Legittima Difesa: la Camera approva i primi 6 articoli della riforma

In tema di Legittima Difesa, l’approvazione dei primi sei articoli del disegno di Legge prevede un generale inasprimento delle pene previste per chi si macchia di reati come rapina e, non per ultimo, viene inserita la presunzione di “legittima difesa” in ogni situazione in cui un soggetto, gravemente turbato, deve difendere sé stesso i suoi congiunti e il proprio domicilio. Vediamo quindi quali sono le novità introdotte. 

Legittima difesa sempre presunta

L’approvazione dell’art. 1 del Ddl stabilisce sostanzialmente che nel caso in cui un soggetto si trovasse nella eventualità di difendere la propria o l’altrui incolumità in un luogo adibito ad abitazione privata o altrimenti a negozio o ufficio, la proporzionalità tra l’offesa e la difesa si presume in ogni caso. 

Si elimina l’eccesso colposo di difesa

Donna con pistola
La riforma della legittima difesa risponde ad una esigenza da tempo sentita dai cittadini italiani ed un adeguamento del diritto al modificarsi della vita.

L’articolo 2 della riforma è, se vogliamo, il punto centrale. In particolare con l’approvazione dello stesso si va a modificare l’art. 55 del Codice Penale di fatto eliminando l’eccesso di difesa nei casi previsti dagli artt. 51,52,53 e 54 dello stesso Codice. In particolare si stabilisce che non vi è eccesso di difesa nel caso in cui il soggetto abbia agito in caso di “grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Altra novità riguarda le conseguenze derivanti da una eventuale assoluzione del soggetto che abbia agito per legittima difesa, nel caso in cui questi sia sottoposto a procedimento penale: egli non sarà responsabile nemmeno sul piano civile e quindi non sarà obbligato a risarcire il danno derivante da azioni di legittima difesa.

Condizioni per sospensione condizionale della pena ed inasprimento delle pene

Altra interessante novità riguarda le modalità per ottenere una sospensiva della pena in caso di furto in appartamento. Questa sarà ottenibile esclusivamente quando il reo abbia interamente risarcito la vittima per i danni causati.

Per quanto riguarda il reato di violazione di domicilio, la pena massima viene elevata a 4 anni di reclusione; per quanto riguarda il furto in appartamento e lo scippo, la pena viene rispettivamente innalzata a 6 e 7 anni di reclusione. Anche in caso di rapina, la pena viene elevata ad un massimo di 7 anni.

Alcune riflessioni giuridiche

Per chi scrive di Diritto, salta immediatamente all’attenzione il caso in cui il legislatore ha peccato di eccessiva generalizzazione quando questi è chiamato a delineare sul piano spazio temporale e, non per ultimo, anche su quello semantico, una certa fattispecie. In particolare la riforma di cui in oggetto tratta del caso di “grave turbamento” e, certamente, la definizione usata non brilla per chiarezza. Cosa s’intende per “grave turbamento”? in quali casi una situazione può essere definita “turbata”? quando in modo “grave”? Ci auguriamo che lo stesso legislatore voglia emanare eventualmente una circolare volta a definire in modo chiaro e privo di dubbi questa definizione che, allo stato attuale, potrebbe prestarsi ad interpretazioni discordanti.


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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