Validità del porto d’armi: la nuova circolare del Ministero dell’Interno del 20 gennaio 2021

La circolare

Secondo quanto stabilito dal Viminale, si pone l’urgenza e la necessità di aggiornare il quadro delle previsioni normative recentemente intervenute in materia di prevenzione e contrasto dell’emergenza da Covid-19.

Il primo riferimento normativo è la legge 27 novembre 2020 n. 159 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 3 dicembre scorso ed entrata in vigore il giorno successivo. Con questo atto legislativo il parlamento ha infatti convertito il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”

L’approvazione di tali misure ha necessariamente delle ripercussioni relativamente alle procedure di autorizzazione di licenze di porto d’armi.

Lo stato di emergenza, quindi, viene prorogato al 30 aprile 2021.

Il pacchetto di misure introdotto dal D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159

Un primo pacchetto di misure riguarda la proroga degli effetti degli atti amministrativi o in scadenza.

In sede di conversione viene infatti introdotta la disposizione dell’art. 3-bis la quale va a sua volta a novellare l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 anche questo riguardante la proroga di validità di atti amministrativi già rilasciati.

Riassumendo, le novità sono:

  1. È stato novellato, quindi modificato, il regime di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020. In particolare la proroga della validità è stata estesa al fine di ricomprendere gli atti amministrativi in scadenza fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica attualmente attestato al 30 aprile 2021.
  2. Con l’inserimento del comma 2-sexies nel citato articolo 103 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, scaduti tra il 1 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla medesima disciplina di cui al medesimo comma 2”.

Con l’approvazione di tale provvedimento, gli atti, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 vedono un “allargarsi” della “finestra temporale” della misura, estendendo la proroga di validità ai provvedimenti in scadenza fino alla data di dichiarazione di cessazione dell’emergenza da COVID, attualmente fissato al 30 aprile 2021.

Tali provvedimenti, quindi, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, rimanendo quindi validi fino al 29 luglio 2021.

In tal modo il legislatore ha risolto, anche pro futuro, la questione della proroga degli atti amministrativi in scadenza, che è agganciata alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e ai suoi eventuali differimenti.

Ogni qual volta la data di dichiarazione cessata emergenza dovesse essere differita, gli atti si considereranno validi per i successivi 90 giorni dalla data nuovamente differita.

La disposizione dell’art. 2-sexies del più volte citato art. 103 del decreto legge n. 18 del 2020 si preoccupa, invece, della sorte degli atti a c.d. effetti ampliativo, scaduti a partire dal 1 agosto 2020 e non ancora rinnovati.

Per effetto ti tale norma, tutti gli atti ad effetto ampliativo, nel quale rientrano anche le licenze di porto d’armi, scaduti tra il 1 agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 – data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125- e che non sono stati ancora non sono stati rinnovati, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Scarica qui il PDF con la circolare del Ministero dell'Interno

Normative di riferimento

legge 27 novembre 2020 n. 159

decreto legge n. 18 del 2020

legge 24 aprile 2020 n. 27

Circolare di riferimento

557/PAS/U/00809/12982.D(11) del 20 gennaio 2021


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com