Cassazione: una interessante sentenza su coltelli a scatto

I fatti 

Con sentenza 11/09”2017 il GUP del Tribunale per i minorenni di Catania condannava, in esito a rito abbreviato, E.G. alla pena di mesi uno e giorni dieci per il reato di porto abusivo di coltello di cui all’art. 699 c.p.

E.G. durante un controllo di polizia, veniva sorpreso con un coltello con apertura a scatto, lungo 16 centimetri, di cui 7 di lama, all’interno del proprio zaino. La consapevolezza della illegittimità del fatto portava il giudice a non poter riconoscere ad E.G. nessuna circostanza attenuante generica. E.G. impugnava la sentenza di primo grado, lamentando appunto il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Interponeva appello anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catania il quale eccepiva che la pena applicata era stata individuata in modo assolutamente erroneo: veniva applicato quanto previsto dall’art. 699 comma 1 mentre, in realtà, ad E.G. veniva contestato il reato di cui al comma 2 del medesimo articolo.

L’art. 699 del Codice Penale 

Vediamo cosa stabilisce l’art. 699 del codice penale ed in particolare ai primi due commi che qui ci interessano:  “Chiunque, senza la Licenza dell’autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a 18 mesi. Soggiace all’arresto da mesi 18 ad anni 3 chi, fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.”

Il secondo comma, come possiamo ben vedere, evidenzia come portare un’arma fuori dalla propria abitazione per cui non è prevista una licenza di porto costituisce un reato assai più grave rispetto a quello sanzionato al primo comma, che prevede invece una pena assai ridotta per chi porta con sé un’arma per cui è prevista una licenza di porto ma senza che il soggetto ne sia in possesso. 

Proseguendo…

Con sentenza del 06/04/2018 la Corte d’Appello di Catania-Sezione Minorenni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva quanto eccepito dal P.M. e rideterminava la pena in mesi 8 di arresto. La Corte, nelle motivazioni della sentenza, sottolineava come il coltello a scatto sia da considerarsi arma bianca per il cui porto non è possibile ottenere licenza: integrando così il reato, assai più grave, di cui al secondo comma dell’art. 699 c.p.

Il Ricorso in Cassazione 

E.G., assistito dal proprio legale, decide di impugnare in Cassazione la sentenza parzialmente modificata dalla Corte d’Appello di Catania adducendo le seguenti motivazioni: veniva dapprima contestata una erronea applicazione della Legge in quanto il reato era stato riconsiderato in senso peggiorativo, non tenendo in considerazione come, realtà, si debba considerare arma solo quel tipo di coltello che abbia le caratteristiche di un pugnale o altrimenti di uno stiletto per cui, per considerarsi arma, il coltello non dovrà solo presentare meccanismi automatici di estrazione della lama ma anche punta acuminata e doppia filatura della lama. Successivamente lamentava insufficiente motivazione (art. 606 comma 1, lett. e) in quanto il coltello di cui ai fatti era stato descritto esclusivamente come coltello a scatto, definizione certamente insufficiente a farlo rientrare nella categoria di arma. 

Gli orientamenti della Cassazione 

In sede di esame della questione, i giudici della Cassazione non possono non prendere in considerazione alcuni fattori assai importanti. Prima di tutto, ed è qui la svolta, le modalità di costruzione del coltello non rilevano ai fini della qualificazione del medesimo come arma propria o impropria rilevando, ai fini della qualificazione, le caratteristiche della lama dello stesso. In questo caso, secondo la Cassazione, per potersi considerare arma, il coltello deve presentare punta acuminata e doppia filatura della lama. Un orientamento assai diverso da quello affermatosi con la sentenza di cui ci stiamo occupando, considerava come rilevante ai fini della qualificazione il fatto che un coltello per essere considerato arma “bianca” in senso proprio, il porto della quale è espressamente vietato, debba presentare meccanismi di estrazione a molla della lama diverso da quel meccanismo di estrazione manuale della lama che non farebbe rientrare il coltello nel novero di armi bianche in senso proprio.

La decisione della Corte di Cassazione 

Rivedendo quest’ultimo orientamento che certamente appariva come quello affermato, la Cassazione sceglie di affermare il principio di tipicità agganciandosi anche ad una espressa previsione di Legge e cioè al R.D. 635 del 1940 art. 45 (Regolamento per l’esecuzione del TULPS) il quale espressamente prevede:” […] sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali stiletti e simili”. il discrimine tra l'arma impropria (cioè lo strumento da punta e/o da taglio atto ad offendere) e l'arma propria è costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tagli (Sez. 1, n. 19927 del 09/04/2014, Rv. 259539). La sentenza è quindi annullata per vizio di motivazione ed è nuovamente rimessa al giudizio della Corte d’Appello di Catania.

Conclusioni

Come abbiamo visto la Cassazione sceglie di intraprendere la strada della chiarezza. In particolare si concentra sulla necessità di chiarire in modo inequivocabile in quali casi è possibile condannare una persona per il reato di cui all’art. 699 comma 2 c.p. evitando di sottendere alla stessa previsione normativa un numero eccessivo di fattispecie. 


Corrado Maria Petrucci

Consulente Legale

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