Porto d’armi e sostanze stupefacenti

La premessa

Come i nostri appassionati lettori hanno imparato negli anni, quando si parla di diritto delle armi è sempre necessario tenere in considerazione un fattore di estrema importanza: il potere discrezionale che la legge riconosce in capo alla questura riguardo l’apprezzamento dell’affidabilità di un soggetto circa il possesso di armi derivante dalla titolarità di un titolo abilitativo quale porto d’armi o nulla osta.

Qualsiasi elemento che a nostro avviso potrebbe non avere importanza ai fini della valutazione potrebbe, invece, in modo del tutto inaspettato, far scattare provvedimenti di mancato rinnovo o, altrimenti, ritiro del titolo abilitativo.

Una delle principali motivazioni per cui si potrebbe incorrere in provvedimenti come quelli sopra menzionati potrebbe essere proprio il possesso, o altrimenti l’utilizzo non sporadico, di sostanze stupefacenti. C’è però da dire che gli effetti non sono sempre automatici e valevoli a tempo indeterminato. È assurdo, infatti, ed a valore di quanto diciamo esistenze giurisprudenza affermata e pacifica, pensare che possa esistere una soggezione perpetua ad un evento sul piano delle conseguenze sul piano giuridico

Un caso esemplificativo

Per rendere chiara la questione è interessante prendere in esame una sentenza del Tar Perugia (sent. 460/2016) che darà ragione al ricorrente.

Tizio viene segnalato, non denunciato, per l’utilizzo di sostanze stupefacenti in vacanza con gli amici. L’evento è singolo, nel senso che Tizio non fa uso di sostanze stupefacenti in modo regolare ed abituale ( non è tossicodipendente). A questo punto la questura decide di revocargli il porto d’armi e Tizio, giustamente, propone ricorso eccependo  la carenza motivazionale e l’irragionevolezza di quanto disposto dall’amministrazione.

La questura inizialmente rigetta gli scritti difensivi presentati da Tizio e lo stesso ricorre al Tar.

La decisione del Tar

Il Tar darà ragione a Tizio evidenziando una serie di motivazioni di non poco conto che hanno, in buona sostanza, inficiato pesantemente il giudizio che l’amministrazione ha emesso nei confronti di Tizio.

Prima di tutto viene eccepito l’errore oggettivo riguardante il fatto che il ricorrente non era stato denunciato, bensì solo segnalato alle forze dell’ordine.

Inoltre viene dimostrato come l’evento stesso sia, in modo arbitrario ed unilaterale, diventato causa di revoca anziché di sospensione. Su questo punto è necessario fare un riferimento normativo di non poco conto.

L’art. 75 del D.P.R. 309/90 stabilisce, fermi restando i poteri di valutazione dell’amministrazione, che l’assunzione ed il consumo personali di sostanze stupefacenti comporta la sospensione del porto d’armi e non la revoca automatica.

Purtroppo, nel caso qui menzionato, si arriva ad un automatismo del genere del tutto assurdo.

Si eccepisce, inoltre, che l’istruttoria posta in essere dalla questura è manchevole di una valutazione oggettiva che tenga in conto anche la precedente condotta del soggetto e quella successiva.

L’interesse della pubblica sicurezza

È importante in questi casi ricordare sempre che l’interesse sotteso ai poteri di valutazione della questura è quello della pubblica sicurezza.  Se comunque da una parte è lecito e condivisibile che le armi non debbano entrare in possesso di persone che abitualmente fanno uso di sostanze stupefacenti e quindi alterano la proprie capacità psicofisiche, mettendo a repentaglio prima di tutto la loro sicurezza e poi quella degli altri, c’è comunque da sottolineare come il ragionamento della giurisprudenza amministrativa sia perfettamente condivisibile prima di tutto sulla base della sproporzionalità di provvedimenti di diniego del porto d’armi sulla base di eventi singoli e circoscritti nel tempo e, successivamente, sulla base della giurisprudenza affermata e pacifica che stabilisce la non soggezione perpetua di un soggetto alle conseguenze di un determinato evento che ha caratterizzato la propria vicenda personale.

Sentenze di riferimento

Tar Perugia sent. 460/2016

Normative di riferimento

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza

Legge n. 110 del 28 aprile 1975

D.P.R. 309/90

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com  

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