Italia e Stati Uniti: sistemi normativi a confronto

Contesti di riferimento diversi

Come anticipato in apertura, l’Italia è, ad oggi, uno dei paesi in cui le leggi in materia di armi sono più stringenti. Leggendo anche i nostri articoli, appare chiaro come negli anni è cambiata la sensibilità nei confronti del mondo delle armi, e delle attività afferenti, e come questo cambiamento di prospettiva ha influenzato chi sulle leggi prende decisioni e chi queste legge è chiamato ad applicarle.

In Italia, e questo è uno degli assunti fondamentali da cui partire, possedere armi non è un diritto. Non è quindi una posizione, per cosi dire, a cui lo stesso sistema normativo deve adeguarsi, riconoscendo al cittadino un certo stato o una certa condizione, quella di possedere armi appunto, che va tutelata e garantita. Assolutamente no. In Italia è previsto un divieto generico, valevole quindi per tutti, a portare e possedere armi. Quindi l’assunto da cui si parte è che possedere armi è sostanzialmente vietato. L’eccezione, però, è prevista per quei soggetti che comunque in fase di richiesta di una autorizzazione in materia di armi, che ne consenta il possesso, porto e trasporto, siano in grado di documentare, in modo affidabile, la loro piena affidabilità.

Tale affidabilità è poi verificata dall’Amministrazione e, nel caso in cui dovessero emergere elementi ostativi, la licenza verrà negata.

Negli Stati Uniti, invece, il diritto di portare armi è previsto addirittura dalla stessa Costituzione. In particolare, il Secondo Emendamento, prevede espressamente che il possesso di armi è da considerarsi funzionale alla sicurezza dello Stato, nell’ottica di una milizia ben organizzata e che quindi il diritto di avere armi è, appunto, un diritto che mai dovrà, in alcun modo, essere infranto.

Questo diritto è stato confermato nel 2008, con una sentenza della Corte Suprema.

Leggi federali a confronto

Il sistema legislativo americano, ed il conseguente sistema statale, è federale. Ogni Stato è quindi sovrano sul proprio territorio, ma in sostanza il potere sullo stesso è comunque esercitato parallelamente a quello del Governo e del Presidente degli Stati Uniti assieme ai vari Governatori.

In America ogni Stato ha quindi delle leggi che, anche sulla stessa materia, possono essere assai diverse l’una dall’altra.

L’esempio è quello del porto delle armi. In Texas, ad esempio, ad oggi la legge consente ai cittadini di età superiore ai 21 anni di girare tranquillamente armati.

Nello Stato di New York, fino al 2022, si discuteva circa la necessità di inserire una norma che stabilisse come, invece, per il porto dell’arma fosse necessario attestare un valido motivo. Esattamente come succede da noi in Italia, in cui per andare in giro armati è necessario possedere un porto d’armi da difesa rilasciato dal Prefetto.

La Corte Suprema americana ha boccato, in modo lapidario, questa norma, considerandola anti-costituzionale e quindi in contrasto proprio con quel Secondo Emendamento che prevede il diritto del cittadino di andare in giro armati senza particolari autorizzazioni.

Perché queste differenze?

Ragionare sui motivi che comportano una sostanziale differenza tra le previsioni normative americane, assai lasche e permissive, e quelle italiane, comunque certamente più stringenti, è assai complesso. Le motivazioni sono infatti di natura certamente storica, sociologica ed anche, perché no, psicologica.

Uno dei testi normativi, nel sistema giuridico italiano, in materia di armi è il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il famigerato Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza. Non sta a noi giudicare la ragionevolezza di questo testo, oggi perfettamente valido ed in vigore. Ma sta a noi comunque notare come lo stesso testo è stato emesso durante il regime fascista, in cui ogni libertà dell’individuo venne quasi del tutto azzerata e come, ovviamente, ad un sistema dittatoriale il cittadino armato poteva apparire un potenziale pericolo.

L’America non ha conosciuto, nella sua esperienza storica, episodi legati alla dittatura, come è successo in Italia.

Gli Stati Uniti, fin da subito, hanno avuto, anche grazie alle influenze del giurista inglese William Blackstone, che ha particolarmente ispirato i padri costituenti americani, il concetto dell’autodifesa come elemento peculiare dell’individuo, considerandola come una “legge della natura”. In Italia una sensibilità del genere ci è del tutto estranea.

Come anticipato, quindi, gli Stati Uniti hanno inserito questo concetto addirittura nella loro Costituzione, la carta fondamentale su cui ogni legge in vigore deve basarsi.

Addirittura, tra le motivazioni dottrinali e storiche legate alla legittimità costituzionale del diritto di avere armi negli USA, è legata alla tutela della popolazione, ed alla autodifesa di questa, proprio nei confronti di un potenziale sistema dittatoriale che potrebbe, potenzialmente, insediarsi con metodi antidemocratici.

Leggi americane di riferimento

Vediamo adesso insieme una rapidissima carrellata dei più importanti testi normativi americani in materia di armi.

  1. Federal Firearms Act del 1938: impone, in sostanza, che i produttori di armi e coloro che ne fanno commercio siano in possesso di una Licenza federale in materia di armi. Impone, inoltre, il divieto di trasferire a criminali condannati le armi.
  2. Omnibus Crime Control and Safe Streets Act del 1968: vieta in commercio interstatale di pistole ed impone che l’età minima per l’acquisto di pistole sia 21 anni. In questo caso il commercio interstatale è autorizzato solo tra produttori, sancito dal Gun Control Act del 1968.
  3. Gun-Free School Zone Act del 1990: proibisce a persone non autorizzate di possedere un’arma in zona scolastica.
  4. Brandy Handguns Violence Prevention Act del 1993: impone dei controlli in background nei confronti di chi acquista armi.
  5. Protection of Lawful Commerce in Arms Act del 2005: deresponsabilizza i produttori di armi nei confronti di quei casi in cui si commettano crimini con le armi da questi prodotte.
  6. Bipartisan Safer Communities Act del 2022: aumenta i controlli relativi ai precedenti penali nei confronti di acquirenti di armi con età inferiore ai 21 anni. Impone questi di avere una licenza federale in materia di armi, aumenta la gravità del reato di importazione e commercio clandestino di armi.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com