la domanda risarcitoria veniva perfettamente accolta ma a tale sentenza presentava ricorso proprio la Provincia. In appello la sentenza viene ribaltata; non solo il giudice d’appello riconosce che ad essere competente ad un eventuale risarcimento sia la regione ma inquadra la vicenda nella fattispecie normata dall’art. 2052 del codice civile. In estrema sintesi, ad avere avuto un comportamento negligente  e disattento sarebbe  stata proprio Tizia.

Il ricorso di Tizia ed i motivi

A quel punto Tizia decide di presentare ricorso per Cassazione, avvalorando e strutturando il medesimo sulle ragioni che vedremo qui di seguito.

Il primo motivo evidenzia come vi sia stata una totale incomprensione da parte della magistratura di come siano andati realmente i fatti. Si evidenzia pienamente come non sia stato il comportamento di Tizia ad aver causato l’incidente. Tizia si rifà alle constatazioni fatte dai Carabinieri che, giunti sul luogo dell’incidente, evidenziavano come non vi fosse segnaletica attestante il pericolo di attraversamento animali selvatici. Gli stessi Carabinieri sollevavano quindi Tizia da qualsiasi altra responsabilità: la stessa non aveva, in alcun modo, infranto il codice della strada.

I motivi del rigetto

Il ricorso che ha presentato Tizia viene rigettato in ogni sua parte. Vediamone i motivi.

La Corte di Cassazione, per giustificare la propria decisione, si rifà ad una sentenza del passato, in particolare la sentenza del 25 giugno 2003, n. 10128 la quale “ha, di fatto, escluso che l’accertamento contenuto in un rapporto dei Carabinieri in ordine ad un sinistro stradale, contenente informazioni in ordine alla “probabile” dinamica del sinistro, fosse sufficiente  a farne ritenere provata la dinamica”

Nella sostanza, quindi, per la Corte di Cassazione Tizia avrebbe tranquillamente potuto avvistare l’animale evitando l’impatto.  Addirittura gli Ermellini hanno sostenuto che non sia da ritenersi legittimo quanto Tizia ha ribadito nelle proprie ragioni, nella parte in cui la stessa sostiene come il rapporto di polizia conserva comunque una attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da specifica prova contraria.

Nella sintesi possiamo quindi affermare che tale prova contraria sia stata ravvisata dagli Ermellini solo sulla base di elementi totalmente teorici e presuntivi; come abbiamo già sottolineato, secondo i giudici della Corte di Cassazione, sulla base anche degli elementi di natura tecnica quali i rilevamenti concernenti distanze, velocità, conformazione del tratto stradale, Tizia avrebbe potuto tranquillamente evitare l’impatto intercettando l’animale. Di logica, quindi, in qualche modo Tizia sarebbe stata disattenta, non applicando la dovuta diligenza necessaria alla guida.

Normative di riferimento

Codice civile

Codice di procedura civile

Video: Risarcimento danni da collisione con animale selvatico



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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