Poteri del Prefetto in materia di armi, munizioni ed esplosivi

La figura del Prefetto

Facciamo prima di tutto una dovuta introduzione andando a chiarire, in modo puntuale, cosa siano il prefetto e l’ufficio della prefettura.

Il prefetto, nell’ordinamento giuridico e amministrativo italiano, è un organo monocratico dello Stato rappresentante del governo territoriale delle provincie e città metropolitane preposto ad un ufficio denominato “prefettura-ufficio territoriale del governo”, dipendente dal Ministero dell’Interno.

L’ufficio del prefetto viene articolato nelle seguenti qualifiche: consigliere (qualifica di accesso), viceprefetto aggiunto (qualifica dirigenziale equivalente a quello di primo dirigente), viceprefetto (qualifica dirigenziale equivalente a quella di dirigente superiore), prefetto (qualifica equivalente a quella di dirigente generale).

I poteri del prefetto in materia di armi e munizioni

Veniamo ora ad enucleare quali siano, nel concreto, i poter della prefettura in materia di armi e munizioni.

  1. Prima di tutto come ben sappiamo, il prefetto rilascia il porto d’armi da difesa personale. Questa particolarissima autorizzazione permette al titolare di portare l’arma con sé pronta all’uso e quindi utilizzabile in caso di bisogno e di pericolo nei confronti della propria incolumità. La legge prevede la necessità e l’obbligo, per l’interessato, di comprovare un dimostrato bisogno di andare armati e cioè dimostrare, nel concreto, quali siano i motivi che spingono un soggetto a necessitare di una pistola al fianco. Esempi classici di soggetti che per qualifica professionale sovente fanno richiesta di porto d’armi da difesa sono i gioiellieri che maneggiando oggetti di non modico valore sono, per forza di cose, esposti ad un altissimo rischio di rapina.
  2. Altro potere di cui il Prefetto è dotato per legge, è quello di vietare la detenzione di armi e munizioni. In questo caso sarà utile riportare testualmente quanto riportato dall’art. 39 TULPS: “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persona ritenute capaci di abusarne. Nei casi di urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all’immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di diveto il prefetto assegna all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l’interessato comunica al prefetto l’avvenuta cessione. Il provvdimento di diveto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell’art. 6, quindo comma, della legge 22 maggio 1975 n. 152.”.
  3. Approvazione della nomina come guardia particolare giurata. Altro potere in materia di armi riconosciuto dalla legge al prefetto è quello di approvare la nomina di un soggetto come guardia particolare giurata. La nomina come guardia particolare giurata viene approvata dal prefetto su richiesta avanzata da un istituto di Vigilanza autorizzato oppure da parte di privati per vigilanza sui propri beni. L’aspitante guardia giurata dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 138 TULPS con un particolare riguardo e particolare attenzione alla buona condotta. Una volta che l’istruttoria si sia conclusa, l’interessato dovrà prestare giuramento presso l’ufficio territoriale del governo. Il decreto di nomina ha validità biennale.
  4. La licenza per la raccolta, fabbricazione, detenzione e vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere, viene richiesta al Prefetto ed ha validità biennale. La licenza è altresì necessaria per l'importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione , l'importazione, l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all' armamento dei corpi armati o di polizia. E', altresì, necessaria per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di P.S. e di polizia giudiziaria.
  5. Licenza per detenzione cartucce in numero superiore ai limiti di legge ex art. 50 e 51 TULPS. Il Prefetto rilascia la licenza per la detenzione di un numero di cartucce oltre il limite consentito dalla legge ai sensi degli artt. 50, 51 del T.U.L.P.S. e dell'art. 97 del relativo regolamento.
  6. Accertamento idoneità per l’esercizio del mestiere di esplosivista civile. Brillamento mine con innesco a fuoco o elettrico.
  7. Accertamento della capacità tecnica di armiere e/o di armiere-riparatore (tenuta in deposito, vendita e riparazione di armi), ai sensi dell'art. 8 Legge 18/04/1975 n. 110.
  8. Accertamento dell'idoneità per l'accensione dei fuochi artificiali, ai sensi dell'art. 101 Regio Decreto 06/05/1940 n. 635.
  9. Accertamento della capacità tecnica per la tenuta in deposito e la vendita di materiale esplodente (art. 52 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773).
  10. Rilascio della autorizzazione al deposito permanente degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773, a seguito di sopralluogo della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti.
  11. Rinnovo della autorizzazione alla minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773. La domanda per il rinnovo deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza
  12. Voltura della licenza (subentro nell'intestazione di una autorizzazione già rilasciata) per il deposito e la minuta vendita degli esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'art. 47 Regio Decreto 18/06/1931.

https://www.interno.gov.it/it

Normative di riferimento

Art. 39 Tulps

Lgge 22 maggio 1975 n. 152

Art. 138 Tulps

Art. 28 Tulps

Artt. 50 e 51 Tulps

Art. 8 Legge 18/04/1975 n. 110

Art. 101 Regio Decreto 06/05/1940 n. 635

Art. 47 Regio Decreto 18/06/1931

Video: Poteri del Prefetto in materia di armi, munizioni ed esplosivi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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