Capacità dei caricatori; un quadro riassuntivo in vista delle modifiche in vigore dal 4 novembre

In relazione alle incombenze introdotte con D. Lgs. 121/2013 relative alla capacità dei caricatori, nonché alle modifiche all'art. 38 TULPS introdotte dalla legge 43/2015, si offre il seguente prospetto riassuntivo relativo alla gestione dei caricatori:

CARICATORI: se di capacità superiore a 5 cartucce per le armi lunghe e 15 per le armi corte, sono vendibili senza obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell'armiere ma devono essere denunciati dal detentore entro il 4 novembre 2015.

Il detentore può utilizzare tali caricatori nelle armi sportive o nelle armi comuni non conformi al Decreto nel limite di colpi acquisiti prima del 5 novembre 2015.

Ciò vale anche per i caricatori destinati alle armi sportive a gas o aria compressa di capacità superiore a 5 pallini per le armi lunghe e 15 per le armi corte. Per massima cautela si suggerisce invece di non utilizzare tali caricatori in armi conformate nel numero di colpi.

SERBATOI: i serbatoi fissi inamovibili di capacità superiore a 5 cartucce per armi lunghe qualificate per uso sportivo ex legge 85/1986, siano essi destinati ad armi a canna liscia o rigata, essendo parte integrale dell'arma stessa, non devono essere denunciati separatamente, ma devono essere ridotti a 5 colpi per le armi comuni e da caccia acquistate dopo il 5 novembre 2015 e a 10 colpi per le repliche di armi antiche.


PIASTRINE: le piastrine sono manufatti tecnologicamente diversi da un caricatore (non funzionano se non inserite nel serbatoio inamovibile e quindi sono assimilabili ad una minuteria del serbatoio stesso, ovvero a sistema per il rapido riempimento di caricatore/serbatoio).

Le piastrine non sono pertanto soggette a quanto stabilito dalla Legge 43/2015 (non è necessaria la loro denuncia).

ARMI CORTE "SPORTIVE" (pistole qualificate da tiro per uso sportivo anche a gas o aria compressa ex legge 85/1 986): possono essere dotate di caricatore superiore a 15 cartucce.

In questo caso, dal 5 novembre 2015, il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 15 cartucce, anche quello di servizio, deve essere denunciato dal detentore. Per l'acquisizione/vendita di essi non sussiste l'obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell'armiere. 


ARMI LUNGHE "SPORTIVE" (Fucili e carabine a canna liscia o rigata, a gas o aria compressa qua!ificate da tiro per uso sportivo ex legge 8511986): possono essere dotate di caricatore di capacità superiore a 5 cartucce.

In questo caso, il possesso di caricatori destinati a tali armi di capacità superiore a 5 cartucce, anche quello di servizio, deve essere denunciato dal detentore.

Per l'acquisizione/vendita di essi non sussiste l'obbligo di annotazione nel registro delle operazioni giornaliere da parte dell'armiere.

ARMI CORTE "COMUNI" (non classificate sportive): dal 05 novembre 2015 sarà definitivamente vietata la vendita o cessione di armi corte con caricatore di capacità

superiore a 15 cartucce.

Tali armi in giacenza in armeria aventi caricatori di capacità superiore, possono essere vendute esclusivamente se dotate di caricatore limitato per contenere un massimo di 15 cartucce. l detentori di armi corte non classificate sportive acquisite prima del 5 novembre 2015 possono utilizzare in esse caricatori di capacità superiore a 15 cartucce (tali caricatori andranno denunciati). Dal 5 novembre 2015 i detentori di armi corte comuni potranno cedere tali armi solo se dotate di caricatori a capacità non superiore a 15 cartucce.


ARMI LUNGHE "COMUNI" (Fucili e carabine comuni da sparo a canna liscia o rigata o armi lunghe comuni a gas o aria compressa NON classificate sportive): dal 05 novembre 2015 sarà definitivamente vietata la vendita o cessione di armi lunghe comuni da sparo a canna rigata o liscia con caricatore o serbatoio fisso di capacità superiore a 5 cartucce.

Tali armi in giacenza in armeria aventi caricatori o serbatoio di capacità superiore, possono essere vendute esclusivamente se dotate di caricatore o serbatoio limitato per contenere un massimo di 5 cartucce.

l detentori di armi lunghe comuni da sparo non classificate sportive acquisite prima del 5 novembre 2015 possono utilizzare in tali armi, caricatori di capacità superiore a 5 cartucce (caricatori soggetti all'obbligo di denuncia).

Dal 05 novembre 2015 i detentori delle armi comuni lunghe non classificate sportive potranno cederle solo se con il caricatore/serbatoio conformato a capacità non superiore a 5 cartucce.

ARMI ANTICHE: sia lunghe che corte non sono soggette all'obbligo di conformazione dei caricatori e/o serbatoi.


REPLICHE DI ARMI ANTICHE: tali armi possono essere cedute dopo il 5 novembre 2015

solo a condizione che il caricatore amovibile o il serbatoio fisso non possa contenere più di 10 cartucce.


ARMI LUNGHE DEMILITARIZZATE (non classificate sportive): tali armi non possono essere cedute dotate di caricatori di capacità superiore a 5 cartucce se acquisite dopo il 5 novembre 2015. Per le armi lunghe demilitarizzate classificate sportive vigono le stesse prescrizioni previste per le armi lunghe sportive.


ARMI CORTE DEMILITARIZZATE (non classificate sportive): tali armi non possono essere cedute dotate di caricatori di capacità superiore a 15 cartucce se acquistate dopo il 5 novembre 2015.