Denuncia per reato di minaccia, poi archiviata: interessante sentenza del TAR della Campania

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: denuncia per minaccia, poi archiviata, e conseguenze sul porto d’armi

Normative di riferimento: artt. 11, 39 e 43 Testo unico di leggi di pubblica sicurezza

Dal punto di vista della descrizione dei fatti, la sentenza di cui ci andiamo ad occupare è da considerarsi di assoluto pregio in quanto i fatti oggetto del contendere vengono descritti in maniera assolutamente chiara  e sintetica.

Tizio si vede arrivare una querela per minaccia aggravata, che successivamente verrà archiviata. La querela scaturiva da una situazione di acclarata litigiosità della famiglia del querelante nei confronti di Tizio, dovuta a una non equa spartizione di una proprietà familiare.

Nei confronti di questa denuncia verrà disposta, comunque, l’archiviazione ma, da parte del Pubblico Ministero, verrà esposta la necessità di prevenire eventuali abusi delle armi,  derivanti da futuri diverbi.

Nei confronti di Tizio quindi scatta immediatamente, da parte della Questura,  il ritiro del porto d’armi mentre, da parte della prefettura, scatta il divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 TULPS.

Il ricorso di Tizio

Chiaramente Tizio non ci sta e decide di proporre ricorso avverso i due provvedimenti che gli sono stati comminati. Vediamo quindi in che modo Tizio, attraverso la sua difesa, deciderà di strutturare il proprio ricorso.

Prima di tutto si fa riferimento ad una erronea applicazione degli artt. 3 e 10 della legge 241 del 1990, e degli artt. 11 e 43 del TULPS. A detta di Tizio infatti il comportamento dell’Amministrazione andrebbe a delineare un chiaro ed evidente eccesso di potere, violazione dei principi di buon andamento per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Inoltre si andrebbero a delineare profili di totale travisamento, illogicità, e manifesta ingiustizia di tutti i presupposti del procedimento amministrativo a suo carico. 

I giudici poi tornano su dei principi importanti,  che rappresenta il cardine dell’intero impianto logico e giuridico del diritto delle armi. Da una parte il principio secondo cui l’amministrazione si vede riconosciuta, dalla legge, quell’ampio potere discrezionale di valutazione dei fatti eventualmente sintomatici di una non affidabilità del soggetto. Dall’altra, però, il cittadino ha diritto a che l’amministrazione operi, nei suoi confronti, in maniera congrua, democratica, e che anche la sua posizione di interesse legittimo venga comunque considerata.

La decisione del TAR della Campania

Il Tar della Campania, che accoglierà totalmente il ricorso di Tizio, prenderà in considerazione proprio l’ultimo punto che abbiamo esposto nel paragrafo precedente. Leggendo la sentenza, infatti, notiamo come i giudici, considerando ovviamente il provvedimento della prefettura di divieto detenzione armi e munizioni come un atto precedente al ritiro del porto d’armi, evidenziano come proprio i fatti considerati come fondanti della decisione del Prefetto siano stati in realtà completamente travisati e come dagli stessi non si possa automaticamente scegliere per una valutazione in senso negativo nei confronti del soggetto e dell’affidabilità di questo.

Non sono suscettibili di compromettere l'affidabilità quelle condotte le quali, per la loro natura, per la loro occasionalità, per la loro distanza nel tempo o per altri giustificati motivi, non appaiono ragionevolmente capaci di incidere attualmente sull'affidabilità del soggetto interessato al rilascio del titolo di polizia, per cui è necessario che il provvedimento ostativo all’uso delle armi sia fondato su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, che nel caso di specie è mancata

Il provvedimento prefettizio gravato fonda il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi unicamente sulla querela sporta nei confronti del ricorrente, nonostante la stessa fosse stata archiviata per infondatezza della notizia di reato alla luce delle risultanze delle sommarie informazioni assunte, sulla base del mero rilievo della situazione di litigiosità sussistente tra le famiglie, legata a vicende patrimoniali, senza alcuna motivazione in ordine alla personalità complessiva del ricorrente, deducibile anche dalla presenza o meno di precedenti penali e/o di polizia a suo carico, in grado di supportare il giudizio di pericolo di abuso delle armi, che per contro è rimasto affidato unicamente alla situazione di litigiosità familiare, senza peraltro alcun approfondimento istruttorio sul componimento di tale situazione - dovuta a meri rapporti civilistici - alla stregua della scrittura privata prodotta in atti relativa all’intervenuta transazione – successiva rispetto alla presentazione della querela - laddove per contro, alla luce della documentazione e della memoria ex art. 10 l. 241/90, si sarebbe imposto quanto meno l’audizione del querelante per accertare se la situazione di litigiosità (peraltro, come detto, di carattere civilistico, stante la ritenuta infondatezza della notizia di reato) fosse venuta meno a seguito della stipula dell’atto transattivo.

Video: Denuncia per reato di minaccia, poi archiviata. Sentenza del TAR Campania


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com