Diverbio in strada e possibili conseguenze sul porto d’armi

Uno scenario plausibile…

Mettiamo il caso che vi troviate ad un incrocio e che non vi sia stata data la precedenza. Rischiate l’incidente e, con grande spavento ed in preda all’adrenalina, vi ritrovate ad inveire verbalmente contro chi non ha rispettato il vostro diritto a passare per primi. La situazione degenera e vi ritrovate a prendere l’altro a male parole. Peggio ancora, la situazione finisce in una colluttazione.

A quel punto, o perché chiamati dagli astanti, o perché a chiamarli è proprio la persona con cui vi siete trovati a litigare, intervengono gli agenti delle forze dell’ordine e vi ritrovate con una denuncia a carico per aggressione.

Quali reati possono integrarsi?

Nello scenario appena descritto può configurarsi il reato di aggressione (art. 581 del codice penale) o, altrimenti, il reato di minaccia (ai sensi dell’art. 612 del codice penale).

Potrebbero, peggio ancora, derivare dalla commissione dei reati di cui sopra, situazioni come lesioni ai danni della persona che avete aggredito o, peggio ancora, lesioni personali gravissime (ai sensi dell’art. 583 del codice penale che rubrica, espressamente, le circostanze aggravanti).

Già di fronte alla contestazione, anche solo formale, di tali reati il porto d’armi è a serissimo rischio, proprio perché essendo reati contro la persona e contro la sua integrità fisica, morale e mentale, l’amministrazione potrebbe valutare un ritiro del porto d’armi con conseguente divieto di detenzione armi e munizioni, comminato questa volta dal Prefetto, ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico di leggi di pubblica sicurezza.

Come abbiamo imparato, ormai, sappiamo che il potere dell’amministrazione circa la valutazione dell’affidabilità del soggetto che possiede armi è caratterizzata da ampia discrezionalità; tale discrezionalità potrebbe, senza alcun dubbio, far protendere un giudizio prognostico a sfavore del malcapitato.

Quali sono i riferimenti normativi in questo caso?

Ricordiamo, adesso, in quali casi la legge obbliga l’amministrazione a togliere un porto d’armi oppure a non rilasciarlo proprio in sede di richiesta di primo rilascio o rinnovo.

Ci vengono in aiuto gli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) in cui troviamo, espressamente:

Art. 11 del Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza:

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Come possiamo ben leggere, e lo abbiamo evidenziato, l’art. 11 del Tulps autorizza l’amministrazione a negare il porto d’armi in caso di delitto contro la persona.

Art. 43 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza:

Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.


Normative di riferimento

Art.  581 del codice penale

Art. 583 del codice penale

Art. 612 del codice penale

Video: Diverbio in strada e possibili conseguenze sul porto d’armi



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com