Cassazione: il porto non autorizzato dell'arma

I presupposti di base e la sentenza n. 28320/2019

Vediamo prima di tutto quali sono le premesse, necessarie ad avviso di chi scrive, per capire la sentenza 28320/2019. In linea di principio, nel nostro ordinamento giuridico, non esiste un diritto generico soggettivo pubblico riconosciuto al cittadino di portare con sé armi al di fuori della propria abitazione.

Tale diritto nasce dal momento in cui viene riconosciuta tale facoltà in capo ad un cittadino di portare con sé le armi solo ed esclusivamente per gli scopi autorizzati dal provvedimento amministrativo (porto d’armi). Gli scopi sono assolutamente e tassativamente previsti per legge in base al tipo di porto d’armi che si richiede e che si ottiene.

Sostanzialmente, quindi, l’autorizzazione al porto d’armi rappresenta una deroga che il legislatore riconosce nei confronti di un generico divieto di portare armi, nei confronti di quei cittadini che presentino determinati requisiti.

In questo caso, quindi, con la sentenza di cui al paragrafo, si ribadisce il principio secondo cui il porto d’armi ad uso sportivo non autorizza, in alcun modo, di portare l’arma per scopi che non siano strettamente riferibili all’esercizio di una disciplina sportiva.

Sentenze di riferimento

Altre interessanti sentenze di riferimento in materia, e che rappresentano dei punti di riferimento in materia, sono state la sentenza 5015 del 2018 del Consiglio di Stato e la sentenza 44419/2016 della I Sez. penale della Corte di Cassazione.

Normative di riferimento

Legge n. 110 del 18 Aprile 1975

Legge n. 157 del 11 febbraio 1992


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale All4shooters.com  / All4hunters.com  

email: legalall4shooters@gmail.com