Ultime circolari del Ministero dell’Interno in materia di armi: la Circolare del 4 febbraio 2022

1. Circolare del 4 febbraio 2022: disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla UE

Con l’approvazione della legge del 28 dicembre 2021 n.238 sono state approvate tutta una serie di interessanti modifiche all’intero impianto normativo italiano in materia di armi. Della suddetta legge ci interessa in particolare l’art. 18 che introduce ben tre novità importantissime.

1.1  Disciplina delle armi corte in cal. 9x19 e del relativo munizionamento: prima dell’intervento dell’Unione Europea e della conseguente approvazione della legge 238 del 2021, la disciplina delle corte in 9x19, anche detto 9 parabellum, e del relativo munizionamento, era stabilita dall’art. 2, secondo comma della legge 18 aprile 1975 n. 110, così come era stato modificato dall’art. 5, primo comma, del d.lgs. 26 ottobre 2010 n. 204

Secondo questa previsione normativa, prima della modifica, le armi corte e le munizioni in 9x19 potevano essere fabbricate ed esportate ai sensi dell’art. 31 tulps. Per il mercato interno veniva prevista la possibilità della sola commercializzazione ed introduzione nel territorio italiano delle sole armi lunghe in cal. 9x19. Per le corte l’unica possibilità era che le stesse potessero essere destinate ai corpi armati dello Stato ed ai corpi dei P.s. La giurisprudenza in materia si era attestata su due diversi filoni interpretativi. Da una parte, infatti, le suddette armi dovevano essere considerate armi da guerra, con tutte le limitazioni previste dalla normativa. L’altro filone interpretativo considerava le suddette armi corte in 9 para e relativo munizionamento come armi comuni da sparo. La normativa approvata, quindi, risentendo del secondo orientamento, autorizzava di fatto la commercializzazione civile di queste armi, considerando anche la medesima resa e rendimento balistico del 9x21. Di fatto, quindi, con l’approvazione della suddetta legge si stabilisce, nell’ordine:

i) Le munizioni in cal. 9x19 desinate alle forze armate ed ai corpi dello Stato dovranno obbligatoriamente riportare in marchio NATO (cerchio con croce in mezzo). Tali munizioni, che riportano il suddetto marchio o altro marchio distintivo che contraddistingue le munizioni destinate ai corpi armati saranno comunque ancora sottoposte alla disciplina delle armi da guerra.

ii)  Le munizioni in cal. 9x19 che non riportano tale marchio sono sottoposte alla disciplina delle armi comuni da sparo

iii) I produttori delle suddette armi, potranno richiedere una nuova bancatura al BNP di Gardone Val Trompia al fine di poter poi commerciare nel territorio italiano le suddette armi

2.1) Attuazione della direttiva di esecuzione 2019/68/UE/

L’art. 18, comma 1, lett. D) della legge 238 del 2021 prevede di recepire, nell’ordinamento italiano, le previsioni della diretiva di esecuzione 2019/68/UE/.

Tale direttiva detta alcune regole di natura tecnica, che qui è utile riportare:

Prima di tutto dovrà essere apposta sulle armi da fuoco e sulle componenti essenziali la marcatura unica, prescritta dall’art. 4 della direttiva 91/477/CEE, oggi trasposto nell’art. 4 della direttiva (UE) 2021/555.

All’art. 11 della legge 110 del 1975 viene aggiunta la previsione secondo la quale la marcatura da apporre su ogni arma prodotta, assemblata, o introdotta nello Stato deve essere eseguita in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato alla direttiva 68 del 2019.

2.2) Attuazione delle specifiche tecniche della direttiva 2019/69/UE in materia di specifiche tecniche per armi da allarme e segnalazione per l’introduzione delle stesse sul mercato

Con l’approvazione e la ricezione nel nostro sistema giuridico, si introduce quanto segue:

Primo: non sono da considerarsi armi gli strumenti lanciarazzi quando il loro impiego è prescritto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero, quando sono detenuti o portati per attività di soccorso o segnalazione

Secondo: si riportano sotto il concetto di di strumenti riproducenti armi anche gli strumenti volti alla sola produzione di suono tramite cartuccia a salve (scacciacani)

Terzo: non costituiscono armi gli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum.

2.3) Strumenti lanciarazzi

Gli strumenti lanciarazzi muniti di camera di cartuccia di cui all’art. 2 della legge 110/75 e gli strumenti di segnalazione acustica, nonché gli strumenti di autodifesa di cui all’art. 3, comma 32, della legge 94 del 2009, qualora provvisti di camera di cartuccia possono essere immessi sul mercato dopo che in Banco nazionale di prova ne abbia verificato le specificità tecniche secondo l’allegato alla direttiva di esecuzione 2019/69/UE. Le spese sono a carico dell’interessato.

Video: Circolare del 4 febbraio 2022 del Ministero dell’Interno in materia di armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com