Porto d’armi: prorogata la scadenza a gennaio 2021

La circolare n. 557/PAS/U/010716/12982.D(11) del 21 settembre 2020

Con la circolare di cui al paragrafo, il Ministero dell’Interno torna sulla spinosa questione che riguarda la validità delle licenze di porto d’armi in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020. Tale questione si pone a causa dell’emergenza da COVID-19. È necessario, in questa sede, riprendere ad esame quanto stabilito dal Decreto “Cura-Italia” che aveva prorogato la validità delle licenze di 90 giorni dalla data di presunta cessazione dell’emergenza, che originariamente era stata prevista al 31 luglio 2020. In questo caso la validità delle licenze di porto d’armi sarebbe stata prorogata fino al 29 ottobre 2020. Purtroppo però lo stato di emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 ed il Ministero dell’interno ha stabilito che la validità delle licenze di porto d’armi di cui alla scadenza sopra menzionata (tra il 31 gennai ed il 31 luglio 2020) sarà ulteriormente prorogata di 90 giorni a partire dalla data del 15 ottobre 2020. Perciò la validità sarà prorogata al 13 gennaio 2021.

Il decreto legge n. 83 del 2020

Con l’approvazione del decreto legge n. 83 del 2020 ed in particolare con l’allegato al presente decreto viene previsto un particolare elenco di quelle materie per le quali rimane valida la previsione del 31 luglio come data di cessazione emergenza COVID-19. In questo caso l’interpretazione che ne restituisce il Ministero dell’interno con la circolare è certamente una interpretazione estensiva in quanto nell’allegato non è presente il riferimento alla proroga della validità dei porto d’armi ex. Art. 103 del “Cura-Italia”.

Scarica qui la circolare del 21 settembre 2020


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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