Le più recenti circolari in materia di armi. Parte 2

Circolare del 20 aprile 2021 – Rilascio del duplicato della licenza di porto d’armi in caso di furto, smarrimento o deterioramento. Chiarimenti.

Cosa emerge dalla circolare:

  1. Accade in alcune realtà territoriali che, in caso di smarrimento o furto o deterioramento della licenza di porto d’armi all’interessato sia richiesto di ripresentare ex novo la richiesta di rilascio. Tale richiesta appare del tutto esagerata e priva di qualsiasi fondamento logico.
  2. In ragione del principio di proporzionalità amministrativa, stante la mancanza di una normativa chiara  e definitiva in materia di richiesta di duplicato, per procedere alla richiesta di rinnovo sarà necessario presentare una richiesta in bollo e con quei documenti strettamente necessari per procedere alla produzione di un duplicato, e cioè:

i) denuncia di smarrimento o furto della licenza (in caso di deterioramento della licenza sarà da allegare la stessa licenza deteriorata.

ii) Eventuali fotografie necessarie

iii) Marca da bollo da apporre sulla nuova licenza

iv)  Pagamento del costo del libretto, se dovuto

3. Il duplicato dovrà essere rilasciato con i medesimi contenuti  e con validità temporale coincidente con quella del documento originale e, sul nuovo libretto, dovrà essere specificato che trattasi di duplicato in sostituzione di quello in precedenza rilasciato

Circolare del 18 dicembre 2020 – Certificati medici in materia di detenzione e porto delle armi

Sentenza di riferimento : Tar Lazio 12988/2020 del 4 dicembre 2020

Cosa emerge dalla circolare

  1. In diversi contesti territoriali emergeva che i certificati medici necessari a possedere armi e a ottenere licenze di polizia in materia di armi venivano rilasciati con validità temporale di un anno o comunque con una durata temporale minore rispetto ai titoli di cui si discorre
  2. In particolare si faceva riferimento sia ai porto d’armi ad uso venatorio e sportivo, la cui validità è di anni cinque, sia al porto d’armi da difesa, la cui validità è di anni uno.
  3. Si faceva inoltre menzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4403/2019 del 26 giugno 2019 che riteneva legittimo e quindi perfettamente legale il rilascio di certificati di durata inferiore alla validità legale delle licenze.
  4. Per legittimare tale decisione, veniva apposta la dicitura “rivedibile tra un anno” sui certificati
  5. Sostanzialmente, il Consiglio di Stato giustifica tale decisione poiché le armi sono pericolose, le licenze vengono rilasciate per l’esercizio di una attività ludica e che, alla fine, a doversi tutelare sempre è la pubblica sicurezza.
  6. Il TAR Lazio, con la sentenza di riferimento, si pronuncia sulla questione.
  7. Il giudice amministrativo decide di annullare la circolare che legittima il rilascio di certificati medici con validità inferiore all’anno in quanto questa circolare era l’atto su cui una Questura aveva considerato come irricevibile una richiesta di rilascio porto d’armi corredata da certificazione medica con valore inferiore all’anno.
  8. Il Ministero dell’interno si rivolge all’avvocatura dello Stato per far si che gli effetti della sentenza del tar Lazio siano cautelativamente sospesi.

Leggi anche: Circolari in materia di armi - parte 1


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com