Porto di pistola a salve priva di tappo rosso: interessante sentenza della Cassazione

I fatti

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: porto di pistola a salve priva di tappo rosso e reati connessi

Norme di riferimento: artt. 699 e 612 codice penale

Tizio viene denunciato da parte della vicina di casa per averla pesantemente minacciata con l’uso di una pistola a salve priva di tappo rosso, dopo un alterco verbale intercorso tra i due.

Il reato ad egli ascritto si estingue per intervenuta remissione della querela da parte della vicina.

A quel punto il tribunale decide di non dover procedere nei confronti di Tizio.

Nei confronti, però, della favorevole decisione emessa dal tribunale, il Sostituto procuratore generale proporrà ricorso, considerando, nella sostanza, totalmente legittima la procedibilità d’ufficio del reato ascritto a Tizio e, soprattutto, come circostanza aggravante il fatto che il reato di minaccia si sia consumato anche con l’uso di una pistola a salve privata del tappo rosso, elemento essenziale al fine della immediata distinzione della medesima da una eventuale arma vera.

Il fatto che il reato di minaccia sia da sottendere alla disciplina relativa ai reati procedibili d’ufficio deriva dal fatto che il suddetto reato di minaccia si sia consumato mediante l’uso dell’arma priva di tappo rosso, che ha ingenerato nella vittima la falsa credenza di trovarsi puntata un’arma vera.

Come vedremo nel prossimo paragrafo, questo elemento è estremamente importante relativamente alle decisioni su tematiche e fattispecie del genere.

La decisione della Corte di Cassazione

Il ricorso per è accolto pienamente da parte della Suprema Corte. Vediamo quindi insieme come hanno ragionato gli Ermellini.

Si parte immediatamente dalla giurisprudenza acclarata e pacifica sul tema, che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 2 della legge 21 febbraio 1990 n. 36, di per sé il porto di pistola giocattolo priva di tappo rosso non costituisce più reato, se non quando con esso (il porto) si consuma altro reato per cui il porto in sé è elemento costitutivo o, come nel caso che stiamo analizzando oggi, circostanza aggravante.

La Cassazione ha inoltre stabilito come il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge.

La Cassazione ricorda, inoltre, come, affinché la presenza e l’uso di una scacciacani rappresenti una circostanza aggravante, non è necessario che si sia integrato il porto al di fuori della propria abitazione, in quanto il reato per cui l’uso della scacciacani sia da considerarsi elemento aggravante potrebbe benissimo consumarsi all’interno della propria abitazione.

Tale elemento quindi giustifica la procedibilità d’ufficio e quindi l’impossibilità di estinzione del reato per remissione della querela.

Gli atti vengono quindi trasmessi alla Corte d’Appello di Brescia affinché venga concretamente celebrato il processo a Tizio per minaccia aggravata.

Video: Porto di pistola a salve priva di tappo rosso


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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